Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 del regio

decreto 12 settembre 1929, n. 1661 "Trasformazione del Ministero

dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle

foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi

sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle

corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato;

modificazione della denominazione del Ministero della pubblica

istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed

istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di

Stato per l'educazione fisica e giovanile" e del regio decreto 27

settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei servizi, già di

competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni",

iscritto al n. 53 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei consigli

regionali del Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle

Marche;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970 e

successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum

popolare presentata dai consigli regionali delle regioni Trentino

Alto-Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche,

Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto sul seguente quesito:

"Volete che siano abrogati:

- l'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661

(Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero

dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per

l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione

presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di

sottosegretario di Stato, modificazione della denominazione del

Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero

dell'educazione nazionale e istituzione presso detto Ministero di un

posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e

giovanile);

- il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei

servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale,

fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero

delle corporazioni".

2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale ha

ritenuto la tempestività della presentazione della richiesta

referendaria (ordinanza del 23 ottobre 1992); ha dato atto che le

deliberazioni dei consigli regionali sono state ritualmente adottate.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il presidente di questa

Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13

gennaio 1993, dandone avviso ai presentatori della richiesta e al

Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33, secondo

comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. - Si sono costituiti i delegati dei consigli regionali del

Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle Marche, i quali

hanno rilevato la necessità del ricorso al referendum abrogativo per

realizzare adeguamenti della struttura e dei servizi del Ministero de

quo alla mutata situazione per effetto dell'avvenuto decentramento di

servizi ministeriali e soprattutto per effetto dell'attuazione

dell'ordinamento regionale e del trasferimento della delega alle

regioni della massima parte delle competenze ministeriali.

Hanno altresì osservato che i limiti e le condizioni richieste

dall'art. 75 della Costituzione così come interpretato dalla Corte

costituzionale sono stati osservati e hanno pertanto concluso per la

ammissibilità del referendum. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo sulla cui

ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 1 del regio

decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e, per intero, il regio decreto

27 settembre 1929, n. 1663.

Ai suddetti fini, la indagine sulla sussistenza dei requisiti di

chiarezza, univocità ed omogeneità ha esito positivo.

Il quesito referendario risulta congruo e coerente con le

finalità che i suoi promotori si sono proposti e l'eliminazione o la

permanenza delle norme che ne sono oggetto dipende effettivamente

dalla risposta che fornirà il corpo elettorale.

1.1. - Si ritiene, inoltre, per la prima parte del quesito, quella

cioè che riguarda l'art. 1 del regio decreto n. 1661 del 1929, che

nessuno effetto negativo produce sui suddetti requisiti il fatto che

il titolo di esso, che è contenuto nel quesito referendario,

riguardi, oltre il Ministero dell'agricoltura e foreste, che i

promotori intendono sopprimere nelle strutture in considerazione del

trasferimento o della delega alle regioni della massima parte delle

funzioni ministeriali, anche la denominazione del Ministero della

pubblica istruzione e la istituzione, presso di esso, di un

sottosegretariato.

È essenziale il rilievo che il suddetto art. 1 riguarda solo il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che il regio decreto n.

1663 del 1929, che è l'oggetto della seconda parte del quesito, si

riferisce alle strutture ed alle funzioni del Ministero

dell'agricoltura e foreste, che, per effetto di norme successive a

quelle oggetto del quesito referendario ed, in particolare, a seguito

del trasferimento e della delega delle funzioni in materia alle

regioni, si sono sostanzialmente ridotte. Sicché, le finalità dei

promotori possono avere attuazione e l'elettore chiamato a

pronunziarsi sul quesito non può essere minimamente fuorviato.

2. - Non sussistono le cause di inammissibilità specificamente

previste dall'art. 75 della Costituzione.

Le norme oggetto del quesito referendario non rientrano in nessuna

delle ipotesi escluse. Non si tratta né di una legge di bilancio,

né di una legge di amnistia e di indulto, né di una legge

tributaria, né di una legge di autorizzazione a ratificare un

trattato internazionale.

2.1. - Vero è che nel trattato istitutivo della Comunità

economica europea, ratificato con la legge n. 1203 del 1957,

l'agricoltura ha una posizione di grande rilievo (articoli da 38 a

47) e di grande interesse per la sua incidenza sull'attuazione del

mercato comune e che l'art. 3 dello stesso trattato, nel testo

sostituito dall'art. G, n. 3 del trattato approvato a Maastricht il 7

febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre

1992, n. 454, ribadisce l'impegno degli Stati membri per una politica

comune nel settore dell'agricoltura e della pesca.

Ai fini che interessano, è sufficiente, peraltro, rilevare che

gli articoli 5 e 6 della legge di ratifica del trattato C.E.E.

impegnano lo Stato membro ad adottare le misure di carattere generale

e particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi

derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle

istituzioni comunitarie e prevedono il coordinamento delle politiche

economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obblighi

del trattato in stretta collaborazione con le istituzioni

comunitarie. Non indicano, però, gli organi ai quali lo Stato membro

deve affidare i relativi compiti e funzioni. Sicché non sussiste

violazione di obblighi derivanti da trattati internazionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n.

1661 "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in

Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di

Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale;

istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo

posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione

del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero

dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un

posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e

giovanile" e il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663,

"Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero

dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste e il Ministero delle corporazioni", richiesta dichiarata

legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso

la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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