Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 63r.d. 37/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 63,

secondo comma, secondo periodo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (norme

integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578,

sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore),

promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1971 dalla Corte suprema di

cassazione - sezioni unite civili - nei procedimenti civili vertenti,

rispettivamente, tra Maiorca Carlo ed il Consiglio nazionale forense ed

altri e tra Papa Michele ed il Consiglio nazionale forense ed altri,

iscritte ai nn. 262 e 263 del registro ordinanze 1971 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visto l'atto di costituzione di Maiorca Carlo;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze recanti la stessa data del 28 gennaio 1971,

emesse in due distinti procedimenti promossi rispettivamente da Maiorca

Carlo e da Papa Michele contro il Consiglio nazionale forense, la Corte

di cassazione - sezioni unite civili - ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 63, comma secondo, periodo

secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative

e di attuazione dell'ordinamento forense, in riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione.

Nelle citate ordinanze - di identico contenuto - si sostiene che,

stante la natura giurisdizionale delle funzioni affidate in materia

disciplinare al Consiglio nazionale forense, legittimo appare il dubbio

che sia conforme al precetto della tutela del diritto di difesa,

enunciato dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la norma

denunciata che prevede, nel momento della deliberazione, l'assistenza

del pubblico ministero ed esclude, invece, la presenza dell'incolpato e

del suo difensore.

Evidente invero appare la situazione di svantaggio riservata alla

parte di fronte a un organo che è suo contraddittore necessario.

Né varrebbe in contrario rilevare che la presenza del pubblico

ministero è puramente passiva, si verifica a contraddittorio ultimato,

non implica la partecipazione alla votazione e non comporta la facoltà

di modificare le conclusioni già prese, poiché resta pur sempre il

fatto che il collegio giudicante debba procedere alla discussione e

votazione delle questioni da risolvere in presenza di un organo ad esso

estraneo.

Evidente da tutto ciò appare l'anomalia della norma impugnata

rispetto alla norma generale che vieta al pubblico ministero di

assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e

penali da parte dei giudici di merito (art. 80, comma primo,

dell'ordinamento giudiziario); né può ritenersi che la norma di cui

trattasi sia sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt.

380, comma primo, del codice di procedura civile e 76, comma primo,

dell'ordinamento giudiziario che prevedono l'assistenza del pubblico

ministero alla decisione dei ricorsi da parte della Cassazione civile.

Queste norme, infatti, in tanto prevedono la presenza del pubblico

ministero nella camera di consiglio della Cassazione civile, in quanto

in tale sede quell'organo è posto al di sopra delle parti ed esercita

il compito di vegliare all'osservanza delle leggi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita soltanto la

parte Maiorca Carlo, rappresentata e difesa dall'avv. Piccardi

Leopoldo, con deposito di deduzioni in cancelleria in data 16 giugno

1971.

Rilevato che il pubblico ministero nel procedimento disciplinare

dinanzi al Consiglio nazionale forense è organo attivo portatore della

voce della pubblica accusa, la difesa afferma che non può dubitarsi

della illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio

dell'inviolabilità del diritto di difesa, della norma contenuta

nell'art. 63, comma secondo, del r.d. n. 37 del 1934 la quale assicura

la presenza di una parte e non dell'altra proprio nel momento più

delicato e culminante del processo, quale è appunto la fase della

decisione dell'organo giudicante.

Nell'ipotesi in esame non ricorrono quei motivi eccezionali che

giustificano la norma di cui all'art. 380 del codice di procedura

civile in quanto il pubblico ministero nel procedimento civile in

Cassazione non interviene quale organo di accusa e cioè come

controparte, ma unicamente per vigilare sull'osservanza delle leggi. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono l'identica

questione di legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi

giudizi, congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vengono riuniti

e decisi con unica sentenza.

2. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se sia

costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del diritto

di difesa in ogni stato e grado del procedimento, la norma contenuta

nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la quale

dispone che nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio

nazionale forense la decisione del ricorso è deliberata con

l'assistenza del pubblico ministero e fuori della presenza

dell'incolpato e del difensore.

3. - Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione alla norma

impugnata sono fondate.

L'esame delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari

innanzi al Consiglio nazionale forense (artt. 59 a 68 del r.d. n. 37

del 1934) non lascia adito a dubbi sulla posizione di parte che assume

il pubblico ministero nei casi in cui spieghi intervento in detti

procedimenti. È sufficiente tener presente le norme che gli

attribuiscono il potere d'impugnare in via principale ed incidentale le

decisioni pronunciate dai consigli locali e di proporre ricorso alle

sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio

nazionale, nonché le norme che gli attribuiscono la facoltà di

prendere visione degli atti, proporre deduzioni, esibire documenti,

richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento

dei fatti, per rendersi conto che il p.m. assume la veste di

contraddittore diretto dell'incolpato e del suo difensore, ossia la

figura tipica di parte nel processo di cui trattasi.

Ora è evidente che con siffatta sua posizione non riesce in alcun

modo a conciliarsi la norma denunciata che prevede l'assistenza del

p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per

contro, la presenza dell'incolpato e del suo difensore. La veste e le

attribuzioni del p.m. nei procedimenti disciplinari dinanzi al

Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al

p.m. nei procedimenti ordinari e ciò nondimeno, per questi ultimi,

l'ordinamento giudiziario vigente detta una norma generale di contenuto

diametralmente opposto sancendo appunto il divieto per il p.m. di

assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e

penali da parte dei giudici di merito (art. 80, comma primo, r.d. 30

gennaio 1941, n. 12).

4. - La disposizione impugnata non è sorretta da alcuna logica

giustificazione.

La deliberazione della decisione, che è la fase conclusiva più

delicata del giudizio, è compito esclusivo dell'organo giudicante. In

siffatto momento la presenza di altro organo, con funzioni

istituzionalmente diverse, non ha ragion d'essere.

La disposizione in esame è in contrasto col precetto contenuto

nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, giacché assicura al

p.m., che è parte nei procedimenti di cui trattasi, una situazione di

vantaggio con evidente menomazione del diritto di difesa

dell'incolpato.

Ritiene conseguentemente la Corte che debba essere dichiarata

l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 63 del r.d. n. 37 del

1934 nella parte in cui dispone l'assistenza del pubblico ministero

alle decisioni del Consiglio nazionale forense.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, secondo

comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e

di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578,

sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella

parte in cui dispone che "il pubblico ministero assiste alla

decisione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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