Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1994

Altra decisione · depositata il 10/02/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento

notificato il 20 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 3 aprile

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telex

n. 200/02894/1.12 del 20.1.1993 con cui si comunicava che, ai fini

dell'intesa governativa, i programmi promozionali della Provincia

relativi ad iniziative all'estero nei vari settori per l'anno 1993

dovevano contemplare una riduzione delle attività in termini reali e

finanziari del 20% rispetto ai programmi del precedente anno ed

iscritto al n. 11 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e

l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, nella persona del Presidente

del Consiglio dei ministri, a seguito del telex n.

200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230 del Dipartimento per gli affari

regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri pervenutole il

20 gennaio 1993, dove si avverte che, ai fini della intesa

governativa, i programmi promozionali delle regioni e delle province

autonome, relativi alle iniziative all'estero per l'anno 1993,

dovranno essere ridotti del 20 per cento rispetto all'anno

precedente; e si specifica che alle richieste per l'intesa

governativa dovrà essere acclusa una scheda comparativa, dalla quale

risulti detta riduzione.

La Provincia ricorrente ritiene che tale atto sia illegittimo e

lesivo della sua sfera di autonomia, in relazione alle norme

statutarie che le attribuiscono competenza legislativa ed

amministrativa nei vari settori cui afferisce l'attività

promozionale all'estero, nonché in relazione alle norme che

garantiscono la sua autonomia finanziaria (richiama, in particolare,

l'art. 8, nn. 9, 12, 20, 21; l'art. 9, nn. 3 e 8; l'art. 16 e

l'intero titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato

dalla legge 30 novembre 1989, n. 386). E aggiunge che l'atto

impugnato non può essere considerato di indirizzo, ai sensi

dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non

essendo stato adottato nelle forme previste dall'ordinamento (art. 3,

legge 22 luglio 1975, n. 382; art. 2, lett. d), legge 23 agosto 1988,

n. 400).

L'atto d'altronde non è sorretto da ragioni attinenti alla

politica estera e muove, semmai, da esigenze di contenimento della

spesa pubblica. A tal riguardo, la Provincia sottolinea come le

attività promozionali all'estero siano espletate a suo esclusivo

carico, nell'ambito delle risorse ad essa spettanti e nei limiti del

bilancio, approvato con legge, sul quale si esplica il controllo

governativo ex art. 55 dello Statuto.

L'atto impugnato sarebbe privo, altresì, di base legale, in

violazione del principio di legalità sostanziale, e risulterebbe

immediatamente lesivo dell'autonomia provinciale, perché pone una

prescrizione che prefigura già il diniego dell'intesa governativa su

programmi provinciali difformi.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che

nella memoria depositata ha osservato come l'atto impugnato non

incida direttamente sulle scelte, in questa materia, demandate alle

regioni e alle province autonome, ma suggerisca un orientamento

generale di contenimento della spesa pubblica. L'atto sarebbe dunque

preordinato alle successive determinazioni delle regioni e delle

province autonome, rispetto alle quali deve operare l'intesa con il

Governo. È solo nei confronti di un diniego d'intesa che potrebbe

rilevare, in ipotesi, un atto invasivo, come tale suscettibile di dar

luogo a conflitto di attribuzione.

Del resto, la stessa forma dell'atto (telex del Ministro per gli

affari regionali), lungi dall'infirmarne la legittimità, conferma

che si tratta di un avvertimento di carattere preliminare, non

diversamente dalla circolare del 9 luglio 1992 cui il telex si

ricollega.

L'Avvocatura ha concluso, quindi, nel senso dell'inammissibilità

del ricorso. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo l'annullamento del telex del Ministro per gli affari

regionali indicato in epigrafe, con il quale si comunica che, ai fini

della necessaria intesa governativa, i programmi promozionali della

Provincia, relativi alle iniziative all'estero per il 1993, dovranno

essere ridotti del 20 per cento rispetto all'anno precedente. Il

telex prevede inoltre che le richieste predisposte ai fini di tale

intesa dovranno essere corredate da una scheda comparativa da cui

risulti detta riduzione.

2. - Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità

avanzata, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri

dall'Avvocatura generale dello Stato, sulla base della inidoneità

dell'atto impugnato a integrare la situazione di conflitto.

Sostiene l'Avvocatura che solo in un diniego d'intesa si potrebbe

rinvenire un atto invasivo delle competenze provinciali, mentre il

telex avrebbe natura di monito preliminare.

L'eccezione va disattesa, perché l'atto impugnato non contiene un

mero invito e neanche può interpretarsi come pressione di natura

politica rivolta alle regioni e alle province autonome per limitarne

le attività promozionali all'estero: il riferimento, presente nel

telex, alla compilazione della scheda comparativa, da allegare alle

richieste di intesa, rivela una chiara manifestazione di volontà in

ordine all'affermazione di una propria competenza (nella

giurisprudenza di questa Corte, v. in particolar modo le sentt. nn.

217 e 157 del 1991, e la n. 771 del 1988) e prefigura già il diniego

dell'intesa governativa su programmi provinciali difformi.

Il conflitto deve dunque ritenersi ammissibile.

3. - Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità di

direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri prive di idonea

forma legale e, oltretutto, carenti di fondamento legale sostanziale

(v., fra le più recenti, le sentt. 45 del 1993 e 384 del 1992).

Il telex in esame non può considerarsi atto di indirizzo e di

coordinamento sulle attività promozionali, perché sguarnito di quei

requisiti formali espressamente richiesti dalla legge 23 agosto 1988,

n. 400, in particolare dall'art. 2, comma 3, lett. d), e già

individuati da questa Corte (v. soprattutto le sentt. n. 338 e 242

del 1988).

Manca, poi, il fondamento legale sostanziale dell'atto: rientra

infatti nell'indirizzo e coordinamento statale delle attività

promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome la

valutazione di compatibilità delle attività proposte con gli

indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e

finanziari; ma ciò non può confondersi con anomale misure di

controllo della gestione finanziaria regionale, che recherebbero

lesione al principio di autonomia finanziaria su risorse già

iscritte in bilancio (v. ancora la citata sent. n. 384 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Presidenza del

Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali,

disporre la riduzione del 20 per cento delle attività promozionali

all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993

rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province

stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per

l'intesa governativa; conseguentemente, annulla il telex della

Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari

regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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