Corte costituzionale

Sentenza n. 263/1990

Altra decisione · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento

notificato il 14 dicembre 1989, depositato in Cancelleria il 22

successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1989, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota in data 17

ottobre 1989 n. 47498/570 a firma del Comandante della Quarta Legione

G.F., avente ad oggetto: "Legge 24 dicembre 1976, n. 898 - Caserme

Cimon e Colbricon di Passo Rolle";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di

Trento e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, notificato il 14 dicembre 1989, la Provincia autonoma di

Trento ha impugnato la nota in data 17 ottobre 1989 con la quale il

Comandante della 4a legione della Guardia di finanza di Trento

respingeva la richiesta, avanzata della Provincia medesima, di

sottoporre all'esame del Comitato misto paritetico di cui all'art. 3

della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle

servitù militari) i progetti dei lavori di ristrutturazione e

ampliamento di due caserme della Guardia di finanza site in

territorio provinciale.

Ritiene la Provincia ricorrente che la nota impugnata, invasiva di

proprie competenze, sia illegittima e ne chiede l'annullamento per

violazione dell'art. 8, nn. 5 e 6 e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670, anche in relazione all'art. 3 della legge n. 898 del

1976 citata, ovverosia per contrasto con le norme attributive di

potestà primarie in materia di urbanistica, piani regolatori e

tutela del paesaggio, nonché di funzioni consultive e collaborative

in tema di coordinamento e armonizzazione tra i piani di assetto

territoriale e i programmi delle istallazioni militari, da intendersi

questi ultimi come riferiti non solo alle nuove installazioni ma

anche agli interventi di ristrutturazione relativi a quelle

preesistenti, s'intende, aventi "un certo rilievo".

Diversamente, ove si ritenesse - come, ad avviso della ricorrente,

mostra di fare l'Amministrazione dello Stato nel provvedimento

impugnato - che la procedura ipotizzata dall'art. 3 della legge n.

898 citata sia riferibile solo alle "nuove" installazioni, la norma

potrebbe venir sistematicamente elusa dagli organi statali i quali

potrebbero sottoporre al Comitato i programmi relativi alle "nuove"

strutture e poi procedere in via autonoma a rilevanti modificazioni

ovvero alla sostituzione delle strutture esistenti.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rilevando che la fattispecie, dalla quale ha

avuto origine il conflitto, attiene a semplici lavori di restauro e

di ristrutturazione di caserme militari esistenti, sì che

inconferente parrebbe il richiamo ad una procedura dettata dal

legislatore per l'armonizzazione tra piani di assetto territoriale e

programmi di installazioni militari.

Quanto all'ammissibilità del ricorso, l'Avvocatura generale dello

Stato esprime il dubbio che la "collaborazione", alla quale la legge

chiama la Provincia nella specifica materia, non sia di per sé

sufficiente a creare una attribuzione costituzionalmente qualificata

e protetta e tale da legittimare l'ente a sollevare il proposto

conflitto. Considerato in diritto

1. - È stato sollevato dalla Provincia autonoma di Trento

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, relativamente ad

una nota del 17 ottobre 1989 con cui il Comandante della 4ª Legione

della Guardia di finanza comunicava di non dover accedere alla

richiesta di sottoporre al Comitato misto paritetico, previsto

dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova

regolamentazione delle servitù militari), il progetto di

ristrutturazione di alcune caserme site nel territorio della

Provincia.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'assunto

che, quando la collaborazione fra Stato e Regione (o Provincia

autonoma) consiste, come nella specie, "in una non costituzionalmente

qualificata possibilità di far conoscere il proprio punto di

vista..., la circostanza soggettiva - essere chiamata a collaborare

una Regione (o Provincia autonoma) - non è di per sé sufficiente a

che si abbia attribuzione costituzionalmente qualificata e protetta".

Osserva al riguardo la Corte che la collaborazione, consistente

nell'intervento nel procedimento - per l'attuazione di programmi di

installazioni militari e per le conseguenti limitazioni - del

Comitato misto paritetico di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre

1976, n. 898, è prevista per armonizzare gli interessi dello Stato

con quelli che attengono alla materia della gestione del territorio

che rientra in larga parte nelle attribuzioni delle Regioni ed in

quelle, più ampie, delle Provincie autonome. Di conseguenza l'omessa

richiesta del parere del Comitato paritetico predetto, in presenza di

una attività che si ritenga rientrare fra quelle per cui tale parere

sia previsto, legittima la Provincia autonoma alla proposizione di un

ricorso per conflitto di attribuzioni perché questo, come già

ritenuto da questa Corte (sent. n. 1065 del 1988 cit. e, su materia

diversa, sent. n. 206 del 1985), si concreta anche in tale ipotesi in

una vindicatio potestatis nei confronti dello Stato.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Nella richiamata sentenza n. 1065 del 1988, questa Corte ha già

affermato il principio secondo cui la consultazione del Comitato

misto paritetico, in precedenza indicato, non è circoscritta solo

alle ipotesi di imposizione di servitù in senso stretto, ma è

estesa ad ogni tipo di installazioni militari e delle conseguenti

limitazioni.

Nel caso di specie la Provincia autonoma di Trento lamenta che i

progetti dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di due caserme

della Guardia di finanza site in passo Rolle comportino delle

limitazioni all'uso del territorio tali da imporre il previo ricorso

alla consultazione del Comitato previsto dall'art. 3 della legge del

1976, n. 898.

L'assunto della Provincia ricorrente deve essere condiviso, non

apparendo corretta la contraria tesi difensiva della Presidenza del

Consiglio, adesiva a quella sostenuta dal Comandante della legione

della Guardia di finanza nella nota impugnata, secondo cui tale

consultazione sarebbe prevista solo nell'ipotesi di nuovi

insediamenti, mentre nella specie i progetti riguardavano

l'ampliamento di strutture preesistenti.

In proposito va invece osservato come non possa esservi dubbio che

il procedimento previsto dall'art. 3 della legge n. 898 debba essere

attivato quando (come nella specie non è contestato ed anzi risulta

dalla corrispondenza intercorsa fra il Comando della Guardia di

finanza e la Provincia autonoma) la ristrutturazione di edifici

preesistenti esuli dalla tipologia delle manutenzioni ordinarie e

straordinarie o comunque delle trasformazioni interne - per le quali,

secondo la disciplina edilizia ordinaria, non è richiesta né

concessione né autorizzazione - e di quelle esterne, per le quali,

sempre secondo la disciplina edilizia ordinaria, è richiesta la sola

autorizzazione. Non sembra difatti potersi negare che tale tipo di

interventi di ristrutturazione esiga quella armonizzazione tra

interessi pubblici diversi, affidati gli uni allo Stato e gli altri

alla Provincia autonoma, trattandosi di opere che se venissero

realizzate da privati dovrebbero essere assentite da concessione

edilizia, in quanto comportanti una trasformazione del territorio

(art. 1 della legge n. 10 del 1977) che incide sulla materia

urbanistica di spettanza provinciale.

Ma, una volta che la concessione non è richiesta sol perché si

tratta di opere di carattere militare, proprio perché esse

comportano una trasformazione del territorio non può negarsi che al

contemperamento tra i contrapposti interessi dello Stato e quelli

delle Regioni (o Province autonome), che sono titolari di poteri

nella gestione del territorio, debba pervenirsi attraverso il

procedimento collaborativo in sede di Comitato misto paritetico,

salve le definitive determinazioni del Ministro della difesa e, per

ultimo, del Consiglio dei Ministri, qualora non sia possibile

risolvere l'eventuale contrasto nel tempo ragionevolmente richiesto

dalla urgenza degli interventi (sent. n. 1065 cit.).

4. - Nella nota del Comando della Legione della Guardia di

finanza, oggetto dell'impugnativa, si adombra anche la tesi, non

ripresa peraltro negli scritti difensivi della Presidenza del

Consiglio dei ministri, secondo cui la Guardia di finanza non sarebbe

da ritenere destinataria della normativa contenuta nella legge n. 898

del 1976, perché questa si riferirebbe esclusivamente alle

istallazioni delle Forze Armate in senso proprio, quali l'Esercito

(compresa l'Arma dei Carabinieri), la Marina e l'Aeronautica.

L'assunto è privo di fondamento, essendo la Guardia di finanza un

Corpo militare e quindi le installazioni ad esso relative rientrano

senz'altro nella previsione dell'art. 3 di detta legge che, al primo

comma, prevede l'istituzione del Comitato paritetico "per l'esame...

dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto

territoriale della regione ed i programmi delle installazioni

militari..." usando una formula così ampia da comprendervi

certamente anche quelle di un Corpo militare, quale è appunto la

Guardia di finanza.

Se, in ipotesi, dalla previsione della legge del 1976 n. 898

dovessero escludersi gli insediamenti edilizi di pertinenza di tale

Corpo, non è che tale tipo di interventi potrebbe ritenersi

sottratto ad ogni potere delle Regioni e delle Province autonome.

Trattandosi, infatti, di insediamenti di opere pubbliche che

importano trasformazione del territorio, risulterebbero allora

applicabili forme collaborative più intense, quali quella

dell'intesa (art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 e art. 12 del d.P.R.

19 novembre 1987, n. 526) che sostituisce le concessioni e le

autorizzazioni previste per gli interventi edilizi in genere;

evenienza questa che inciderebbe in modo ancor più limitativo sugli

interessi dello Stato, i quali, invece, quando si tratti di

installazioni militari, in base all'ampia formulazione dell'art. 3

della legge del 1976, n. 898, devono essere opportunamente

armonizzati con lo speciale procedimento di consultazione ivi

previsto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, nel caso in cui la Provincia di

Trento ne faccia richiesta, di procedere alla ristrutturazione di

preesistenti Caserme della Guardia di finanza, che si concreti in

opere di ampliamento esterno di queste, senza la previa consultazione

del Comitato misto paritetico previsto dall'art. 3 della legge 24

dicembre 1976, n. 898.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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