Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 29 dicembre 1990, n. 431 (Misure urgenti di sicurezza per i

beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7

agosto 1982, n. 526 e 27 giugno 1985, n. 332), promosso con ricorso

della Regione Lombardia, notificato il 12 febbraio 1991, depositato

in cancelleria il 20 febbraio successivo ed iscritto al n. 7 del

registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e l'avv.

dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 12 febbraio 1991 la Regione Lombardia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della

legge 29 dicembre 1990, n. 431. Espone che la legge impugnata

autorizza, nel biennio 1990-91, la spesa di ottantadue miliardi per

l'adozione, l'integrazione, il perfezionamento degli impianti di

prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico,

archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico. Detta

legge demanda la predisposizione e l'approvazione del piano

degl'interventi al ministro per i beni culturali ed ambientali, al

quale possono rivolgersi anche enti pubblici e privati, chiedendo

l'intervento indiretto dello Stato, attraverso l'erogazione di

contributi, in relazione agl'impianti di loro pertinenza, quando non

siano in grado di provvedervi direttamente. La legge attribuisce,

altresì, alla competenza del ministero per i beni culturali e

ambientali la predisposizione e l'approvazione dei progetti

esecutivi.

La regione lamenta che tale normativa lede le proprie competenze

in materia di musei e biblioteche. Deduce in proposito la violazione

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 47

e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto la legge impugnata "omette

di considerare che una porzione rilevante di beni culturali,

costituita dai musei e dalle biblioteche di enti locali, rientra tra

quelli per i quali la competenza legislativa e amministrativa spetta

alle regioni.

Invero, già l'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 aveva

ricompreso tra le funzioni trasferite alle regioni non soltanto

quelle concernenti "l'ordinamento e il funzionamento" dei musei e

delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ma anche le

altre, concernenti "la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il

godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche

di enti locali o di interesse locale".

Gli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, confermando

tali competenze, hanno espressamente stabilito che le funzioni

trasferite "concernono tutti i servizi e le attività riguardanti

l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico

godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse

artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari,

dei centri di lettura appartenenti alla Regione o ad altri enti anche

non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di

interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le

altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni

manifestazione culturale divulgativa organizzata nel loro ambito".

La legge impugnata, pertanto, non poteva attribuire al ministero

dei beni culturali ed ambientali funzioni che rientrano tra le

suddette competenze regionali, come la Corte costituzionale ha già

affermato, in materia analoga, con la sentenza n. 921 del 1988.

Né - si osserva nel ricorso - può sostenersi che i beni

culturali, di cui tratta la legge impugnata, sono da intendersi con

esclusione dei musei e delle biblioteche locali, in quanto le misure

da esse previste "riguardano primieramente proprio i musei e le

biblioteche d'interesse locale".

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

In proposito, l'Avvocatura generale ha dedotto che la legge

impugnata - a differenza di quella esaminata dalla sentenza n. 921

del 1988 - non riguarda i musei e le biblioteche. Ciò perché il

programma d'interventi da essa previsto è rivolto in generale alla

tutela del patrimonio storicoartistico nazionale e non sono prese in

considerazione specifica le strutture complesse, come i musei e le

biblioteche.

L'intervento statale - prosegue l'Avvocatura generale - si rivolge

a garantire la sicurezza dei beni che compongono il patrimonio

storico e artistico nazionale "singolarmente considerati ed

indipendentemente dalla loro collocazione", mantenendosi "nel quadro

delle funzioni di tutela contemplate dalla disciplina organica di

settore (legge n. 1089 del 1939) e quindi in un ambito di

attribuzioni che la stessa sentenza n. 921 del 1988 ha riconosciuto

essere tuttora di piena pertinenza statale". Considerato in diritto

1. - Il ricorso della Regione Lombardia impugna gli artt. 1 e 2

della legge 29 dicembre 1990, n. 431, nella parte in cui non

prevedono che siano devoluti alla Regione l'adozione, l'integrazione

e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza, a

tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, quando concernono beni

culturali rientranti tra i musei e le biblioteche di interesse locale. La mancata devoluzione delle relative attribuzioni alla

competenza regionale produrrebbe violazione degli artt. 117 e 118

della Costituzione.

2. - Per risolvere la questione sollevata occorre precisare il

contenuto e i limiti di operatività della legge n. 431 del 1990.

Essa ha lo scopo (cfr. relazione al disegno di legge, Senato della

Repubblica, X Legislatura, n. 2519) di realizzare migliori condizioni

di sicurezza degli impianti per la tutela dei beni culturali ora

indicati.

Il miglioramento viene realizzato attraverso la dotazione di

strumenti che siano in condizione di rendere più adeguato ed

efficace il perseguimento dell'interesse alla salvaguardia dei beni.

Tale fine è strettamente connesso (e devoluto) alle funzioni del

ministero per i beni culturali ed ambientali (cfr. d.l. n. 657 del

1974; l. n. 5 del 1975 e d.P.R. n. 805 del 1975), al quale spetta il

compito di tutelare l'integrità e di valorizzare i beni, ai quali si

riferisce la legge impugnata, attraverso l'esercizio di un complesso

di funzioni relative alla protezione e alla conservazione del

patrimonio storico ed artistico della nazione (cfr. sent. n. 921 del

1988).

3. - Per quanto attiene specificamente ai musei e alle biblioteche

degli enti locali, in riferimento ai poteri conferiti alle Regioni

dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, è da osservare che tali

beni non rientrano nella sfera di operatività della l. n. 431 del

1990. Oggetto e finalità di questa legge è la salvaguardia dei beni

culturali di interesse nazionale, ai quali la normazione in esame si

riferisce specificamente.

La esclusione dei beni a rilevanza regionale è chiaramente posta

dall'art. 1, n. 1 di detta legge, che individua per categorie i beni

che ne sono oggetto; da tale individuazione risulta con evidenza che

il riferimento ai beni culturali, senza delimitazione regionale,

indica come destinatari della misura protettiva i beni culturali di

interesse nazionale. E non è inopportuno rilevare (salvo quanto

attiene ai musei e alle biblioteche degli enti locali, che sarà

considerato specificamente) che l'individuazione per categorie

concerne beni culturali, rispetto ai quali l'art. 48 del d.P.R. n.

616 del 1977 demanda la determinazione delle "funzioni

amministrative" delle regioni ad apposita legge, ancora da emanare.

Anche per questo non può dubitarsi della legittimità della

normativa della l. n. 431, che attribuisce tali poteri al ministero

per i beni culturali e ambientali (cfr. sent. n. 921 del 1988 cit.).

Né rileva in senso contrario la norma contenuta nel terzo comma

dell'art. 1 della l. n. 431 cit., che prevede la facoltà di "enti

pubblici e privati" di "chiedere" al ministero un intervento inteso

ad assicurare la più adeguata salvaguardia di "beni culturali non

statali".

In questo caso l'intervento è "indiretto", e si realizza con

"l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza,

previa dimostrazione dell'impossibilità di provvedervi a proprie

spese".

Le considerazioni già svolte circa il contenuto e l'ambito di

operatività della disciplina comporta la esclusiva riferibilità,

anche di questo intervento "su richiesta", alle categorie di beni

culturali di interesse nazionale, individuati dalla norma posta

dall'art. 1, della l. n. 431.

Tale misura indiretta, che si realizza con l'erogazione del

contributo, tocca soltanto beni culturali di interesse nazionale, per

il loro rilievo ultra locale, siccome provvisti di qualità tali da

costituire significative espressioni della civiltà del paese, per la

testimonianza di epoche e di vicende, che esprimono e documentano. Si

saldano, così, in base ad una visione unitaria, le finalità

perseguite con la legge impugnata rispetto ai beni dello Stato ed a

quelli di enti e di privati, di interesse nazionale.

4. - Le sopra enunciate considerazioni portano ad affermare

l'infondatezza delle censure svolte dal ricorso, avendo la legge

devoluto allo Stato funzioni che rientrano nella sua competenza. Non

è stata, quindi, violata la sfera delle attribuzioni regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431 (Misure

urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi

1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332),

in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione

sollevata col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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