Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 16legge 142/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46

(Disposizioni integrative in materia di controllo delle

trasformazioni edilizie ed urbanistiche), promosso con ordinanza

emessa il 3 novembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Mezzetti Antonio contro il

comune di San Lazzaro di Savena, iscritta al n. 1178 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Mezzetti Antonio nonché l'atto di

intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Francesco Paolucci per Mezzetti Antonio e gli

avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione

Emilia-Romagna.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di

un'ordinanza del Sindaco di un comune, che ingiungeva al ricorrente

il ripristino dell'originario uso abitativo di un immobile di sua

proprietà, adibito ad ufficio, senza realizzazione di opere, in

assenza di concessione edilizia, il Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 3 novembre

1995, pervenuta a questa Corte il 19 settembre 1996, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art.

117 della Costituzione, in relazione all'art. 25 della legge statale

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), dell'art. 2, comma 1, della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative

in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed

urbanistiche) - nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate

dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6

(Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in

attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e

integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia) - "nella

parte in cui impone ai comuni l'individuazione, in sede di

pianificazione urbanistica, dei mutamenti di destinazione d'uso da

assoggettare a concessione nonché l'obbligatorietà della

concessione per taluni casi, anche se non connessi ad interventi

edilizi, laddove la norma statale prevede come facoltativi gli

interventi pianificatori dei comuni, li consente con riferimento ad

ambiti determinati e non con portata generale e, soprattutto,

attribuisce ai comuni la potestà di assoggettare tali variazioni

solamente ad autorizzazione".

La norma statale indicata come parametro interposto, vale a dire

l'art. 25 della legge n. 47 del 1985, nel testo, oggi sostituito, cui

fa riferimento il remittente, demanda alla legge regionale di

stabilire "criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni,

all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per

l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio

territorio, delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi

in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva

autorizzazione del Sindaco"; e dispone che "la mancanza di tale

autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.

10" - relativo alle norme sanzionatorie per i casi di opere eseguite

senza autorizzazione - "ed il conguaglio del contributo di

costruzione se dovuto".

La disposizione regionale impugnata prevede che "in sede di

predisposizione degli strumenti urbanistici i comuni sono tenuti ad

individuare le destinazioni d'uso degli immobili i cui mutamenti,

anche non connessi a trasformazioni fisiche, sono subordinati a

concessione fermo restando che la concessione è dovuta qualora il

mutamento comporti il passaggio dall'uno all'altro" dei cinque

raggruppamenti di categorie di funzioni indicati dalla stessa norma.

Tali ultimi mutamenti di destinazione sono compresi dall'art. 1,

comma 1, lettera a) della stessa legge regionale - non impugnato in

questa sede - tra le "variazioni essenziali rispetto alla concessione

per gli effetti di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47"; a sua

volta l'art. 6, comma 3, della legge, pure non impugnato, prevede che

"ai fini sanzionatori di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, nel caso di mutamenti dell'uso non connessi a trasformazioni

fisiche, la demolizione e ripristino deve intendersi esclusivamente

come rimozione dell'uso abusivamente posto in essere e ripristino

dell'uso precedente, ovvero dell'uso stabilito od ammesso".

2. - Il TAR remittente premette che la medesima questione era stata

sollevata con ordinanza del 21 dicembre 1993 della stessa autorità

(r.o. n. 458 del 1994), a seguito della quale questa Corte dispose,

con l'ordinanza n. 182 del 1995, la restituzione degli atti al

giudice a quo. Successivamente alla ordinanza di rimessione del 1993,

erano infatti intervenuti, da un lato, la legge regionale

dell'Emilia-Romagna 30 gennaio 1995, n. 6, che all'art. 16, comma 2,

aveva sostituito l'impugnato art. 2 della legge regionale n. 46 del

1988, dall'altro lato il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, che,

all'art. 8, comma 12, aveva sostituito l'ultimo comma dell'art. 25

della legge statale n. 47 del 1985, indicata come norma interposta ai

fini del giudizio di costituzionalità: onde si ritenne necessaria

una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice a quo alla

luce dello jus superveniens.

Secondo il remittente, poiché il provvedimento impugnato venne

emanato nel vigore del primitivo testo della legge regionale n. 46

del 1988, alla cui stregua va valutata la sua legittimità, e poiché

né la legge regionale n. 6 del 1995, modificativa della norma

denunciata, né le modifiche apportate alla legge statale n. 47 del

1985 dai decreti-egge n. 88, n. 193, n. 310 e n. 400 del 1995, non

convertiti in legge, operano retroattivamente, la questione a suo

tempo sollevata deve ritenersi ancora rilevante.

Confermate le valutazioni di non manifesta infondatezza esposte

nella precedente ordinanza (r.o. n. 458 del 1994), il giudice a quo

ha disposto pertanto nuovamente la rimessione degli atti a questa

Corte.

3. - Nel precedente atto introduttivo, che più ampiamente

argomentava le censure di incostituzionalità sinteticamente riprese

nell'ordinanza di rimessione in esame, si rilevava che, imponendo ai

comuni di individuare, in sede di pianificazione urbanistica, i

mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a concessione anche

se non connessi ad interventi edilizi comportanti trasformazioni

fisiche dell'ambiente, si veniva a concretare una triplice violazione

della norma statale di principio: in quanto quest'ultima prevedeva

come facoltativi, e non obbligatori, gli interventi pianificatori del

comune in materia; in quanto li consentiva limitatamente ad ambiti

determinati del territorio comunale, e non con portata generale; e,

soprattutto, in quanto attribuiva al comune la potestà di

assoggettare le variazioni di destinazione d'uso, in casi

determinati, ad autorizzazione e non già a concessione. Inoltre

sarebbe stata in contrasto con la legge statale anche la previsione

diretta di fattispecie per le quali si imponeva la necessità di

concessione, così comportando sostituzione e superamento di

qualsivoglia valutazione del comune.

4. - Si è costituito il Presidente della Giunta regionale

dell'Emilia-Romagna, chiedendo sia dichiarata la inammissibilità per

irrilevanza e l'infondatezza della questione.

In una memoria successivamente depositata la difesa della Regione

eccepisce in primo luogo la inammissibilità della questione sotto il

profilo della rilevanza, in ordine alla quale il remittente avrebbe

motivato in modo sbrigativo e lacunoso. Secondo l'interveniente, la

nuova legge regionale n. 6 del 1995, che ha mutato la denominazione

dell'atto permissivo del comune in quella di "autorizzazione" e ha

reso più esplicita la responsabilità del comune

nell'individuazione, in sede di pianificazione, delle zone soggette a

vincolo specifico quanto ai mutamenti di destinazione d'uso, varrebbe

come elemento interpretativo della legge impugnata.

In ogni caso, poiché il giudizio a quo verte sulla legittimità di

un ordine di ripristino dell'uso originario dell'immobile, a suo

tempo ineseguito, e suscettibile di operare solo prescrivendo un

futuro comportamento, dopo l'abrogazione della disposizione di legge

regionale che prevedeva tale comportamento dovrebbe ritenersi

inoperante anche il provvedimento che in essa trovava il suo

presupposto legale: onde la questione di costituzionalità dovrebbe

ritenersi ormai irrilevante nel giudizio a quo.

In secondo luogo, il nuovo testo dell'art. 25 della legge n. 47 del

1985, ora sostituito stabilmente dall'art. 2, comma 60, ultima parte,

della legge n. 662 del 1996, e che lascia al legislatore regionale la

più ampia autonomia nella disciplina dei mutamenti delle

destinazioni d'uso, sopprimendo i limiti precedentemente posti, non

consentirebbe più di pervenire ad una dichiarazione di

illegittimità della legge regionale per una presunta "precedente

incostituzionalità". Il vincolo derivante dalla legge statale a

carico di quella regionale non attiene infatti, secondo

l'interveniente, ai diritti costituzionali dei cittadini, ma solo

alla necessaria prevalenza dell'indirizzo politico statale rispetto a

quello regionale, onde il mutamento del primo, nel senso "fatto in

anticipo proprio" dalla legge regionale, avrebbe sanato

definitivamente ogni presunto vizio della legge regionale medesima.

5. - In subordine l'interveniente ripropone gli argomenti già

svolti in relazione alla precedente ordinanza di rimessione, che

dimostrerebbero l'infondatezza della questione.

La "concessione" di cui era parola nella legge regionale abrogata

non si identificherebbe con la concessione edilizia prevista dalla

legislazione statale, ma indicherebbe semplicemente il provvedimento

comunale permissivo richiesto, e in relazione alla cui mancanza il

cambiamento di destinazione d'uso senza opere era sanzionato solo con

l'ordine di rimozione dell'uso abusivo, al di fuori di qualsiasi

sanzionabilità in sede penale, che sarebbe riservata ai casi di

esecuzione di lavori. Sotto questo profilo dunque la legge regionale

impugnata non sarebbe stata in contrasto con i principi fondamentali

della legislazione statale.

Per quanto riguarda il carattere doveroso e non meramente

facoltativo della disciplina comunale del mutamento di destinazione,

postulato dalla legge impugnata, l'interveniente argomenta che la

legge statale consentiva alla Regione di fissare i criteri in base ai

quali tale disciplina dovesse ritenersi o meno necessaria.

In ordine poi all'estensione della disciplina imposta dalla legge

regionale all'intero territorio del comune, l'interveniente sostiene

che essa non può dirsi arbitraria, in relazione alla situazione di

una Regione dal territorio fittamente urbanizzato, e che comunque la

legge regionale lasciava i comuni totalmente liberi quanto alla

sostanza della normativa.

L'interveniente sviluppa infine alcune considerazioni sulla

insufficienza e l'incongruità della disciplina recata dal testo

originario dell'art. 25 della legge statale n. 47 del 1985, che non

distingueva fra mutamento della destinazione determinata dalla

concessione - il quale richiederebbe comunque un atto ricognitivo

dell'amministrazione - e uso di fatto difforme da quello ufficiale,

che può essere a seconda dei casi lecito o illecito. Il nuovo uso

lecito porrebbe da un lato un problema di ordine economico, apparendo

incongruo che esso, se diviene stabile, non comporti il conguaglio,

ove dovuto, dei contributi corrisposti in sede di rilascio della

concessione; dall'altro lato, problemi di carattere conoscitivo,

dovendosi consentire all'amministrazione di conoscere gli usi di

fatto difformi da quelli ufficiali. Sul terreno sanzionatorio, mentre

la legge statale si riferiva incongruamente alle sanzioni di cui

all'art. 10 della stessa legge, concepite essenzialmente per

l'esecuzione di opere, la legge regionale avrebbe invece

legittimamente prescelto la sanzione della rimozione dell'uso

difforme, che costituisce il solo modo di dare efficace tutela al

bene protetto.

Anche per queste considerazioni, secondo l'interveniente, non si

poteva ridurre il problema della disciplina amministrativa delle

destinazioni d'uso ad una semplice "applicazione" del vecchio testo

dell'art. 25 della legge statale n. 47 del 1985.

6. - Si è costituito il ricorrente nel giudizio principale,

chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.

2 della legge regionale n. 46 del 1988, "in relazione all'articolo 1

della stessa legge", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione

in relazione all'art. 25 della legge n. 47 del 1985.

Dopo aver ricordato le deduzioni svolte davanti al giudice a quo la

parte richiama le argomentazioni esposte nel precedente giudizio

davanti alla Corte. In particolare rileva che il provvedimento

impugnato davanti al TAR ha fatto applicazione della legge regionale

n. 46 del 1988, onde solo rimuovendo la norma applicata si può

giungere ad una pronunzia di annullamento del provvedimento medesimo;

e che le ragioni che militano a sostegno della illegittimità

costituzionale della legge regionale sono le stesse che condussero la

Corte a dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regionale

del Veneto n. 61 del 1985, con la sentenza n. 73 del 1991.

La parte privata critica poi le tesi sostenute dalla regione

nell'atto di intervento avanti alla Corte nel giudizio concluso con

l'ordinanza n. 182 del 1995 (e riprese dalla difesa della regione

medesima nella memoria sopra richiamata al punto 5). In particolare

nega che la "concessione" di cui parla l'art. 2 della legge regionale

n. 46 del 1988 (nel testo originario) sia qualcosa di diverso dalla

concessione edilizia vera e propria, come confermerebbe del resto il

collegamento fra detto art. 2 e l'art. 1 della stessa legge, che

considera "variante essenziale" la modifica di destinazione d'uso

senza trasformazioni fisiche, quando si realizzi un passaggio

dall'uno all'altro dei raggruppamenti di categorie fissati dallo

stesso art. 2, comma 1. Né potrebbe deporre in senso contrario la

previsione, nell'art. 6, comma 3, della legge regionale, della sola

sanzione dell'ordine di ripristino dell'uso originario dell'immobile,

trattandosi dell'unica sanzione ipotizzabile, in mancanza di opere

edilizie. Poiché nel caso di specie si è ritenuto illegittimo il

cambiamento di destinazione d'uso in assenza di concessione, e si è

fatta applicazione dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, inteso a

reprimere appunto gli abusi posti in essere in assenza di

concessione, tanto basterebbe per giungere ad una declaratoria di

illegittimità costituzionale della legge regionale.

Deduce la difesa della parte che, discostandosi da quanto previsto

dall'art. 25 della legge statale n. 47 del 1985, il legislatore

regionale, con la norma impugnata, ha dato prescrizioni dirette ed

immediatamente operative in alcune ipotesi, sottoponendo ad

autorizzazione o a concessione il cambio d'uso senza necessità del

filtro dello strumento urbanistico. Si sarebbe fatto ricorso ad un

meccanismo in forza del quale si determina un obbligo generale di

ottenere una autorizzazione o una concessione per potere operare un

cambio d'uso senza trasformazioni fisiche, imponendo una valutazione

indifferenziata dell'intero territorio comunale, e non di singoli

ambiti territoriali. La norma statale interposta circoscriverebbe ad

un ristretto quadro i limiti apponibili alla libertà di fruizione

degli immobili, in conformità all'art. 42 della Costituzione.

La difesa del Mezzetti si sofferma quindi sulle modifiche recate

alla legge impugnata dalla nuova normativa dettata dalla regione con

la legge 30 gennaio 1995, n. 6, che, in particolare, ha sostituito

integralmente l'art. 2, eliminando ogni riferimento alle concessioni

edilizie, ed ha evitato di porre delle prescrizioni dirette, facendo

invece rinvio alle previsioni urbanistiche dei comuni, divenuti unici

soggetti destinatari della legge.

La nuova legge, prosegue, non ha tuttavia regolato le situazioni

pregresse, rivolgendosi solo al futuro, sicché la rilevanza della

questione resta immutata: solo con la caducazione della norma,

infatti, si può giungere all'annullamento dell'ordine di ripristino

dell'uso abitativo (vengono richiamate, in proposito, l'ordinanza n.

583 del 1988 e la sentenza n. 260 del 1986, relative ad ipotesi di

ius superveniens che ha tuttavia lasciato nei termini originari la

situazione del rapporto all'esame del giudice a quo). Considerato in diritto

1. - La censura di illegittimità costituzionale, riproposta dal

giudice remittente a cui gli atti erano stati restituiti con

l'ordinanza n. 182 del 1995 di questa Corte, ha per oggetto il testo

originario dell'art. 2, comma 1, della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46, per contrasto con i

principi espressi nel testo a sua volta originario dell'art. 25 della

legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, e conseguentemente con l'art.

117 della Costituzione.

Sia la disposizione impugnata, sia la norma statale indicata come

parametro interposto, non sono oggi più in vigore. In particolare,

l'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1988 è stato sostituito

dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6;

e l'art. 25, ultimo comma, della legge statale n. 47 del 1985, già

sostituito - con testi non uniformi - da una serie di decreti-legge

reiterati, a partire dal decreto-legge n. 88 del 1995 e fino al

decreto-legge n. 495 del 1996, tutti decaduti per mancata conversione

in legge, è stato infine sostituito - con un testo ancora diverso -

dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), contenente una nuova

formulazione dell'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398,

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493: il

comma 20 di tale ultimo articolo reca un nuovo testo di detto art.

25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985. In quest'ultima

formulazione si demanda interamente alla legge regionale la

possibilità di stabilire quali mutamenti di destinazione d'uso,

connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, siano subordinati a

concessione, e quali ad autorizzazione: così rimuovendo i vincoli

alla legislazione regionale che discendevano, in materia, dal

precedente testo, e rispetto ai quali si è posto il problema della

conformità o meno della legge regionale impugnata. Il comma 61 del

citato art. 2 della legge n. 662 del 1996, a sua volta, ha disposto

la salvezza degli effetti di tutti i decreti-legge precedentemente

succedutisi, e sopra ricordati.

2. - L'eccezione sollevata dalla Regione intervenuta, secondo cui

la questione dovrebbe ritenersi irrilevante per l'avvenuta

abrogazione e sostituzione della disposizione impugnata ad opera

della legge regionale n. 6 del 1995, non può essere accolta.

Tale sopravvenienza normativa è stata infatti valutata dal giudice

a quo a cui questa Corte aveva all'uopo restituito gli atti con

l'ordinanza n. 182 del 1995: ed esso ha ritenuto tuttora sussistente

la rilevanza della questione, con motivazione non implausibile,

riferita alla necessità di valutare la legittimità dell'atto

amministrativo impugnato alla luce della disciplina regionale in

vigore all'epoca della sua emanazione, ancorché poi (non

retroattivamente) modificata.

3. - Del pari non può accogliersi l'ulteriore prospettazione della

regione intervenuta, secondo cui l'avvenuta sostituzione della norma

statale di principio - invocata come parametro interposto ai fini

della valutazione di legittimità costituzionale della disposizione

regionale impugnata - con una norma che ha fatto venir meno i vincoli

preesistenti, che si sostiene fossero violati dalla medesima

disposizione impugnata, ne precluderebbe la dichiarazione di

illegittimità costituzionale.

A tal fine non è necessario risolvere il delicato problema degli

effetti che produrrebbe, in ordine alla validità e all'efficacia

della legge regionale preesistente, in ipotesi contrastante con un

principio fondamentale della legislazione statale, ad essa anteriore,

la sopravvenienza di una legge statale recante nuovi principi, con i

quali la legge regionale risulti invece compatibile.

Nella specie è decisivo il rilievo che la norma statale di

principio, con la quale si sostiene contrastasse la disposizione di

legge regionale impugnata, è rimasta in vigore per l'intero arco

temporale di vigenza di quest'ultima. Quando è sopravvenuta la nuova

norma statale (la prima volta con l'art. 8, comma 4, del d.-l. 27

marzo 1995, n. 88, a voler tenere conto della "catena" di

decreti-legge reiterati e non convertiti, e della clausola di

sanatoria dei loro effetti successivamente inclusa nell'art. 2, comma

61, della legge n. 662 del 1996), la disposizione regionale impugnata

era già stata abrogata e sostituita dall'art. 16 della legge

regionale 30 gennaio 1995, n. 6. Onde la norma regionale che il

giudice a quo afferma di dover applicare è sempre rimasta, per

l'intero arco della sua vigenza, nei medesimi rapporti con la

normativa statale di principio, rispetto alla quale il remittente

rileva un contrasto tale da determinarne l'illegittimità.

Una volta dunque presupposto - come motivatamente assume il giudice

a quo - di dover fare applicazione di quella norma regionale, in

quanto atta, in ragione del tempo, a qualificare la fattispecie, non

si può sfuggire all'esigenza di risolvere la questione di

costituzionalità che con riguardo ad essa si pone, per contrasto con

i principi della legislazione statale vigenti all'epoca in cui essa

era in vigore.

È evidente poi che la soluzione della questione, riferendosi ad

una situazione normativa ormai superata, non è suscettibile di avere

alcun riflesso sui rapporti fra successiva legislazione regionale in

materia e legislazione statale a sua volta sopravvenuta.

4. - Nel merito, la questione è fondata nei limiti di seguito

precisati.

Il giudice a quo indica quattro ragioni di contrasto della norma

regionale con i principi di quella statale: il carattere obbligatorio

e non facoltativo della disciplina comunale dei mutamenti di

destinazione d'uso senza opere; la diretta statuizione di casi in cui

tali mutamenti sono sottoposti a concessione, senza il "filtro" delle

scelte urbanistiche del comune; l'estensione di tale disciplina

all'intero territorio e non solo ad ambiti determinati del comune;

infine, la previsione della concessione e non dell'autorizzazione

come strumento di controllo di tali mutamenti.

Di queste ragioni di contrasto, la prima non sussiste: il rinvio ad

una regolamentazione "eventuale" delle destinazioni d'uso, contenuto

nella norma statale, non significa che la legge regionale, cui veniva

demandata la statuizione dei criteri per la disciplina della materia,

non potesse disporre che tale regolamentazione fosse obbligatoria per

i comuni.

Anche la seconda ragione di asserito contrasto è superabile: la

statuizione regionale, secondo cui in ogni caso determinate

variazioni erano soggette a concessione, può intendersi nel senso

che comunque si richiedeva il preventivo intervento dello strumento

urbanistico comunale. Né il vincolo così creato a carico dei comuni

è in contrasto con la norma statale, che demandava alla legge

regionale il compito di stabilire "criteri e modalità" cui i comuni,

all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, "dovranno

attenersi".

Al contrario, la norma regionale è irrimediabilmente in contrasto

con quella statale là dove estende la necessaria regolamentazione

all'intero territorio del comune, e non solo ad "ambiti determinati"

di esso (cfr. sentenza n. 73 del 1991): né l'opportunità, fatta

valere dalla Regione, di tener conto di un territorio fittamente

urbanizzato può valere a consentire il superamento di un vincolo

recato da una norma di principio statale.

Parimenti in contrasto con la norma statale è la previsione della

sottoposizione dei mutamenti di destinazione senza opere a

concessione comunale, anziché a semplice autorizzazione.

In primo luogo, non può ritenersi che la "concessione" comunale, a

cui la norma regionale assoggettava determinati mutamenti di

destinazione d'uso senza opere, sia qualcosa di diverso dalla

concessione edilizia alla quale si riferisce la legge statale n. 47

del 1985, e ancor prima l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La distinzione fra concessione e autorizzazione, infatti, è netta

nella legislazione statale, anche ai fini delle sanzioni applicabili

nei casi di mancanza dell'una e dell'altra (cfr. gli artt. 7 e 20, e,

rispettivamente, l'art. 10 della legge n. 47 del 1985), né si può

ritenere che la legge regionale, successiva a quella statale, l'abbia

ignorata. D'altra parte, che la norma impugnata intendesse riferirsi

proprio alla concessione edilizia, è confermato anche dal fatto che

l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 46 del 1988

ricomprendeva i mutamenti di destinazione d'uso, anche non connessi a

trasformazioni fisiche, che comportassero il passaggio dall'uno

all'altro dei raggruppamenti di categorie indicati nell'impugnato

art. 2, comma 1, fra le "variazioni essenziali rispetto alla

concessione per gli effetti di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.

47". Inoltre l'art. 6, comma 3, della stessa legge regionale, nel

dettare la disciplina sanzionatoria per i casi di mutamenti dell'uso

non connessi a trasformazioni fisiche, faceva riferimento non già

all'art. 10 della legge n. 47 del 1985, ma genericamente ai "fini

sanzionatori di cui al capo I della legge" medesima, nonché alla

"demolizione" e al "ripristino", che la legge statale menziona,

nell'art. 7, a proposito delle opere eseguite senza concessione (pur

stabilendo, la norma regionale, che demolizione e ripristino debbono

"intendersi esclusivamente" come rimozione dell'uso abusivo e

ripristino dell'uso precedente o di quello stabilito o ammesso).

5. - Il contrasto, per le parti indicate, con la norma statale

comporta necessariamente la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma regionale denunciata: infatti la norma

statale invocata nella specie, essendo rivolta proprio ai legislatori

regionali, per demandare loro una determinata disciplina, ma anche

per vincolarne le scelte, esprime principi che limitano, ai sensi

dell'art. 117 della Costituzione, l'autonomia di quei legislatori

nell'esercizio della loro competenza "concorrente".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46

(Disposizioni integrative in materia di controllo delle

trasformazioni edilizie ed urbanistiche), nel testo anteriore alle

modifiche ad esso recate dall'art. 16 della legge regionale 30

gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e

pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990,

n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed

edilizia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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