Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 27

novembre 1960, n. 1798 (norme sul trattamento economico e normativo dei

lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1967 dalla Corte d'appello di Torino

nel procedimento civile vertente tra Benso Margherita e Del Tito

Alfredo, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra Caon Gianfranco e Goitre

Francesco, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Del Tito Alfredo e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Del Tito, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella causa di lavoro tra Alfredo Del Tito e Margherita Benso,

quest'ultima, con citazione 22 ottobre 1965, produceva appello avverso

la sentenza del pretore di Torino 512 aprile 1965, sollevando questione

di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798,

per violazione degli artt. 87, quinto comma, e 76 della Costituzione,

nella parte in cui detto decreto attribuiva efficacia erga omnes al

"contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti

dalle aziende di panificazione" del 26 luglio 1956. Si assumeva

dall'appellante che la scrittura così denominata non aveva natura di

contratto, perché la delegazione padronale era sfornita di mandato a

stipulare e perché a quella data si era conclusa soltanto una

redazione provvisoria del futuro contratto, per la cui stesura

definitiva si era concordato un successivo incontro, come risulterebbe

da una "dichiarazione" in calce alla scrittura stessa.

La Corte di appello di Torino ha rimesso la questione a questa

Corte con ordinanza 9 marzo 1967.

Sì è costituito in giudizio il sig. Del Tito, rappresentato e

difeso dagli avvocati prof. Benedetto Bussi è Luciano Ventura, con

atto depositato il 15 dicembre 1967.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 15 dicembre 1967.

La difesa di Del Tito, anche con successiva memoria, ha sostenuto

l'infondatezza della questione, affermando che il contratto collettivo

di cui trattasi aveva carattere definitivo, tanto che è stato

costantemente applicato in tutto il tempo intercorso tra la sua

sottoscrizione e il recepimento nel decreto impugnato.

Per l'infondatezza della questione ha concluso anche l'Avvocatura

dello Stato, rilevando che la dichiarazione apposta alla scrittura 26

luglio 1956 non toglie al documento il valore giuridico di atto

negoziale; che alla formazione di esso intervennero, per la Federazione

dei panificatori, il presidente e i vicepresidenti, che potevano

validamente rappresentarla; e, infine, che la disciplina contenuta

nell'atto stesso trovò costante applicazione e in base ad essa furono

stipulati i patti integrativi provinciali.

All'udienza del 23 aprile 1969 le difese di Del Tito e del

Presidente del Consiglio dei Ministri ribadivano le rispettive tesi.

La Corte, con ordinanza 8 maggio 1969, n. 91, ritenuta

l'opportunità che ai fini del giudizio fosse presa visione dei

contratti collettivi provinciali integrativi del "contratto collettivo

nazionale 26 luglio 1956" e che fosse accertato se risultasse al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai suoi uffici

periferici che il predetto "contratto collettivo nazionale" avesse

trovato applicazione nei contratti individuali di lavoro prima della

entrata in vigore del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798, sospendeva la

decisione e disponeva che a cura dello stesso Ministero tali dati e

documenti fossero trasmessi alla Corte.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha adempiuto a

quanto richiesto, trasmettendo, con nota 4 agosto 1969, le copie di n.

175 contratti integrativi del contratto collettivo 26 luglio 1956 e

dando notizia degli accertamenti compiuti dagli Ispettorati del lavoro

circa l'applicazione di esso nei contratti individuali di lavoro.

La difesa di Del Tito, avendo preso visione dei documenti prodotti,

ne traeva argomento per insistere, con memoria 30 dicembre 1969, nella

richiesta dichiarazione di infondatezza.

La medesima questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27

novembre 1960, n. 1798, è stata proposta dalla stessa Corte d'appello

di Torino con ordinanza 28 gennaio 1969, nella controversia Caon

Gianfranco contro Goitre Francesco.

In tale giudizio non c'è stata costituzione di parti davanti a

questa Corte.

Le cause venivano congiuntamente trattate nella udienza del 14

gennaio 1970, in cui la difesa di Del Tito e l'Avvocato dello Stato

ribadivano i già esposti argomenti. Considerato in diritto :

1. - Le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza,

avendo il medesimo oggetto.

2. - Secondo la tesi considerata non manifestamente infondata nelle

ordinanze di rimessione a questa Corte, la scrittura 26 luglio 1956,

chiamata "contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai

dipendenti dalle aziende di panificazione", non avrebbe natura di

contratto, perché la delegazione padronale sarebbe stata notoriamente

sfornita di mandato a stipulare, e perché a quella data si sarebbe

conclusa soltanto la redazione provvisoria di un "cosiddetto contratto

normativo", avendo le parti convenuto un successivo incontro per la

stesura definitiva di esso.

Il decreto legislativo impugnato sarebbe pertanto andato oltre i

limiti posti dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, secondo la quale la

delega al Governo non si estendeva ad atti "che non avessero piena

natura contrattuale nella materia de qua".

3. - Nell'esame della prospettata questione va premesso che la

legge n. 741 del 1959 non previde la "omologazione" di contratti e

accordi collettivi posti in essere secondo un particolare procedimento

regolato dall'ordinamento del tempo (la precedente disciplina della

contrattazione collettiva era stata, com'è noto; abrogata), ma delegò

il Governo a emanare "norme legislative uniformi a clausole di accordi

o contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali", previo

l'accertamento dell'autenticità dell'accordo o contratto collettivo

depositato a cura di queste ultime (artt. 1 e 3 legge citata).

Né deriva che il giudizio sulla legittimità costituzionale di un

decreto legislativo emanato in base a tale legge può avere per

oggetto, solo il riflesso dell'eventuale eccesso dalla delega,

l'esistenza e la validità del contratto collettivo a cui il decreto fa

riferimento, in quanto si richiede che tale atto sia stato posto in

essere da associazioni sindacali e contenga la disciplina normativa di

un rapporto di lavoro in vigore, per gli appartenenti alle dette

associazioni, al momento dell'emanazione del decreto.

Nella specie, l'atto che le stesse parti stipulanti avevano

denominato "contratto collettivo" era stato posto in essere dalle

associazioni sindacali delle categorie interessate, i cui organi

rappresentativi avevano partecipato alla formazione dell'atto stesso.

L'affermazione, riportata nell'ordinanza, che tali organi fossero

naturalmente sforniti di mandato a stipulare un contratto collettivo

non ha fondamento. Notorio è invece che gli organi rappresentativi

delle associazioni sindacali sono qualificati alla stipulazione dei

contratti collettivi, che costituisce scopo essenziale di esse è

rientra, secondo i loro ordinamenti interni, nella competenza dei

predetti organi. Nella specie, le associazioni erano rappresentate dai

rispettivi presidenti o segretari nazionali, dai vice presidenti e vice

segretari, nonché dai componenti i consigli nazionali; vale a dire, da

organi legittimati alla stipulazione di contratti collettivi, e non

risulta che per quel caso particolare la competenza loro propria fosse

stata limitata da alcun atto precedente.

D'altra parte, non si vede a quali altri organi delle rispettive

associazioni essi avrebbero dovuto riferire circa i risultati delle

trattative, per riceverne autorizzazione a concludere definitivamente.

L'atto 26 luglio 1956, a prescindere dal nomen iuris ad esso dato

dalle parti, presentava quindi i requisiti soggettivi del contratto

collettivo di lavoro.

4. - Non ha maggior fondamento la tesi secondo cui il decreto

legislativo impugnato, recependo il contenuto di tale atto, avrebbe

esteso erga omnes le clausole, non di un contratto collettivo vero e

proprio, ma della redazione provvisoria di un futuro contratto.

Tale assunto si fonda sulla dichiarazione finale dell'atto 26

luglio 1956, in cui si prevedeva un successivo incontro per la "stesura

definitiva" del contratto.

In proposito va osservato che dalla stessa dichiarazione risulta

che tale stesura definitiva era prevista "in relazione ai lavori

conclusi oggi (e cioè alla data dal 26 luglio 1956) per il rinnovo del

contratto normativo nazionale 1 aprile 1948 Da ciò si evince che le

trattative tra le parti avevano avuto direttamente per oggetto il

rinnovo del contratto precedentemente in vigore, e che i lavori

relativi si erano "conclusi" a quella data.

Né è conferma il contenuto dell'atto, che comprende una completa

disciplina del rapporto di lavoro de quo. Con la conclusione di quei

lavori si era perciò formata la volontà delle associazioni stipulanti

circa il contenuto del contratto collettivo destinato a sostituire

quello precedentemente in vigore, e la previsione di una stesura

definitiva riguardava un perfezionamento meramente formale del testo

dell'accordo intervenuto.

Si pone qui il quesito se, nel momento in cui fu emanato il decreto

legislativo impugnato, il contratto collettivo 26 luglio 1956 doveva

considerarsi come invalido o inefficace, per il fatto che non risultava

che quel successivo incontro dei rappresentanti delle associazioni

sindacali avesse avuto luogo. La risposta dev'essere negativa.

Dagli accertamenti compiuti nel presente giudizio, a mezzo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risulta che, al

momento dell'emanazione del decreto legislativo, erano stati stipulati

dalle associazioni sindacali locali oltre sessanta contratti

integrativi del contratto nazionale del 1956, mentre numerosissimi

altri contratti integrativi, che facevano sempre riferimento a

quest'ultimo, furono stipulati successivamente (il Ministero del lavoro

ne ha prodotto complessivamente in numero di 175).

Inoltre indagini svolte dagli Ispettorati del lavoro, sempre su

richiesta di questa Corte, hanno accertato che il detto contratto

nazionale aveva trovato pressocché totale applicazione nei rapporti

individuali di lavoro, prima dell'entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798 (nota del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1969, n. prot.

14/0899). Esso pertanto aveva prodotto i suoi effetti abrogativi e

sostitutivi del contratto nazionale del 1948, in corrispondenza alle

mutate situazioni e alle sopravvenute esigenze che avevano portato a

dare una nuova disciplina al rapporto.

Né la concorde attuazione di esso, da parte delle associazioni

sindacali locali e dei singoli destinatari della disciplina ivi

contenuta, aveva trovato ostacolo in una azione delle associazioni

nazionali che erano intervenute alla sua formazione, le quali non

risulta avessero contestato, nell'indicato periodo di tempo,

l'esistenza e la validità di quel contratto nazionale a cui anche

associazioni locali ad esse aderenti e singoli datori di lavoro e

lavoratori davano applicazione.

Tale comportamento delle associazioni sindacali locali e dei

singoli iscritti, nonché delle stesse associazioni nazionali, non è

che venisse a sanare un preteso vizio dell'atto 26 luglio 1956, ma

confermava che la volontà delle parti che lo avevano posto in essere

era stata quella di stipulare un vero e proprio contratto collettivo (a

parte il perfezionamento del suo testo), e dimostrava che, nel momento

dell'emanazione del decreto di recezione, quel contratto spiegava la

sua piena efficacia normativa rispetto agli iscritti alle associazioni

di categoria. Legittimamente quindi il decreto del Presidente della

Repubblica si uniformò a tale disciplina, al fine di assicurare a

tutti gli appartenenti alle categorie interessate i minimi di

trattamento economico e normativo con essa stabiliti e fino a quel

momento osservati nei limiti degli iscritti alle associazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798 (Norme sul trattamento economico e

normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di

panificazione), proposta, per la parte che conferisce validità erga

omnes al contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, con le

ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 76 e 87,

quinto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO -

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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