Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato

l'11 dicembre 1989, depositato in Cancelleria il 13 successivo ed

iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1989, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto n. 247-T del 20 luglio 1989,

con il quale il Ministro dei trasporti ha riconosciuto alla

competenza del Commissario della gestione governativa per le ferrovie

del Sud-Est le modifiche dei programmi e di ogni altra condizione di

esercizio delle autolinee in atto ed ha attribuito al Direttore

Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i

provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte

della predetta gestione, affidandone l'istruttoria alla Divisione 32;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Paolo Giocoli Nacci per la Regione Puglia e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, assumendo la invasione di proprie competenze

per effetto del decreto del Ministro dei trasporti in data 20 luglio

1989, con il quale sono state riconosciute di competenza del

Commissario della gestione governativa per le Ferrovie del sud-est le

modifiche dei programmi e di ogni altra condizione di esercizio delle

autolinee in atto, integrative di dette ferrovie, e sono stati

attribuiti ad un ufficio ministeriale i provvedimenti concernenti le

autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione.

La Regione ricorrente - ricordato che, in attuazione dell'art. 8

della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), il

Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e d'intesa

con la stessa Regione Puglia, con decreto 20 settembre 1985, aveva

provveduto al riscatto delle concessioni ferroviarie gestite dalla

Società Ferrovie del Sud-est ed al contestuale rilievo dei servizi

automobilistici integrativi, disponendo la gestione commissariale

governativa dei relativi servizi - si duole che il provvedimento ora

impugnato, pur emesso nella forma di disposizioni conseguenti al

riordinamento interno di alcuni uffici ministeriali, inciderebbe

nella sfera delle attribuzioni regionali, operando una illegittima

riappropriazione di competenze allo Stato in una materia (linee

automobilistiche di interesse regionale) che spetta invece alla

Regione, ai sensi degli artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 84

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che è stata riconosciuta tale

anche nel decreto ministeriale (20 settembre 1985), sopra ricordato,

nel quale è opportunamente precisato che le autolinee delle ferrovie

Sud-est sono tutte "di concessione regionale".

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso in

quanto infondato, chiarendo che il provvedimento impugnato ha natura

di atto interno, preordinato a regolare l'ordine di competenze in

seno all'apparato statale; rimarrebbero pertanto salve le

attribuzioni regionali nella specifica materia, anche relativamente a

quanto contemplato nella seconda parte del provvedimento censurato

rispetto alle "linee di nuova acquisizione", dovendosi intendere che

le determinazioni contenute in tale parte del decreto ministeriale

sono destinate a produrre effetti solo attraverso le forme, le

procedure e gli atti preordinati dall'ordinamento e nel rispetto

delle competenze amministrative spettanti alle Regioni.

3. - In prossimità dell'udienza di discussione la Regione

ricorrente ha depositato una memoria nella quale contesta la tesi

della controparte, diretta a ravvisare nel decreto ministeriale

impugnato un "atto interno" con cui lo Stato si limiterebbe a dettare

disposizioni di carattere "imprenditoriale", in considerazione della

veste da esso assunta di proprietario delle autolinee integrative

delle dette ferrovie.

Ad avviso della ricorrente, viceversa, entrambe le parti di cui si

compone il provvedimento sono invasive delle sfere di competenza

regionale: la prima, infatti, pretendendo di attribuire al

Commissario della gestione governativa le "modifiche dei programmi e

di ogni altra condizione di esercizio" delle autolinee, assegnerebbe

funzioni che notoriamente attengono a materia di competenza della

Regione, mentre al gestore delle autolinee non possono che spettare

mere proposte in tal senso, da sottoporre alle determinazioni

regionali; la seconda, concernente le autolinee di nuova acquisizione

da parte della predetta gestione governativa, sottrarrebbe alla

Regione sia l'attività istruttoria che quella decisionale in ordine

ad ulteriori concessioni a favore delle ferrovie del sud-est. Considerato in diritto

1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione la Regione Puglia

sostiene che il Ministro dei trasporti avrebbe invaso proprie

competenze, avendo provveduto, con il decreto in data 20 luglio 1989,

alla riorganizzazione degli uffici statali preposti alle autolinee

integrative delle ferrovie sud-est (già in concessione) affidate,

unitamente alle autolinee stesse, alla Gestione commissariale

governativa in virtù di un precedente provvedimento ministeriale,

adottato d'intesa con la Regione ricorrente, e avendo, quindi,

attribuito ad un ufficio ministeriale la competenza relativa ai

provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte

della Gestione commissariale predetta.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Come risulta dagli atti del giudizio, con un precedente decreto

del Ministro dei trasporti adottato in data 20 settembre 1985, di

intesa (espressa con lettera n. 26/3288 del 26 giugno 1985) con la

Regione Puglia, era stato dichiarato il riscatto delle concessioni

ferroviarie gestite dalla Società ferrovie del sud est, "con

contestuale rilievo dei servizi automobilistici integrativi", ed era

stata disposta l'assunzione da parte del Ministero dei trasporti -

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, della gestione governativa dei predetti servizi

ferroviari ed automobilistici, in attesa della definitiva disciplina

legislativa in materia di ferrovie d'interesse regionale.

Con il decreto ministeriale del 1989, impugnato dalla Regione

Puglia, non si introduce, sul piano sostanziale, alcuna modifica

all'assetto dei rapporti, come determinato dal precedente decreto

ministeriale del 1985 adottato di intesa con la Regione, perché

l'atto impugnato, come posto in evidenza dalla Avvocatura generale

dello Stato, si limita a definire, nell'ambito dell'Amministrazione

statale, le competenze degli Uffici relativamente alla gestione

commissariale governativa. Né una modifica di tale assetto può

ravvisarsi nella previsione che "i provvedimenti concernenti le

autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione sono

attribuiti alla competenza del direttore generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". Anche il

significato di questa disposizione è chiaro nel senso di una mera

specificazione di competenza, essendosi voluto solo stabilire che

debba essere il Direttore generale, e non altro organo o ufficio del

Ministero, ad occuparsi delle "autolinee di nuova acquisizione da

parte della predetta gestione", sempre che tale acquisizione da parte

della Gestione commissariale governativa sia consentita nell'ambito

delle attribuzioni già ad essa spettanti in virtù del decreto

ministeriale del 1985, adottato di intesa con la Regione "in attesa

della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie di

interesse regionale".

Il decreto impugnato, avendo tale limitata portata, non è perciò

invasivo di attribuzioni della Regione e, quindi, non lesivo,

limitandosi a definire la distribuzione delle competenze di uffici

ministeriali per l'esercizio di funzioni già spettanti

all'amministrazione dello Stato, per cui, mancando il presupposto del

conflitto, il ricorso della Regione Puglia è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla

Regione Puglia nei confronti del decreto del Ministero dei trasporti

in data 20 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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