Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/03/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della "normativa

dell'equo canone nella parte relativa ai locali di affari"' promosso

con ordinanza emessa il 28 marzo 1979 dal pretore di Trieste, nel

procedimento civile vertente tra Sapienza Donato e la S.p.a. Pacchetti,

iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile promosso da Sapienza Donato

contro la S.p.a. Pacchetti ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del

27 luglio 1978 e concernente la domanda di rilascio, prima della

scadenza del rapporto locativo, di un immobile destinato ad uso diverso

da quello di abitazione, il pretore di Trieste ha sollevato, con

ordinanza del 28 marzo 1979, questione di legittimità costituzionale

della "normativa dell'equo canone nella parte relativa al locali di

affari", che si tradurrebbe in un "gratuito privilegio della proprietà

immobiliare ed in una incostituzionale confisca della piccola

imprenditorialità e dell'artigianato", e sarebbe in contrasto con gli

artt. 35 e 41 prima parte e primo capoverso della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1979.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura ha sostanzialmente osservato che nell'ordinanza di

rinvio non sarebbe dato individuare le norme oggetto della censura, per

la genericità dei riferimenti contenuti nella motivazione che, oltre

tutto, riguarderebbero categorie non prese specificamente in

considerazione dalla normativa impugnata. Si renderebbe quindi

necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per

l'indicazione delle norme impugnate e per una più compiuta motivazione

sulla rilevanza. Considerato in diritto :

L'ordinanza in esame non è idonea a promuovere un giudizio di

legittimità costituzionale.

È invero canone fondamentale del procedimento relativo al giudizio

incidentale di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti

aventi forza di legge che l'ordinanza di rinvio deve enunciare o

comunque rendere sicuramente individuabili le norme oggetto della

censura, nonché i profili della denunziata violazione costituzionale.

Nella specie difettano entrambi i suddetti elementi.

Da un lato, invero, manca l'individuazione delle norme impugnate,

solo genericamente indicate come quelle concernenti i "locali

d'affari", mai peraltro espressamente menzionati nella legge n. 392 del

1978, che è composta di 85 articoli e si occupa delle locazioni di

immobili ad uso diverso da quello dell'abitazione in numerose

disposizioni comprese negli artt. da 27 a 47 e da 66 a 73, i quali

regolano le più varie ipotesi, che vanno dalla durata del contratto di

locazione alla rinnovazione del medesimo, dalla procedura per il

rilascio all'aggiornamento del canone, dalla successione nel contratto

alla disciplina del diritto di prelazione ed alla proroga del

contratto, senza che dall'ordinanza emergano elementi sicuri al fine di

poter individuare quali fra dette norme, ad avviso del giudice a quo,

siano quelle che concretino il denunziato privilegio della proprietà

immobiliare o l'assunta confisca della piccola imprenditorialità e

dell'artigianato.

D'altra parte la genericità delle denunzie si estende al contenuto

delle censure, enunciate soltanto con le riferite espressioni vagamente

critiche, poste in relazione con gli invocati precetti costituzionali

solo attraverso un riferimento formale e carente di una sufficiente

analisi degli elementi sui quali dovrebbe fondarsi il presunto

contrasto.

Da quanto premesso risulta l'indeterminatezza della proposta

questione, la quale per tale motivo, secondo la giurisprudenza di

questa Corte (sent. nn. 35/70, 176/72), deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

"della normativa dell'equo canone nella parte relativa ai locali di

affari" sollevata in relazione agli artt. 35 e 41 prima parte e primo

capoverso della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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