Corte costituzionale

Sentenza n. 266/2001

Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento

notificati il 28 dicembre 1998 ed il 24 settembre 1999, depositati in

Cancelleria il 7 gennaio ed il 29 settembre 1999, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito: a) degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4,

comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 del decreto del Ministro

dell'ambiente 20 ottobre 1998 recante "Requisiti tecnici per la

costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati"; b)

degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9;

10; 11; 12 e allegati a) e b) del decreto del Ministro dell'ambiente

24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i

requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio

di serbatoi interrati), ed iscritti ai numeri 1 e 32 del registro

conflitti 1999.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di

Trento e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro

dell'ambiente 20 ottobre 1998 (Requisiti tecnici per la costruzione,

l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati), lamentando la

violazione - in particolare, ad opera degli artt. 1; 2; 3, comma 1;

4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 dell'impugnato decreto

- dell'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto per il Trentino-Alto

Adige, che assegna alla ricorrente potestà legislativa primaria in

materia di urbanistica e piani regolatori, e di tutela del paesaggio;

dell'art. 9, numeri 9) e 10), dello statuto per il Trentino-Alto

Adige, che attribuisce alla provincia potestà legislativa

concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche,

nonché di igiene e sanità; dell'art. 16 dello statuto per il

Trentino-Alto Adige, che conferisce alle province autonome

corrispondenti funzioni amministrative nelle menzionate materie;

dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi

regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento); dei principi costituzionali relativi all'esercizio

della funzione di indirizzo e coordinamento; dell'art. 8 della legge

15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

del principio di leale cooperazione tra Stato, regioni e province

autonome.

La Provincia di Trento chiede a questa Corte di dichiarare che

non spetta allo Stato di emanare, nei confronti della Provincia

autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre

1998, recante "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione

e l'esercizio di serbatoi interrati", ed in particolare le

disposizioni di cui agli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5,

commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12. La ricorrente chiede altresì che

venga annullato lo stesso decreto, "con particolare riferimento alle

specifiche disposizioni impugnate", per violazione delle invocate

disposizioni statutarie e costituzionali.

Nel ricorso, si illustra il contenuto delle disposizioni

ministeriali censurate, le quali hanno la finalità, come risulta

espressamente dall'art. 1 del decreto all'origine del presente

conflitto, di salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo

e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato

dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei serbatoi

interrati di cui si tratta, destinati allo stoccaggio di sostanze per

uso commerciale o industriale. In particolare, la ricorrente denuncia

la lesione della propria sfera di attribuzioni legislative e

amministrative ad opera dell'art. 4, che abilita il Ministro

dell'ambiente a svolgere funzioni di indirizzo, promozione e

coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del decreto

impugnato (comma 1, lettera a) e ad elaborare e proporre "le linee

guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e

rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati" (lettera b). A questo

riguardo, nel ricorso si osserva che "tali "linee guida ... hanno,

al di là delle apparenze, un netto carattere normativo, come risulta

dal rinvio che ad esse fa l'art. 12". Le disposizioni successive, che

la ricorrente ritiene lesive, stabiliscono competenze di organi

statali, regionali e comunali in ordine al rilascio di autorizzazioni

e concessioni (art. 5, commi 1-3), disciplinando i relativi

procedimenti (art. 5, comma 4); stabiliscono procedure amministrative

per l'installazione di nuovi serbatoi (art. 6) e per la dismissione

di serbatoi esistenti (art. 9); dettano regole sulla conduzione, la

registrazione e il controllo dei serbatoi interrati (art. 8) e

stabiliscono i tempi limite di esercizio degli stessi, nonché le

modalità di adeguamento alla nuova disciplina (artt. 10 e 11).

La ricorrente si duole innanzi tutto dell'incidenza del decreto

ministeriale impugnato in una materia nella quale essa aveva già

legittimamente esercitato la propria potestà legislativa, con

l'adozione del "Testo unico delle leggi provinciali in materia di

tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", che all'art. 26 disciplina

i serbatoi o contenitori di materiali inquinanti (disciplina

integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale del 25 maggio

1990, n. 6043, "Determinazione soglie-limite per l'applicazione della

disciplina relativa ai serbatoi e contenitori di materiale

inquinante") e con l'approvazione della legge provinciale 22 dicembre

1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale), che all'art. 51

detta norme in materia di distributori di carburanti.

Nel ricorso si denuncia poi la mancanza di una "base legislativa"

a fondamento del decreto ministeriale 20 ottobre 1998. Tra tutti i

riferimenti normativi citati nelle premesse dell'impugnato decreto,

si legge nel ricorso, il solo decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la

protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da

certe sostanze pericolose), assegna (art. 4, comma 3) al Ministro

dell'ambiente il compito di indicare le misure necessarie per

impedire scarichi indiretti di sostanze inquinanti. Senonché, rileva

la ricorrente, l'atto all'origine del conflitto non può considerarsi

emanato nell'esercizio del potere conferito al Ministro dell'ambiente

dal menzionato decreto legislativo n. 132 del 1992: "Lo escludono, da

un lato, il diverso oggetto ... dall'altro, la diversa procedura e le

diverse autorità coinvolte".

La provincia ricorrente esclude inoltre che il decreto

ministeriale impugnato possa legittimamente vincolare le province

autonome come atto di indirizzo e coordinamento, non essendo stato

adottato nel rispetto dell'art. 3 del citato decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 266, che prevede una procedura di consultazione

della provincia e richiede una fonte legislativa per porre "oneri di

adeguamento della legislazione provinciale". Né, si afferma nel

ricorso, la natura tecnica della normativa ministeriale - ad avviso

della Provincia di Trento, propria del solo art. 7 - potrebbe

sottrarre il decreto impugnato alle censure prospettate in

riferimento all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992. In

ogni caso, conclude la ricorrente, risulterebbe comunque violato

l'art. 8, comma 1, della legge n. 59 del 1997, che assoggetta ad

intesa con la Conferenza Stato-regioni anche gli "atti di

coordinamento tecnico", e, contestualmente, il principio

costituzionale di leale cooperazione.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, per chiedere - previa riserva di

successive e più ampie deduzioni - il rigetto del ricorso,

costituendo l'impugnato decreto ministeriale "legittimo esercizio di

competenza dello Stato ... che non reca invasione o turbativa di

attribuzioni della ricorrente provincia".

3. - Con un successivo ricorso, regolarmente notificato e

depositato, la provincia autonoma di Trento ha sollevato un secondo

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al

decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246

(Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la

costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati),

lamentando la violazione - in particolare, ad opera degli artt. 1; 2;

3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12,

nonché degli Allegati A) e B) dello stesso d.m. - dell'art. 8,

numeri 5) e 6), dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che assegna

alla ricorrente potestà legislativa primaria in materia di

urbanistica e piani regolatori, e di tutela del paesaggio; del

successivo art. 9, numeri 3), 9) e 10), dello stesso statuto

speciale, che attribuisce alla provincia potestà legislativa

concorrente in materia di commercio, utilizzazione delle acque

pubbliche, igiene e sanità; dell'art. 16 dello statuto speciale, che

conferisce alle province autonome le corrispondenti funzioni

amministrative; degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo

1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento); dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997,

n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri); del principio costituzionale di leale

cooperazione.

La Provincia di Trento chiede a questa Corte di dichiarare che

non spetta allo Stato di emanare, nei confronti della Provincia

autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio

1999, n. 246, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1;

2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12;

Allegati A) e B). La ricorrente chiede altresì l'annullamento delle

disposizioni ministeriali ritenute lesive della propria sfera di

attribuzioni costituzionalmente garantite.

Il decreto ministeriale impugnato con questo secondo ricorso

sostituisce, a norma dell'art. 13, il decreto del Ministro

dell'ambiente del 20 ottobre 1998 - già impugnato dalla Provincia

autonoma di Trento [Confl.n. 1/1999] - e presenta un contenuto

sostanzialmente invariato. Sviluppando la ricorrente censure ed

argomentazioni del tutto analoghe a quelle già contenute nel primo

ricorso, non occorre ripercorrere le deduzioni svolte ai fini

dell'instaurazione di questo secondo conflitto [n. 32/1999].

4. - Anche nel presente giudizio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, per chiedere - previa riserva di

successive e più ampie deduzioni - il rigetto del ricorso.

5. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello

Stato ha depositato una memoria per argomentare l'infondatezza del

ricorso con il quale la Provincia di Trento ha promosso il conflitto

n. 32/1999.

Nella memoria, l'Avvocatura individua il fondamento normativo

dell'impugnato decreto del Ministrodell'ambiente n. 246 del 1999,

anzitutto, nel d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della

direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti

connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge

16 aprile 1987, 183), come modificato dalla legge 19 maggio 1997,

n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al d.P.R.

17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti

connessi con determinate attività industriali), che "assegna al

Ministero dell'ambiente il potere, di carattere essenzialmente

tecnico, di emanare norme generali di sicurezza alle quali devono

attenersi i fabbricanti le cui attività rientrino nel campo di

applicazione del decreto", oltre ad attribuire allo stesso Ministro

funzioni di indirizzo e coordinamento.

A fondamento del potere ministeriale contestato, il resistente

invoca anche la direttiva n. 80/68/CEE, recepita con decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva

n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee

dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose). La citata

disciplina statale di recepimento, sottolinea l'Avvocatura, è stata

successivamente trasfusa nel decreto legislativo n. 152 del 1999.

La normativa tecnica all'origine del presente conflitto, osserva

la difesa erariale anche sulla scorta di considerazioni generali

attinenti alla politica comunitaria in materia ambientale basata

sull'art. 174 (ex art. 130R) del Trattato CE, ed invocando altresì

l'art. 10 (ex art. 5) dello stesso Trattato, costituisce adempimento

di precisi obblighi comunitari e si propone di coordinare l'interesse

ambientale con quello alla "detenzione di sostanze che presentano un

elevato rischio sia sotto il profilo ambientale ... che di sicurezza

pubblica e di tutela della salute".

La materia disciplinata dal provvedimento ministeriale impugnato,

si legge nella memoria, "non è certamente quella urbanistica, per la

quale la Provincia di Trento ha potestà legislativa primaria, ma

quella di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e

dell'inquinamento delle acque e del suolo, per la quale potrebbe al

più rinvenirsi una potestà legislativa concorrente".

Il rispetto di tale competenza concorrente, aggiunge

l'Avvocatura, sarebbe "garantita dall'art. 16 del d.P.R. 17 maggio

1988, n. 175, per quanto riguarda i rischi particolarmente rilevanti;

dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

per quanto concerne la tutela delle acque dall'inquinamento;

dall'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo

al recepimento delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n.

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi".

Quanto al dedotto esercizio, da parte della ricorrente, della

potestà legislativa nella materia dei serbatoi interrati,

l'Avvocatura osserva che "la Provincia doveva farsi carico in primo

luogo di evidenziare la piena conformità della normativa provinciale

alla normativa comunitaria in materia ambientale".

6. - In prossimità dell'udienza, anche la provincia autonoma di

Trento ha depositato una memoria illustrativa ad integrazione del

secondo ricorso [R. confl. n. 32/1999] e per replicare alla memoria

depositata dall'Avvocatura.

La ricorrente esclude innanzi tutto che il richiamato d.P.R.

17 maggio 1988, n. 175 - che conferisce al Ministro dell'ambiente il

potere di indicare norme generali di sicurezza per attività

industriali comportanti il rischio di "incidenti rilevanti" - possa

costituire il fondamento legale dell'impugnato regolamento

ministeriale: quest'ultimo, infatti, "non rinvia ... alle sostanze

contemplate dal d.P.R. n. 175 del 1988", le quali, si legge,

sarebbero "rilevanti per la loro attitudine a generare fenomeni

fisici di pericolosità, che solo in parte sono riconducibili

all'inquinamento del suolo e delle acque". Nella memoria si insiste

poi sul carattere amministrativo e non tecnico della normativa

ministeriale censurata.

La difesa della provincia deduce poi l'avvenuta abrogazione,

anteriormente alla pubblicazione (in G.U. del 29 luglio 1999, n. 176)

del d.m. impugnato, del decreto legislativo n. 132 del 1992 -

anch'esso invocato dalla difesa erariale quale base legale del potere

esercitato - ad opera del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

pubblicato il 29 maggio 1999, "senza che risultino particolari

clausole che differiscano l'entrata in vigore oltre il normale

termine di vacatio".

La memoria della provincia richiama inoltre l'art. 18 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha abrogato il citato d.P.R.

n. 175 del 1988.

Anche l'affermata necessità di introdurre la censurata

disciplina ministeriale in adempimento di obblighi comunitari viene

contestata dalla Provincia autonoma, che non assume "una assoluta

impossibilità per lo Stato di intervenire in materia ambientale", ma

lamenta "la mancanza di fondamento legislativo del d.m. in questione

e l'inidoneità del tipo di atto prescelto ad interferire in materie

di competenza provinciale". Si legge ancora, a questo riguardo, nella

memoria della ricorrente: "non risulta che il regolamento qui

impugnato sia attuativo di una specifica direttiva, né viene citata

una norma legislativa che autorizzi la recezione in via regolamentare

di tale ipotetica direttiva".

D'altro canto, conclude la Provincia autonoma, la disciplina

provinciale è "ben più ampia e rigorosa rispetto a quella dettata

dal regolamento impugnato, sia sotto l'aspetto oggettivo, in quanto

riguarda tutte le sostanze inquinanti ... sia sotto l'aspetto

soggettivo, in quanto è destinata a chiunque detenga serbatoi o

depositi di sostanze inquinanti".

Nella memoria si lamenta infine che l'Avvocatura non avrebbe

replicato alle doglianze relative alla dedotta violazione dell'art. 3

del decreto legislativo n. 266 del 1992. Considerato in diritto

1. - Con due distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Trento ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in

relazione ai decreti del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998

(Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio

di serbatoi interrati) e 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante

norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione,

l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).

Con il primo ricorso, la provincia ricorrente chiede alla Corte

di accertare se spetti allo Stato di emanare, nei confronti della

Provincia autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente

20 ottobre 1998 (poi abrogato e sostituito dal successivo regolamento

ministeriale 24 maggio 1999, n. 246, sostanzialmente invariato nel

contenuto) ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1; 2;

3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 - e se

debba essere annullato tale decreto, "con particolare riferimento

alle specifiche disposizioni impugnate", in quanto lesivo della sfera

di attribuzioni della ricorrente Provincia autonoma di Trento, come

definite dall'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto per il

Trentino-Alto Adige, che assegna alla ricorrente potestà legislativa

primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, e di tutela

del paesaggio; dall'art. 9, numeri 9) e 10), dello statuto per il

Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla provincia potestà

legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque

pubbliche, nonché di igiene e sanità; dall'art. 16 dello statuto

per il Trentino-Alto Adige, che conferisce alle province autonome le

corrispondenti funzioni amministrative; dall'art. 3 del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti

legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la

potestà statale di indirizzo e coordinamento); dai principi

costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e

coordinamento; dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega

al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa); dal principio di leale cooperazione

tra Stato, regioni e province autonome.

In particolare, si chiede alla Corte di accertare se siano lesivi

delle attribuzioni provinciali l'art. 4 del decreto impugnato, che

abilita il Ministro dell'ambiente a svolgere funzioni di indirizzo,

promozione e coordinamento delle attività connesse con

l'applicazione del medesimo (comma 1, lettera a) e ad elaborare e

proporre "le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie

di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati"

(lettera b) - avendo "tali "linee guida ... al di là delle

apparenze, un netto carattere normativo, come risulta dal rinvio che

ad esse fa l'art. 12" - e le disposizioni successive, che

stabiliscono competenze di organi statali, regionali e comunali in

ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni (art. 5,

commi 1-3), disciplinando i relativi procedimenti (art. 5, comma 4);

che stabiliscono procedure amministrative per l'installazione di

nuovi serbatoi (art. 6) e per la dismissione di serbatoi esistenti

(art. 9); che dettano regole sulla conduzione, la registrazione e il

controllo dei serbatoi interrati (art. 8) e stabiliscono i tempi

limite di esercizio degli stessi, nonché le modalità di adeguamento

alla nuova disciplina (artt. 10 e 11).

Ad avviso della ricorrente, le richiamate disposizioni sarebbero

lesive della propria sfera di autonomia legislativa ed

amministrativa, giacché, in primo luogo, inciderebbero in un settore

nel quale la Povincia di Trento aveva già legittimamente esercitato

la propria potestà legislativa, con l'adozione del "Testo unico

delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti", che all'art. 26 disciplina i serbatoi o contenitori di

materiali inquinanti (disciplina integrata dalla deliberazione della

Giunta provinciale del 25 maggio 1990, n. 6043, "Determinazione

soglie-limite per l'applicazione della disciplina relativa ai

serbatoi e contenitori di materiale inquinante") e con l'approvazione

della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del

settore commerciale), che all'art. 51 detta norme in materia di

distributori di carburanti.

In secondo luogo, lamenta la ricorrente, la disciplina impugnata

sarebbe priva di "base legislativa", giacché l'atto all'origine del

conflitto non può considerarsi emanato nell'esercizio del potere

conferito al Ministro dell'ambiente dal menzionato decreto

legislativo n. 132 del 1992: lo escluderebbero, "da un lato, il

diverso oggetto ... dall'altro, la diversa procedura e le diverse

autorità coinvolte". In sede di replica alla difesa erariale, la

provincia ha poi rilevato l'intervenuta abrogazione del decreto

legislativo n. 132 del 1992 ad opera del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, ed altresì richiamato l'art. 18 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha abrogato il d.P.R. n. 175

del 1988, anch'esso richiamato nel preambolo dei regolamenti

impugnati, ed invocato dall'Avvocatura, unitamente al d.lgs. n. 132

del 1992, quale fondamento legale del potere ministeriale contestato.

In terzo luogo, l'impugnato decreto ministeriale, eventualmente

interpretato come atto di indirizzo e coordinamento, sarebbe - ad

avviso della ricorrente - in contrasto con l'art. 3 del citato

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che prevede la

consultazione della provincia e richiede una fonte legislativa per

porre "oneri di adeguamento della legislazione provinciale" (a

quest'ultimo riguardo, viene in realtà implicitamente evocato anche

l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992); interpretato come

disciplina di natura tecnica, l'impugnato d.m. avrebbe d'altro canto

violato l'art. 8, comma 1, della legge n. 59 del 1997, che assoggetta

ad intesa con la conferenza Stato-regioni anche gli "atti di

coordinamento tecnico", e, contestualmente, il principio

costituzionale di leale cooperazione.

2. - Del tutto analoghi sono i termini del secondo conflitto

[R. confl. n. 32/1999], sollevato in relazione al successivo decreto

del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246. Con riferimento a

questo secondo decreto ministeriale, in aggiunta alle censure sopra

enumerate, la Provincia di Trento lamenta la lesione delle

attribuzioni statutarie anche in materia di commercio (art. 9, n. 3,

dello statuto per il Trentino-Alto Adige); la violazione anche

dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri); la violazione altresì dell'art. 2 del

decreto legislativo n. 266 del 1992.

3. - Con i ricorsi in epigrafe, la Provincia autonoma di Trento

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni ad opera dei

decreti del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 e 24 maggio 1999,

n. 246, di contenuto quasi identico, invocando i medesimi parametri e

avanzando doglianze del tutto analoghe. I relativi giudizi possono

pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

4. - In ordine al primo dei due ricorsi, deve essere dichiarata

la cessazione della materia del contendere, essendo stato il decreto

del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 abrogato e sostituito dal

decreto dello stesso Ministro 24 maggio 1999, n. 246, anch'esso

impugnato dalla Provincia di Trento, con il secondo ricorso.

Come si evince dal secondo ricorso, il primo decreto

ministeriale, all'origine del conflitto n. 1 del 1999, è stato

espressamente ed interamente sostituito dal successivo regolamento

ministeriale n. 246 del 1999, sostanzialmente invariato nel

contenuto, in seguito a rilievi della Corte dei conti in merito alla

non conformità del primo decreto - sotto il profilo formale e

procedurale - all'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988.

In particolare - si legge nell'atto introduttivo del secondo

conflitto - era stata rilevata l'omessa sottoposizione del primo

regolamento al controllo preventivo della Corte di conti.

Poiché il regolamento del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999,

n. 246 è venuto a sostituire integralmente l'atto all'origine del

conflitto di cui si tratta, e non risultando che il decreto impugnato

abbia prodotto effetti, deve dichiararsi la cessazione della materia

del contendere.

5. - Il ricorso con il quale la Provincia di Trento ha sollevato

conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro

dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 deve essere accolto.

È fondata infatti la doglianza della ricorrente, che lamenta

come la disciplina impugnata sia priva di "base legislativa" e

pertanto lesiva dell'autonomia provinciale.

Anteriormente all'emanazione del regolamento impugnato è venuto

meno il fondamento legislativo del potere ministeriale invocato dalla

difesa erariale, essendo stato espressamente abrogato il d.lgs.

n. 132 del 1992 - che all'art. 4, comma 3, conferiva al Ministro

dell'ambiente il potere di indicare le misure necessarie per impedire

scarichi indiretti di sostanze inquinanti - dal d.lgs. 11 maggio

1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento

e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il

trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai

nitrati provenienti da fonti agricole), pubblicato in Gazzetta

Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, ed entrato in vigore prima

della pubblicazione dell'impugnato d.m. 24 maggio 1999, n. 246, in

Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999, n. 176.

Poco dopo, anche l'altro provvedimento legislativo indicato

dall'Avvocatura dello Stato quale "base legislativa" dei contestati

regolamenti ministeriali, il d.lgs. n. 175 del 1988 - che all'art. 12

assegnava al Ministro dell'ambiente funzioni di indirizzo e prevedeva

che "con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente verranno

indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della

disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività

industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto"

- è stato (ad eccezione dell'art. 20, disciplinante le ispezioni),

espressamente abrogato dall'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al

controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate

sostanze pericolose).

Quanto precede impone a questa Corte di dichiarare che non spetta

allo Stato, in difetto di esplicita autorizzazione legislativa ai

sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, emanare il

decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 e altresì,

conseguentemente, di annullare lo stesso decreto ministeriale n. 246

del 1999.

Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base

legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio

1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti

tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi

interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro

dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246.

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei

confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe n. 1 del 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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