Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956,

n. 1589, recante "Istituzione del Ministero delle partecipazioni

statali", iscritto al n. 47 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il comitato promotore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 6 settembre 1991 da 37 cittadini elettori

sul seguente quesito:

"Volete che sia abrogata la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

recante "Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali"?

L'ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, con

ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il presidente della Corte

costituzionale ha convocato la Corte in camera di consiglio per il

giorno 13 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio

1970, n. 352, per deliberare sull'ammissibilità del referendum

secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge Cost. 11 marzo 1953,

n. 1.

In data 11 gennaio 1993 il comitato promotore del referendum, in

persona del suo presidente avv. Massimo Severo Giannini - avvalendosi

della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della citata legge

n. 352 del 1970 - ha depositato memoria, chiedendo che il referendum

sia dichiarato ammissibile giacché, pur essendo in corso la

"privatizzazione" delle partecipazioni statali, il Ministero delle

partecipazioni statali non è stato soppresso.

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 l'avv. Massimo

Severo Giannini è comparso per il comitato promotore, illustrando la

suddetta memoria. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda

l'intero testo della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Tale legge, dopo avere istituito con l'art. 1 il Ministero delle

partecipazioni statali, gli ha trasferito (art. 2, comma primo) le

competenze in precedenza spettanti al Ministero delle finanze per

quanto attiene alle partecipazioni da esso gestite ed alle aziende

patrimoniali dello Stato; gli ha parimenti devolute (art. 2, comma

secondo) le attribuzioni precedentemente spettanti al Consiglio dei

Ministri, al Presidente del Consiglio dei Ministri od a singoli

Ministri, relativamente all'IRI, all'ENI ed a tutte le altre imprese

con partecipazione statale diretta o indiretta, nonché (art. 2,

quinto comma) le attribuzioni spettanti ai Ministeri del tesoro e

dell'industria e commercio in ordine al fondo di finanziamento

dell'industria meccanica.

La legge suindicata ha inoltre previsto (art. 3) l'inquadramento

in enti autonomi di gestione di tutte le anzidette partecipazioni,

articolandole in strutture pubbliche.

Al fine di coordinare l'azione del Ministero delle partecipazioni

statali con quella degli altri Ministeri interessati, ha inoltre

istituito (art. 4) un comitato permanente composto, oltre che dal

Ministro per le partecipazioni statali, dai Ministri per il bilancio,

per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la

previdenza sociale.

La legge regola, infine, l'organizzazione del Ministero, con

riferimento alle sue strutture amministrative, alle relative

competenze, alla provvista del personale, nonché alla copertura

delle relative spese.

2. - La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità

della richiesta, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della

Costituzione - non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste

da questa norma - o comunque desumibili dall'ordinamento

costituzionale.

La richiesta è fornita dei requisiti di chiarezza, univocità ed

omogeneità, essendo evidente che con essa si intende sottoporre a

referendum l'abrogazione del sistema delle partecipazioni statali,

così come configurato dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, con le

conseguenti implicazioni sull'organizzazione amministrativa. Il

sistema della legge, sottoposta a referendum, è fondato sul

complesso "Ministero delle partecipazioni statali" - "Comitato

permanente di Ministri indicati dall'art. 4 della legge stessa", per

quanto riguarda la direzione politica; sul complesso "enti di

gestione" - "società finanziarie ed operative", per quanto riguarda

l'elemento imprenditoriale.

Univoco, pertanto, è il tema oggetto della valutazione; omogeneo

e chiaro il relativo quesito, anche dopo l'emanazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992,

n. 359, che ha trasformato l'IRI e l'ENI in società per azioni ed ha

"attribuito" al Ministero del tesoro le azioni stesse (art. 15).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 recante

"Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali", dichiarata

legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per

il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari