Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1993

Altra decisione · depositata il 04/06/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato

il 1° aprile 1992, depositato in cancelleria il 9 aprile successivo,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del

Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità

e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per

l'esercizio delle attività di alta specialità) ed iscritto al n. 9

del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Emilio Romanelli per la Regione Piemonte e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio

1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti

necessari alle strutture per l'esercizio delle attività di alta

specialità), deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa

spettanti sulla base degli artt. 117 e 118 della Costituzione,

secondo l'attuazione a questi data dalla legge 2 dicembre 1975, n.

644 e dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

In particolare, la ricorrente ritiene lesive delle proprie

attribuzioni:

a) la ricognizione effettuata nella disposizione di cui

all'art. 1 del decreto impugnato, per la quale nell'individuazione

delle "alte specialità" è prevista anche l'attività "trapianti di

organo", ivi compreso "il coordinamento interregionale dei prelievi

multiorgano a fini di trapianto" (punto 7);

b) la disposizione contenuta nell'art. 5 (concernente

l'individuazione delle "strutture di alta specialità" e "bacini

d'utenza") che, al punto 8, prevede fra tali strutture - sottoposte

alla regolamentazione statale - anche quella concernente il

"coordinamento interregionale trapianti, con bacino d'utenza da

determinare con successivo decreto attuativo della legge n. 198 del

13 luglio 1990";

c) le disposizioni contenute al punto 8 degli allegati "A" e

"B", concernenti il coordinamento regionale dei trapianti d'organo.

Secondo la ricorrente, tali disposizioni interferirebbero con la

disciplina normativa e la programmazione sul "coordinamento

interregionale dei trapianti", in palese contrasto con il riparto

delle competenze in materia sanitaria ed assistenziale, in base al

quale, con specifico riferimento ai trapianti d'organo, spetterebbe

alla regione la potestà di individuare i centri regionali o

interregionali di riferimento per l'espletamento di tali attività

(v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990, di questa Corte): potestà che,

del resto, ricorda la ricorrente, è stata esercitata nel 1981

attraverso la costituzione, presso l'Istituto di genetica medica

dell'Università di Torino, del "Centro regionale di riferimento di

immunogenetica dell'istocompatibilita'", convenzionato, oltre che con

l'Ospedale Maggiore di Torino, con l'Unità sanitaria locale di

Aosta.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che il ricorso sia rigettato. Secondo l'Avvocatura dello

Stato il decreto ministeriale impugnato avrebbe individuato fra le

attività assistenziali di "alta specialità" il "coordinamento

interregionale" dei prelievi, attribuendo ad esso compiti di livello

ultraregionale, che, pertanto, non possono incidere sulle funzioni

dei centri di riferimento (locali). Ciò appare chiaro, del resto,

dal disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 2 del decreto

impugnato, ove è detto che le strutture individuate "costituiscono

centri di riferimento per l'intero servizio sanitario nazionale".

Da ciò deriva, conclude il resistente, che l'operata

individuazione risponderebbe a una funzione di "coordinamento" delle

attività dei vari centri di riferimento regionali, ai fini della

più efficace realizzazione di scopi che riguardano l'intera

collettività.

3. - Con una successiva memoria, la Regione Piemonte ha ribadito

le proprie argomentazioni, contestando la difesa svolta

dall'Avvocatura dello Stato e ribadendo che, in base alle decisioni

di questa Corte in materia di trapianti d'organo, non vi può essere

dubbio che spetta alle regioni il potere di individuare i centri di

riferimento regionali e interregionali. Considerato in diritto

1. - La Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della

sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione

dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio

delle attività di alta specialità), deducendo che gli artt. 1 e 5 e

gli allegati A e B contenuti nello stesso decreto sono lesivi delle

competenze attribuite alla regione in materia di assistenza sanitaria

dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dalla legge 2

dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a

scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da

cadavere a scopo di produzione di estratti ad uso terapeutico).

In particolare, la ricorrente contesta: a) l'art. 1, n. 7, che,

nell'individuare le attività di "alta specialità", vi ricomprende

anche l'attività di trapianto di organo, incluso "il coordinamento

interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto"; b)

l'art. 5, n. 8, che, nell'individuare le strutture di "alta

specialità" e i relativi bacini di utenza, ricomprende tra le prime

anche il "coordinamento interregionale trapianti", rinviando la

determinazione del bacino di utenza a un successivo decreto attuativo

della legge 13 luglio 1990, n. 198; c) le disposizioni, contenute al

punto 8 degli allegati "A" e "B", concernenti, rispettivamente, ma

sempre con riferimento "al coordinamento interregionale dei trapianti

d'organo", sia la determinazione della "dotazione obbligatoria di

servizi e funzioni erogabili dalle strutture di alta specialità, e

attività affini e complementari ad esse obbligatoriamente

collegate", sia la definizione della "dotazione e specifiche

particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi

analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature

delle strutture di alta specialità".

2. - Il ricorso non può essere accolto.

I profili di lesività delle proprie competenze prospettati dalla

ricorrente muovono dalla considerazione che, avendo la legge n. 644

del 1975 attribuito alle regioni la potestà di individuare i centri

regionali e interregionali di riferimento per i trapianti di organo,

contrasterebbe con tale assegnazione di competenze un intervento

dello Stato, come quello previsto dal decreto impugnato, vòlto a

disciplinare i centri sopra indicati. Siffatto assunto non può esser

condiviso.

Questa Corte (v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990) ha già

affermato che nella materia esaminata la legge n. 644 del 1975 (art.

13) ha affidato alle regioni sia le competenze relative alla

promozione della costituzione dei centri regionali o interregionali

di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei a

ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli

accertamenti necessari per il compimento del trapianto, sia i poteri

concernenti le attività operative di organizzazione e di erogazione

dei relativi servizi. Né l'una, né l'altra attribuzione risultano

incise dal decreto ministeriale impugnato, poiché quest'ultimo,

ancorché con efficacia per ora limitata ai soli trapianti renali

(art. 7, primo comma, seconda parte), provvede, in puntuale

attuazione dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 23 ottobre

1985, n. 595, per un verso, a includere nelle "alte specialità" i

trapianti di organo e a ricomprendere nella relativa disciplina il

coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano ai fini del

trapianto e, per altro verso, si limita a individuare la dotazione

obbligatoria delle strutture di "alta specialità".

Più in particolare, per quel che concerne il primo dei profili

appena detti, occorre osservare che gli artt. 1, n. 7, e 5, n. 8, del

decreto impugnato non comportano alcuna lesione delle competenze

regionali attinenti alla promozione della costituzione dei centri

regionali o interregionali e alle conseguenti funzioni organizzative

e operative, dal momento che l'inclusione in via generalizzata di

questi ultimi tra le strutture di "alta specialità" non può

riguardare in concreto altro che i centri costituiti su iniziativa

delle regioni, ai sensi del ricordato art. 13 della legge n. 644 del

1975. Quest'ultimo articolo, infatti, dev'esser coordinato con il

già citato art. 5 della legge n. 595 del 1985, che affida al

Ministro della sanità il compito di definire, con proprio decreto,

l'elenco delle "alte specialità", vale a dire l'elenco di quelle

attività di diagnosi, di cura e di riabilitazione che richiedono

particolare impegno di qualificazione, di mezzi, di attrezzature e di

personale specificamente formato. E non v'è dubbio che il trapianto

di organi presenta tutte le caratteristiche che l'articolo di legge

appena citato richiede per l'attribuzione della qualifica di "alta

specialità".

Anche per quel che concerne il profilo relativo alla definizione

della dotazione obbligatoria delle strutture di "alta specialità",

il decreto impugnato costituisce puntuale attuazione dell'art. 5

della legge n. 595 del 1985. Tale articolo, infatti, attribuisce al

Ministro della sanità (comma terzo) il potere di fissare con proprio

decreto: a) i requisiti minimi di personale, di attrezzature e di

posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio

delle attività di "alta specialità", debbono obbligatoriamente

possedere; b) i collegamenti necessari con le attività

specialistiche affini o complementari, che debbono esistere nella

medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'"alta

specialità"; c) le caratteristiche di professionalità richieste per

il personale. Ebbene, gli allegati "A" e "B", annessi al decreto

impugnato, disciplinano proprio gli oggetti indicati: il primo,

infatti, individua le funzioni e le attività collegate all'"alta

specialità" concernente il "coordinamento interregionale trapianto

di organo"; il secondo, invece, definisce la "dotazione e specifiche

particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi

analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature

delle strutture di alta specialità", relative al "coordinamento

interregionale trapianti d'organo".

In definitiva, poiché le disposizioni del decreto ministeriale

oggetto di censura costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5

della legge n. 595 del 1985 - articolo che, secondo la sentenza n.

294 del 1986 di questa Corte, contiene le norme sul coordinamento del

servizio sanitario dirette "ad assicurare l'eguale fruizione di date

prestazioni sanitarie (quelle appunto di alta specialità) da parte

di tutti i cittadini" - non si può nutrire alcun fondato dubbio

sulla spettanza allo Stato, e per esso al Ministro della sanità,

delle attribuzioni in contestazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato: a) il potere di individuare, con

decreto del Ministro della sanità, i trapianti d'organo, incluso il

coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di

trapianto, fra le attività considerate di "alta specialità"; b) il

potere di definire, con decreto del Ministro della sanità, la

dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di

alta specialità "trapianto d'organo", le attività affini e

complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonché "la

dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di

base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le

attrezzature delle strutture di alta specialità", relative al

"coordinamento interregionale trapianti d'organo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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