Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del

decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (divieto delle associazioni

di carattere militare), promosso con ricorso del Presidente della

Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972,

depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 17 del

registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29

successivo, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ed all'art. 2 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1948, n. 43,

chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità dell'art. 3 e, ove

necessario, dell'art. 2 della legge censurata.

Detto art. 2 vieta alle associazioni ed organizzazioni dipendenti o

collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini

politici di dotare di uniformi i propri aderenti, eccettuando solo le

associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli

istituti di carattere culturale ed educativo.

Il successivo articolo, più genericamente, autorizza il ministro

per l'interno a vietare, per determinati periodi di tempo, l'uso in

pubblico di uniformi o divise di associazioni od organizzazioni di

qualsiasi natura. Per questa sua formulazione onnicomprensiva, sarebbe

applicabile a tutte le associazioni operanti nella Provincia di Bolzano

e si porrebbe, pertanto, in contrasto sia con le garanzie

costituzionali, dettate a tutela delle caratteristiche etniche e

culturali delle minoranze linguistiche, sia con la specifica competenza

legislativa della provincia in tema di tutela e conservazione del

patrimonio storico, artistico e popolare e di usi e costumi locali, in

quanto applicabile alla libera associazione degli "Schutzen", operante

nella Provincia di Bolzano, con il compito di preservare la

tradizionale organizzazione di tiratori tirolesi.

Non essendo l'associazione collegata a partiti politici, non

potrebbe valere per essa il divieto di cui all'art. 2, la cui ampia

formulazione, per altro, induca a prospettare la questione di

legittimità costituzionale anche per tale norma che, se interpretata

nel senso da renderla applicabile alla specie, sarebbe lesiva dei

medesimi precetti costituzionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è ritualmente costituito,

concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, per

la sua reiezione, nel merito.

Osserva l'Avvocatura che con l'applicabilità diretta ed immediata

delle nuove norme statutarie, introdotte con la legge costituzionale n.

1 del 1971, si avrebbe una caducazione delle norme impugnate,

accertabile secondo i normali criteri ermeneutici sulla successione di

norme, ad opera del giudice ordinario.

Parimenti inammissibile sarebbe il ricorso nell'ipotesi di

permanenza in vigore delle precedenti leggi statali, e cioè in forza

del principio di continuità, argomentabile, fra l'altro, dagli artt.

56 e 57 della legge cost. n. 1 del 1971 e 92 della legge cost. n. 5 del

1948, sino a che esse non vengano debitamente adeguate ai principi

introdotti dalle recenti modifiche statutarie.

Nel merito, deduce che nello stesso ricorso si sarebbe riconosciuto

che l'associazione degli "Schutzen" non rientrerebbe nelle previsioni

del denunziato art. 2; e che, comunque, i poteri attribuiti alle

amministrazioni statali per la sicurezza del Paese e per la tutela

dell'incolumità dell'ordine pubblico non potrebbero venir meno con le

attribuzioni conferite alla Provincia di Bolzano, la quale, comunque,

troverebbe una sufficiente protezione dei suoi interessi nel sindacato

giurisdizionale degli atti di volta in volta emanati dalla pubblica

amministrazione. Considerato in diritto :

1. - La Provincia di Bolzano ha chiesto che sia dichiarato

costituzionalmente illegittimo l'art. 3 e, ove necessario, l'art. 2 del

decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni

di carattere militare), che violerebbero le garanzie costituzionali

poste a tutela delle caratteristiche etniche e culturali delle

minoranze linguistiche, nonché la competenza legislativa

statutariamente attribuita alla Provincia per la tutela del patrimonio

storico, artistico e popolare e degli usi e costumi locali, di cui

sarebbe espressione l'associazione degli Schutzen, operante in tale

Provincia (artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; art. 2 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).

2. - Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura

generale dello Stato non possono essere attese.

Non può invero valere il principio di continuità, non essendo la

Provincia abilitata a rimuovere, con propria legge le suddette norme di

fonte statale, che attengono all'ordine pubblico, del tutto estraneo

all'ambito provinciale (e regionale).

Criterio, questo, più volte seguito dalla giurisprudenza di questa

Corte; vedasi la sentenza n. 13 del 1974, l'ordinanza n. 269 del 1974,

le sentenze nn. 86 e 239 del 1975.

3. - Nel merito - come, del resto, la stessa provincia riconosce -

è da precisare che l'art. 2 del decreto legislativo n. 43 del 1948 ha

un ambito limitato alle "associazioni dipendenti o collegate con

partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici", e non

può quindi riguardare il tipo di associazione indicato nel ricorso. Il

quale, pertanto, sotto questo aspetto è palesemente infondato.

Quanto all'art. 3, che consente al ministero dell'interno per un

tempo determinato di vietare "l'uso in pubblico di uniformi o di divise

da parte di tutte le associazioni od organizzazioni di qualsiasi

natura", non mancano nell'ordinamento i normali mezzi di garanzia

amministrativa e giurisdizionale, sicché anche sotto questo profilo la

questione non ha fondamento sul piano costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43

(Divieto delle associazioni di carattere militare), proposta dal

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso 19 febbraio

1972, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4 , 51

della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari