Corte costituzionale

Sentenza n. 258/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice

penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 15 luglio

1992 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a

carico di Marangi Antonio, iscritta al n. 653 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale militare di Padova, dopo aver premesso che nei

confronti di un graduato, imputato di lesione personale grave

continuata, il pubblico ministero ha chiesto la condanna alla pena di

un anno e quindici giorni di reclusione militare, pena che, ad avviso

dello stesso Tribunale "appare congrua", osserva che, a norma

dell'art. 29 del codice penale militare di pace la condanna alla pena

della reclusione militare per durata superiore ad un anno comporta,

se il condannato riveste un grado diverso da quello di ufficiale o

sottufficiale, la pena accessoria della rimozione del grado; nei

confronti dell'ufficiale o sottufficiale, invece, la stessa pena

accessoria si applica quando la reclusione militare è stata inflitta

per una durata superiore a tre anni. Tale previsione, afferma il

giudice a quo, vulnera il principio di uguaglianza "per l'automatismo

che la caratterizza, che poi ineluttabilmente porta sul piano

amministrativo alla cessazione dal servizio", senza che a ciò sia di

ostacolo il potere del giudice di graduare la pena ai sensi dell'art.

133 del codice penale, posto che i relativi parametri non coincidono

con quelli che dovrebbero operare nella valutazione se applicare o

meno una pena accessoria. Ma il principio di uguaglianza - sostiene

il rimettente - riceve violazione ancor più grave in dipendenza del

diverso trattamento sanzionatorio riservato ai graduati di truppa,

rispetto a quello che opera per gli ufficiali e sottufficiali,

giacché, anzi, proprio per questi ultimi si imporrebbe un regime di

maggior rigore "in considerazione della presumibile maggior

pericolosità derivante dal grado più elevato, e quindi dalla

posizione di maggior responsabilità nell'ambito delle Forze Armate".

Ove, invece, la segnalata disparità si giustifichi in funzione del

fatto che per gli ufficiali e sottufficiali il grado si collega al

permanere del rapporto di servizio e di pubblico impiego, alla

posizione di questi avrebbe dovuto essere equiparata quella dei

graduati di truppa che, come l'imputato (caporalmaggiore volontario

in ferma prolungata), prestano "servizio militare per scelta

professionale, con la prospettiva di conseguire il grado di

sottufficiale".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Osserva

l'Avvocatura che l'automatismo è caratteristica tipica delle pene

accessorie che, per alcuni, dovrebbe estendersi anche alle pene

principali al fine di eliminare o contenere il potere discrezionale

del giudice: il che, evidentemente, non viola il principio di

uguaglianza. Quanto al secondo rilievo mosso dal giudice a quo, la

difesa dello Stato osserva che nel sistema gerarchico

dell'ordinamento militare, le due categorie poste a raffronto sono

fra loro profondamente diverse: d'altra parte, il diverso trattamento

appare ragionevole "in relazione alla più elevata responsabilità -

e quindi possibilità di 'errori' - posta a carico degli ufficiali e

sottufficiali". Considerato in diritto Il Tribunale Militare di Padova denuncia, perché "priva di

giustificazioni razionali", la disciplina dettata dall'art. 29 del

codice penale militare di pace, nella parte in cui stabilisce che la

condanna alla reclusione militare importa la rimozione dal grado

quando è inflitta per la durata superiore a tre anni, nei confronti

degli ufficiali e sottufficiali, e per durata superiore ad un anno,

nei confronti degli altri militari. Dopo aver accennato, senza

ulteriore sviluppo argomentativo, alla violazione che il principio di

uguaglianza verrebbe a subire in rapporto al meccanismo automatico

con cui deve applicarsi tale pena accessoria, essendo al riguardo

esclusa qualsiasi valutazione discrezionale sull' an da parte del

giudice, il Tribunale rimettente ritiene che una lesione "ancor più

grave" del medesimo principio debba rinvenirsi nella ingiustificata

disparità di trattamento sanzionatorio che la norma impugnata

stabilisce a seconda che il condannato rivesta il grado di ufficiale

o sottufficiale, ovvero di graduato di truppa. A rigor di logica, ha

osservato il giudice a quo, se una distinzione meritasse di essere

operata tra la posizione dell'ufficiale o del sottufficiale rispetto

a quella del graduato di truppa, dovrebbe valere il criterio opposto

a quello stabilito nella disposizione censurata, giacché, proprio

"in considerazione della presumibile maggior pericolosità derivante

dal grado più elevato" e tenuto conto, quindi, del maggior livello

di responsabilità che gli ufficiali e sottufficiali sono chiamati ad

assumere, si imporrebbe per essi un trattamento più rigoroso di

quello riservato ai graduati di truppa.

2. - L'assunto del giudice a quo è contestato dall'Avvocatura

sulla base di un duplice ordine di considerazioni. Per un verso,

infatti, il "sistema gerarchico" che caratterizza l'ordinamento

militare, consente di intravedere una "profonda diversità" tra le

categorie degli ufficiali e dei sottufficiali, da un lato, e dei

graduati di truppa dall'altro; sicché, afferma l'Avvocatura, già

tale rilievo basterebbe a giustificare il differente regime che la

norma impugnata stabilisce in ordine alla pena accessoria della

rimozione. D'altro canto, soggiunge l'Avvocatura, il diverso

trattamento che forma oggetto di censura rinviene una sua ragionevole

spiegazione nel fatto che alla maggiore responsabilità dei compiti

che gli ufficiali ed i sottufficiali sono chiamati ad assolvere

corrisponde una più ampia possibilità di "errori".

Nessuno degli argomenti addotti dalla difesa dello Stato può

essere condiviso. Resta infatti apodittico l'assunto secondo il quale

un ordinamento gerarchicamente strutturato postulerebbe, per ciò

solo, la legittimità di un differenziato regime nel trattamento

penale di condotte identiche in funzione del grado rivestito, ove

questo non sia riguardato dalla legge come elemento tipizzante che

qualifica l'illecito. Se, dunque, tra le categorie poste a raffronto

si invocano genericamente "profonde diversità", senza che peraltro

delle stesse siano individuati gli esatti confini e la natura, o tali

diversità valgono a separare fra loro la posizione degli ufficiali,

dei sottufficiali e dei graduati di truppa e raggiungono una

specificità tale da giustificare, per ciascuna categoria, un

differente trattamento sul piano sanzionatorio, oppure, all'inverso,

il rilievo dell'inquadramento gerarchico sfuma per tutti, imponendo

un paritetico regime. Inaccettabile è inoltre la tesi secondo la

quale il diverso e più favorevole trattamento riservato agli

ufficiali e sottufficiali, rinverrebbe un suo "ragionevole"

fondamento nel fatto che alla maggiore responsabilità di questi

corrisponde una più ampia "possibilità di "errori": a smentire la

fondatezza di un simile argomento, infatti, è sufficiente il rilievo

che l'"errore" di cui fa cenno l'Avvocatura si realizza attraverso

una condotta penalmente sanzionata, cosicché sarebbe davvero

paradossale ipotizzare che maggiormente esposti al "rischio" del

delitto siano proprio quei soggetti che, rivestendo i gradi più

elevati nell'ordinamento militare, presuppongono, al contrario, il

possesso di qualità specifiche del tutto antagoniste rispetto alla

eventualità che quei soggetti pongano in essere comportamenti

illeciti che addirittura integrano ipotesi previste dalla legge come

reato.

3. - L'assunto della Avvocatura, dunque, lungi dal rivelarsi

foriero di appaganti risposte circa la "ragionevolezza" della norma,

finisce, a ben guardare, per rendere evidente come qualsiasi

argomento che si intendesse addurre per giustificare la disparità di

trattamento che il giudice a quo censura, può essere agevolmente

impiegato per dimostrare l'esatto contrario, rendendo così

contraddittoria ed evanescente la ratio posta a base della indicata

disparità di regime e, per l'effetto, fondato il dubbio di

legittimità costituzionale. Una fedele testimonianza di quanto

appena osservato è d'altra parte offerta, a parere di questa Corte,

dagli stessi lavori preparatori che hanno accompagnato la stesura del

codice penale militare di pace.

Nello stabilire i limiti delle condanne dalle quali far derivare

l'applicazione della pena accessoria della rimozione, la Commissione

ministeriale che curò il progetto definitivo ritenne, infatti, di

doversi "notevolmente discostare" da quanto era stato al riguardo

stabilito in sede di progetto preliminare, ove si disponeva che la

rimozione dovesse conseguire alla condanna alla reclusione militare

per un tempo superiore a tre anni per gli ufficiali, e alla condanna

alla stessa pena per un tempo superiore a un anno per i

sottufficiali. Nell'esplicitare le ragioni della nuova scelta,

rimasta poi inalterata nel testo definitivo del codice, la

Commissione ministeriale ebbe puntualmente a rilevare che "se è da

tener presente che, nel caso della rimozione, la perdita del grado

può apparire sanzione tanto più grave quanto più quello è

elevato, ugualmente è da considerare che il reato militare può

apparire tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi lo

commette. E per queste considerazioni, la Commissione, pur non

ritenendo di dover aderire ad alcune proposte di invertire per gli

ufficiali e i sottufficiali i limiti della pena principale, quali

sono posti nel progetto, per farne derivare l'effetto della

rimozione," decise "di stabilire il limite di tre anni tanto per gli

ufficiali quanto per i sottufficiali, non aggravandosi la posizione

dei primi, ma migliorandosi quella dei secondi, così da eliminare

l'ingiustificata disparità di trattamento" (relazione della

Commissione ministeriale al progetto definitivo, n. 31).

Il legislatore dell'epoca precedente alla Costituzione ha dunque

avvertito come fonte di "ingiustificata disparità di trattamento" il

differenziato regime che il progetto preliminare stabiliva tra

ufficiali e sottufficiali, sul presupposto che il diverso tasso di

afflittività che la pena accessoria presenta in ragione del grado

rivestito non potesse essere riguardato come criterio idoneo a

fondare un trattamento di maggior favore per una categoria a scapito

dell'altra. E ciò perché, come ha osservato anche il giudice

rimettente, ben potrebbe ipotizzarsi un regime addirittura inverso,

qualora si ritenesse di dover correlare la maggiore severità del

trattamento sanzionatorio al più elevato grado che il militare

ricopre.

Se, quindi, la scelta del legislatore è stata quella di

equiparare fra loro la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali,

e se, ancora, al nucleo di tale opzione sta la constatata

impossibilità di rinvenire elementi tali da poter adeguatamente

sostenere una disciplina differenziata fra le due categorie, è

evidente, allora, che il diverso e meno favorevole limite di pena che

il codice prevede per i graduati di truppa è, per le stesse ragioni,

idoneo a generare quella "ingiustificata disparità di trattamento"

che la Commissione ministeriale intese sanare attraverso

l'equiparazione di cui si è detto. In tale contesto, pertanto, le

condivisibili censure che il giudice a quo partitamente svolge per

contestare ciascuna delle possibili "ragioni" che sosterrebbero

l'impugnata normativa, si rivelano indicative di come, in realtà,

nessuna "ragione" possa ritenersi univocamente enucleabile dal

sistema, con l'ovvia conclusione di rendere la disposizione

confliggente, in parte qua, con il principio sancito dall'art. 3

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del codice

penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri

militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione

militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli

ufficiali e sottufficiali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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