Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 115d.P.R. 1077/1970

citata

  • art. 76d.P.R. 1077/1970
  • art. 77d.P.R. 1077/1970
  • art. 1d.P.R. 1077/1970
  • art. 11d.P.R. 1077/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 115,

tabella XV (rectius: tabella XIV) e nota (a) e 118, tabella XVI

(rectius: tabella XIV), del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), in

relazione all'art. 11 e nota 2 della tabella allegata alla legge di

delegazione 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge 28 ottobre

1970, n. 775 (Delega al Governo per il riordinamento

dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e

per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti

statali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal

Consiglio di Stato, sui ricorsi proposti da Renato Cavallari ed altri

contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 382

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Uticiale della

Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visti gli atti di costituzione di Vezzi Guido ed altri, Renato

Cavallari ed altri, del Ministero delle poste e telecomunicazioni,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Aldo Sandulli per Vezzi Guido ed altri, l'avv.

Stefano Varvesi per Renato Cavallari ed altri ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Elio Vitucci per il Ministero delle poste e

telecomunicazioni e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 il Consiglio di Stato

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 115

tabella XIV e 118 tabella XIV del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione ai

principi espressi nell'art. 11, quinto comma, e nella nota 2 alla

tabella allegata alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249

modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775. Le norme impugnate

riguardano personale delle poste e telecomunicazioni, già distinto,

quanto a qualifiche, nelle tabelle L e M della legge 20 febbraio 1970,

n. 27, ed hanno raggruppato nelle qualifiche della carriera esecutiva

di dirigente d'ufficio e capo ufficio e operatore principale di

esercizio rispettivamente i capi ufficio superiori e i capi ufficio di

prima classe da un lato nonché i capi ufficio principale, i capi

ufficio e ufficiali di prima classe da un altro.

Esse hanno anche (nota A tabella XIV art. 115) attribuito ai capi

ufficio e operatori principali di esercizio mansioni meramente

esecutive previste dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio

1958, n. 119.

L'ordinanza lamenta la violazione del principio della piena

valutazione del servizio prestato e dell'inserimento nel nuovo

ordinamento degli uffici tenendo conto della natura delle mansioni

attribuite, a prescindere dalla carriera di provenienza.

Le norme denunziate, infatti, avrebbero illegittimamente

"commassato" personale di livello inferiore, preposto anche a mansioni

esecutive, con personale di livello superiore, e, per il restante

personale, avrebbero previsto l'utilizzazione in mansioni prettamente

esecutive con retrocessione rispetto all'impiego cui anteriormente

erano adibiti.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale si sono costituiti Vezzi Guido ed

altri rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Sandulli, Cavallari Renato

ed altri rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Varvesi. È

intervenuto il presidente del Consiglio e si è costituito il Ministero

delle poste e telecomunicazioni rappresentati e difesi dall'Avvocatura

generale dello Stato.

La difesa di Vezzi Guido in un'ampia ed approfondita memoria si

riporta integralmente all'ordinanza del Consiglio di Stato lamentando

anche l'irragionevolezza dell'operato del legislatore delegato e la

violazione del principio del buon andamento amministrativo.

A sua volta la difesa di Cavallari Renato chiede che la questione

venga accolta limitatamente all'inserimento del personale in una

carriera esecutiva anziché di concetto. Osserva infatti, quanto alla

questione dell'indebita commassazione che il legislatore delegante

avrebbe garantito solo la posizione giuridica ed economica acquisita da

ciascuno in assoluto e non la relazione di questa posizione con quella

di altri dipendenti, anche con riguardo all'intento di ordinare i

pubblici uffici secondo le cosiddette qualifiche funzionali. Per quanto

invece concerne l'inserimento di una carriera di concetto, ciò sarebbe

dovuto discendere dalla nota 2 della tabella allegata alla legge di

delegazione che appunto aveva prescritto di tener conto della natura

della mansione attribuita prescindendo dalla carriera di provenienza.

3. - L'Avvocatura dello Stato chiede che tutte le questioni vengano

respinte osservando che, mentre da un lato si stentava di intendere

anche sul piano teorico la differenza di funzioni esistente fra le

dirigenze della tabella L e quelle della tabella M, dall'altro tali

carriere sarebbero state prettamente esecutive e niente affatto

dirigenziali come attestato anche dalla terminologia ufficiale

impiegata nelle tabelle anzidette.

La nota a) all'art. 115 del decreto delegato non toglierebbe

esattezza al discorso che precede. Si tratterebbe d'una salvaguardia

per le situazioni di carattere eccezionalissimo, intesa ad assicurare

l'efficienza e la funzionalità del servizio. Di una salvaguardia

doverosa, posta a tutela dell'interesse della generalità degli utenti

del servizio.

4. - Con ordinanza n. 124/1977, la Corte costituzionale ha disposto

l'acquisizione agli atti del parere della Commissione parlamentare

previsto dalla legge di delega n. 775 del 1970.

5. - A seguito del deposito da parte della Presidenza del Consiglio

dei Ministri del parere della Commissione parlamentare di cui all'art.

21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, la difesa di Cavallari Renato

ed altri ha presentato memoria.

In questa, rilevato che per la qualifica di inquadramento di

"dirigente d'ufficio" l'art. 118 del d.P.R. n. 1077 del 1970 ha

conservato la corrispondenza con le qualifiche di provenienza fissate

nello schema di decreto (mentre invece tale corrispondenza non è stata

conservata per gli "ufficiali di 1ª classe" inquadrati nella tabella

XIV tra i "capi ufficio ed operatori principali di esercizio", anziché

in quella di "operatori di esercizio" per essi prevista) si insiste per

la dichiarazione di infondatezza della questione della legittimità

costituzionale dell'art.118, tabella XIV, del d.P.R.28 dicembre 1970,

n. 1077 per quanto riguarda la corrispondenza fra la qualifica di

inquadramento di "dirigente d'ufficio" e le qualifiche di provenienza

di "capo ufficio superiore" e "capo ufficio di 1ª classe". Si chiede

invece che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 115

del citato d.P.R. n. 1077, per quanto riguarda il mancato

inquadramento in una carriera di concetto dei "dirigenti d'ufficio". Considerato in diritto :

1. - Occorre in primo luogo, di fronte alle complesse difese

presentate dalle parti, individuare esattamente il thema decidendi in

relazione ai termini della questione di costituzionalità sollevata dal

Consiglio di Stato.

L'ordinanza in epigrafe denunzia che, in violazione delle norme

costituzionali sulla delegazione legislativa (artt. 76 e 77, primo

comma, della Costituzione) con riferimento ai principi espressi

nell'art. 11 e nella nota 2 alla tabella allegata alla legge di

delegazione 18 marzo 1968, n. 249 (modificata con la legge 28 ottobre

1970, n. 775), gli artt. 115 tabella XIV e nota a; 118 tabella XIV del

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, abbiano raggruppato, nelle qualifiche

della carriera esecutiva di dirigente d'ufficio e di capo ufficio e

operatore principale di esercizio, personale delle Poste e

telecomunicazioni, già distinto dalle tabelle L ed M della legge 20

febbraio 1970, n. 27, rispettivamente in capi ufficio superiori e capi

uffficio di prima classe da un lato nonché in capi ufficio principale,

capi ufficio e ufficiali di prima classe dall'altro.

L'ordinanza, in particolare, prospetta la violazione del principio

della piena valutazione del servizio prestato nell'inserimento del

nuovo ordinamento degli uffici, tenendo conto della natura delle

mansioni attribuite, a prescindere dalla carriera di provenienza. Le

norme denunziate, infatti, nelle qualifiche suddette, avrebbero

illegittimamente "commassato" personale che svolgeva compiti

qualitativamente diversi. Inoltre, avrebbero previsto, per gli inseriti

nella qualifica di capo ufficio e operatore principale di esercizio,

anche l'utilizzazione in mansioni esecutive con regresso rispetto

all'attività cui anteriormente erano adibiti.

2. - Tali essendo i termini della questione sollevata

dall'ordinanza del Consiglio di Stato, la quale non riguarda questioni

afferenti alla conservazione della progressione di carriera e del

meccanismo parametrale adottato, la Corte non può allargare il thema

decidendi, prendendo in esame la censura avanzata dalla difesa di

Cavallari Renato ed altri, di violazione dei principi contenuti nella

legge di delegazione, per avere il decreto legislativo inserito il

personale in questione in una carriera esecutiva anziché di concetto;

parimenti non vanno considerati ulteriori profili di illegittimità

(prospettati dalla difesa di Vezzi Guido ed altri) relativi a principi

costituzionali diversi da quelli che regolano la materia della

delegazione legislativa.

3. - La questione nei termini prospettati è infondata.

Le norme impugnate si inquadrano nel più generale disegno del

legislatore delegante (art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249) per

cui compito del legislatore delegato era quello di riordinare le

carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato sulla base

di qualifiche funzionali, operando, di massima, una riduzione delle

qualifiche previgenti in base al criterio dell'abolizione di quelle

alle quali non corrispondessero, in concreto, mansioni specifiche e

differenziate.

Tali norme riguardano un settore dell'amministrazione, quello delle

Poste e telecomunicazioni, in cui massima era la frammentazione delle

qualifiche in riferimento alle mansioni da svolgersi negli uffici di

modesta importanza, e riducono cinque delle preesistenti qualifiche

delle tabelle L ed M della legge 11 febbraio 1970, n. 27, alle

qualifiche di dirigente d'ufficio e capo ufficio ed operatore

principale di esercizio, con ciò già armonizzandosi al generale

disegno surriferito.

Né alla disposizione impugnata può muoversi la censura di una

indebita "commassazione" delle carriere, perché l'articolo 11 della

legge di delegazione n. 249 del 1968 prevede espressamente al secondo

comma la fusione delle qualifiche in atto ed alla nota 2 della tabella

allegata impone di prescindere dalle carriere di provenienza, così

dimostrando l'esattezza della tesi per cui il legislatore delegante ha

garantito (e nemmeno in maniera assoluta, stanti le modifiche di cui

all'art. 9 della legge 775/1970) solo la posizione giuridica ed

economica acquisita da ciascuno senza riguardo alle rispettive

posizioni di altri dipendenti.

D'altra parte nella legge delegata si è osservata la distinzione

delle mansioni già esercitate prevedendosi una qualifica di dirigenti

d'ufficio (che ha raccolto il personale ai vertici delle tabelle L ed

M) separata da quella di capo ufficio ed operatore principale di

esercizio. E l'omogeneità delle mansioni esercitate dal personale

inserito nella qualifica di dirigente d'ufficio può ricavarsi

dall'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, considerando come i

cosiddetti capi di ufficio superiore della tabella L - già inquadrati,

nonostante la terminologia, in una carriera esecutiva - potevano

svolgere mansioni di coadiuvanza nella dirigenza degli uffici e reparti

di uffici principali di minore importanza del tutto analoghe alle

funzioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza negli uffici

esecutivi postali e telegrafici attribuite ai capi ufficio di prima

classe della tabella M. A sua volta il restante personale, inserito

nella qualifica di capo ufficio ed operatore principale di esercizio,

svolgeva anche le medesime mansioni di collaborazione contabile.

Infine, per quanto riguarda la nota a) dell'art. 115 denunziata, la

previsione che gli operatori principali di esercizio possano essere

utilizzati anche per le mansioni previste dal terzo comma dell'art. 37

della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si giustifica, osservando che la

qualifica di operatore principale di esercizio raccoglie anche gli

ufficiali di 1ª classe dell'ex tabella M, già adibiti a quelle

mansioni e che criterio direttivo ricavabile dall'intero contesto della

legge di delegazione è quello per cui il legislatore delegato emani

norme dirette alla salvaguardia delle esigenze di servizio, quale

appunto quella di specie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 115 tabella XIV e nota a), 118 tabella XIV d.P.R. 28

dicembre 1970, n. 1077, promossa, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 76 e 77, 1 comma, della Costituzione ed in

relazione all'art. 11 e nota 2 della tabella allegata alla legge 18

marzo 1968, n. 249, modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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