Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 2d.lgs. 266/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi:

a) legge provinciale di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, recante

"Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano"

e successive leggi di modifica e integrazione 3 ottobre 1991, n. 27,

16 ottobre 1992, n. 36, e articoli 4, 6, 10 e 12 della legge

provinciale 23 aprile 1992, n. 10;

b) legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, recante

"Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia

autonoma di Trento" e successive leggi di modifica e integrazione 30

marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6, e 24 gennaio 1992, n. 5;

c) legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n.

15, recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato

giuridico e trattamento economico del personale" e successive leggi

di modifica e integrazione 11 giugno 1987, n. 5, e 21 febbraio 1991,

n. 5, nonché legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante "Nuove

norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei

dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali'; promossi con i

ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 4

novembre 1993, depositati in cancelleria il 18 successivo ed iscritti

ai nn. 73, 74 e 75 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di

Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione

Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e

gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma

di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e

Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 4 novembre 1993 il Presidente

del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata, con

riferimento all'art. 2, commi secondo e terzo, del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266, l'illegittimità costituzionale

della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6

(Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano)

e successive leggi di modifica e integrazione 3 ottobre 1991, n. 27,

e 16 ottobre 1992, n. 36, nonché degli artt. 4, 6, 10 e 12 della

legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della

struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), a causa

del mancato adeguamento della suddetta normativa alle norme

costituenti limiti di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421, ed al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in tema di

razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche

e di revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Il

ricorrente espone che con legge 23 ottobre 1992, n. 421, fu data

delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, di sanità, di previdenza

e di finanza territoriale. Tale delega è stata esercitata, per la

materia del pubblico impiego, con il decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, che all'art. 1, terzo comma, ha disposto che le

disposizioni dello stesso decreto "costituiscono principi

fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" e che "i

principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le

Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di

riforma economico-sociale della Repubblica". Pertanto, osserva il

ricorrente, la Provincia di Bolzano, titolare, ai sensi dell'art. 4

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di competenza

legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici

provinciali e del personale ad essi addetto, avrebbe dovuto adeguare

la propria legislazione alle suddette norme fondamentali di riforma

entro il termine di sei mesi, così come stabilito dall'art. 2, primo

comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi

regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento. Non essendo intervenuto l'adeguamento entro detto

termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato la

questione di costituzionalità della normativa provinciale per i

seguenti motivi di contrasto con norme fondamentali della

legislazione statale di riforma: 1) la legge della Provincia

autonoma di Bolzano n. 6 del 1959 e le successive leggi di modifica

ed integrazione n. 27 del 1991 e n. 36 del 1992, nel loro complesso,

sarebbero confliggenti con l'art. 2, lett. a), della legge di

delegazione n. 421 del 1992, così come attuato dall'art. 2, secondo

comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui non

prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano ricondotti

sotto la disciplina del diritto civile (sez. II e III, capo I, titolo

II, del libro V del codice civile e leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa), in quanto compatibile con la specialità

del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali; 2)

l'art. 90 della legge provinciale n. 6 del 1959 sarebbe in contrasto

con quanto previsto dalla lettera r) dell'art. 2 della legge n. 421 e

dall'art. 43 del decreto legislativo n. 29, in materia di

trasferimenti; 3) gli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale n.

10 del 1992, non prevedendo l'affidamento ai dirigenti della gestione

delle risorse finanziarie, sarebbero in contrasto con l'art. 2, lett.

g), punto 1, della legge n. 421 e con l'art. 3 del decreto

legislativo n. 29; 4) la legislazione provinciale di cui al punto 1)

si porrebbe in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del decreto

legislativo n. 29, nonché con l'art. 2, lett. b), della legge n.

421, laddove non prevede la trasmissione di copia dei contratti

collettivi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero

del Tesoro, nonché nella parte in cui non richiama la possibilità

per la Provincia di avvalersi dell'attività di rappresentanza o di

assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali, di cui all'art.

50, quinto comma, dello stesso decreto legislativo n. 29; 5) la

stessa legislazione provinciale sarebbe in contrasto con l'art. 2,

lett. b), della legge n. 421 e con l'art. 45 del decreto legislativo

n. 29, in quanto non disciplina la composizione delle delegazioni di

parte pubblica e di parte sindacale; 6) la stessa legislazione

provinciale sarebbe in contrasto con le norme fondamentali poste

dalla legge n. 421 e dal decreto legislativo n. 29, in ordine alla

disciplina dei seguenti istituti: incompatibilità tra l'impiego

pubblico ed altre attività; casi di divieto di cumulo tra impieghi

ed incarichi pubblici; verifica dei risultati dell'azione

amministrativa mediante appositi nuclei di valutazione; area autonoma

di contrattazione per la dirigenza medica; contenimento dei costi

contrattuali; esercizio temporaneo di mansioni superiori; abolizione

di trattamenti economici accessori non collegati alla produttività e

allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o

dannose alla salute; comunicazione all'amministrazione di

appartenenza degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti

al personale dipendente ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre

1991, n. 412; divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di

mancata rideterminazione delle piante organiche ai sensi della stessa

legge n. 412 del 1991; periodo di sette anni di effettiva permanenza

nella sede di prima sistemazione; mobilità d'ufficio per il

personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il

collocamento in disponibilità; transito dei dipendenti degli enti

pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse

delle funzioni dei detti enti pubblici; assunzione per chiamata

numerica degli iscritti nelle liste di collocamento; attuazione della

pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni

pubbliche.

2. - Si è costituita nel giudizio la Provincia di Bolzano

deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. A

giudizio della Provincia il ricorso sarebbe, in primo luogo,

inammissibile per essere stato proposto prima della scadenza del

termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,

stabilito in sei mesi dalla pubblicazione dell'atto nella Gazzetta

Ufficiale, salvo che l'atto stesso non preveda un termine più ampio.

Ora, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del

1992 ha previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive

della normativa delegata, mediante uno o più decreti legislativi,

fino al 31 dicembre 1993. È, pertanto, a partire da quest'ultima

data che - secondo la resistente - dovrebbe farsi decorrere il

periodo per l'adeguamento, con conseguente inammissibilità del

ricorso della Presidenza del Consiglio, notificato il 4 novembre

1993. Lo stesso ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile per la

genericità ed insufficienza della deliberazione a ricorrere assunta

dal Consiglio dei ministri, nella quale non vengono individuate le

specifiche disposizioni legislative provinciali che si intendono

impugnare, in quanto non adeguate, e neppure le specifiche norme

statali in relazione alle quali viene lamentato il mancato

adeguamento. Né tali specificazioni sarebbero rinvenibili, secondo

la resistente, nell'atto che le è stato notificato. La Provincia

ribadisce poi che la propria competenza esclusiva in materia di

ordinamento degli uffici e del personale risulta vincolata solo al

rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della

Repubblica e, quindi, non a tutte le disposizioni della legge di

delegazione n. 421 e del decreto legislativo n. 29. La Provincia

contesta, infine, il merito delle singole censure proposte nel

ricorso.

3. - Con ricorso di analogo contenuto, proposto nei confronti

della Provincia di Trento - anch'esso notificato il 4 novembre 1993 -

il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato per mancato

adeguamento: 1) la legge della provincia autonoma di Trento 29

aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale

della Provincia autonoma di Trento), e successive leggi di modifica

ed integrazione (30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6, e 24

gennaio 1992, n. 5) nella parte in cui non prevedono che i rapporti

di lavoro dei dipendenti siano ricondotti sotto la disciplina del

diritto civile, in quanto compatibile con la specialità del rapporto

e con il perseguimento degli interessi generali; 2) gli artt. 15 e 16

della legge provinciale n. 12 del 1983 relativi ai compiti dei

dirigenti generali, in quanto non prevedono che agli stessi spetti la

gestione finanziaria di cui all'art. 2, lett. g), punto 1, della

legge n. 421 del 1992 ed all'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del

1993; 3) l'art. 157 della legge provinciale n. 12 del 1983, relativo

alla aspettativa per mandato sindacale, per contrasto con l'art. 2,

lett. q), della legge n. 421 e con l'art. 64, quarto comma, del

decreto legislativo n. 29; 4) l'art. 6 della legge provinciale n. 1

del 1989, in quanto non prevede la possibilità di sospensione degli

accordi sindacali, richiesta dall'art. 2, lett. b), della legge n.

421 e dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29; 5) l'art. 42 della

legge provinciale n. 5 del 1992, relativo ai permessi sindacali, per

contrasto con l'art. 2, lett. q), della legge n. 421 e con l'art. 54,

quinto comma, del decreto legislativo n. 29; 6) la legislazione

provinciale di cui al punto 1), per contrasto con l'art. 51, terzo

comma, del decreto legislativo n. 29, in quanto non prevede la

trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della

funzione pubblica ed al Ministero del Tesoro, nonché nella parte in

cui non prevede la possibilità per la Provincia di avvalersi

dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'Agenzia per le

relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto comma, dello stesso

decreto legislativo; 7) la stessa legislazione provinciale, in quanto

prevede una disciplina degli accordi sindacali difforme da quella

regolata nell'art. 2, lett. b), della legge n. 421 e nell'art. 45 del

decreto legislativo n. 29, in materia di composizione delle

delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale; 8) la stessa

legislazione provinciale, in quanto non prevede la disciplina di

tutti gli istituti già richiamati nel punto 6) del ricorso

precedente.

4. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento

sostenendo, in primo luogo, l'improcedibilità o comunque

l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine

previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992. La

ricorrente deduce che l'obbligo di adeguamento imposto alla Provincia

autonoma concerne le sole norme fondamentali di riforma

economico-sociale della Repubblica che, nel caso di specie, sono

costituite dai principi desumibili dalle disposizioni dell'art. 2

della legge n. 421 del 1992, come espressamente indicato dal secondo

comma dello stesso art. 2 e ribadito dall'art. 1, terzo comma, del

decreto legislativo n. 29 del 1993. Pertanto, secondo la Provincia,

il termine di impugnazione doveva essere calcolato a partire dalla

data di pubblicazione della legge n. 421 (cioè dal 31 ottobre 1992),

posto che il decreto legislativo n. 29 non avrebbe minimamente

novellato le norme fondamentali obbligatorie per la Provincia stessa.

Il ricorso risulterebbe, conseguentemente, tardivo. Nel merito, il

ricorso sarebbe, comunque, infondato sia perché invocherebbe

parametri inammissibili o inconferenti, quali le norme del decreto

legislativo n. 29; sia perché non individuerebbe correttamente i

principi costituenti le norme fondamentali della riforma; sia,

infine, perché sosterrebbe erroneamente la non conformità della

legislazione provinciale vigente ai principi costituenti norme

fondamentali, trascurando varie disposizioni legislative provinciali

sia preesistenti che sopravvenute rispetto alla legge n. 421 del

1992.

5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, infine,

sollevato, analoghe questioni di legittimità costituzionale nei

confronti della Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso - sempre

notificato in data 4 novembre 1994 - nel quale vengono illustrate le

seguenti censure:

1) la legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli

uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento

economico del personale) e le successive leggi di modifica ed

integrazione (11 giugno 1987, n. 5, e 21 febbraio 1991, n. 5) nonché

la legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato

giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei

segretari comunali), nel loro complesso, sarebbero confliggenti con

l'art. 2, lett. a), della legge n. 421 così come attuato dall'art.

2, secondo comma, del decreto legislativo n. 29, nella parte in cui

non prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano

ricondotti sotto la disciplina del diritto civile, in quanto

compatibile con la specialità del rapporto e con il perseguimento

degli interessi generali;

2) l'art. 29 della legge regionale n. 15 del 1983 sarebbe in

contrasto con l'art. 2, lett. b), della legge n. 421 e con gli artt.

45 e 51, terzo comma, del decreto legislativo n. 29, in quanto non

disciplina la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di

parte sindacale né la trasmissione di copia dei contratti;

3) gli artt. 37 e 40 della legge regionale n. 15 del 1983

risulterebbero in contrasto con la disciplina di cui all'art. 2 della

legge n. 421 ed all'art. 54 del decreto legislativo n. 29, in materia

di aspettative e permessi sindacali;

4) l'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5,

sarebbe in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del decreto

legislativo n. 29, laddove non prevede la trasmissione di copia dei

contratti collettivi, nonché con l'art. 50, quinto comma, dello

stesso decreto nella parte in cui non prevede la possibilità di

avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza

dell'Agenzia per le relazioni sindacali;

5) l'art. 6 della stessa legge regionale n. 5 del 1991 non

risulterebbe adeguato a quanto disposto dalla lettera l) dell'art. 2

della legge n. 421 e dall'art. 52, terzo comma, del decreto

legislativo n. 29, non prevedendo la possibilità di sospensione

totale o parziale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai

limiti di spesa. Inoltre, nella legge regionale in questione non è

previsto che il contratto collettivo sia corredato dei necessari

documenti indicativi degli oneri finanziari, ai sensi dell'art. 2,

lett. b), della legge n. 421 e dell'art. 52, terzo comma, del decreto

legislativo n. 29;

6) l'art. 8 della legge regionale n. 5 del 1991 sarebbe in

contrasto con l'art. 2 lettere f ) e g) della legge n. 421 e con il

capo II del decreto legislativo n. 29, in materia di contrattazione e

disciplina della dirigenza;

7) la legge regionale n. 5 del 1991 non sarebbe adeguata alle

norme fondamentali della legge n. 421 e del decreto legislativo n.

29, non prevedendo la disciplina degli istituti già citati,

rispettivamente, ai punti 6) e 8) dei due ricorsi precedenti;

8) gli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4,

meriterebbero gli stessi rilievi degli artt. 4 e 6 della legge

regionale n. 5 del 1991 per quanto riguarda la mancata previsione

della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento

della funzione pubblica, la possibilità di avvalersi dell'attività

di rappresentanza o di assistenza dell'Agenzia per le relazioni

sindacali e la possibilità della sospensione degli accordi

sindacali.

6. - Si è costituita nel giudizio la Regione Trentino-Alto Adige

opponendo, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso statale,

con argomentazioni analoghe a quelle già espresse dalla Provincia di

Trento.

La Regione eccepisce quindi l'inammissibilità o l'infondatezza

nel merito delle censure esposte nel ricorso.

7. - In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha

presentato una memoria nella quale eccepisce l'inammissibilità del

ricorso statale per l'assoluta genericità della deliberazione

governativa di impugnazione.

Una siffatta deliberazione - secondo la ricorrente - sarebbe

lesiva dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che

consentirebbe al Governo di impugnare solo specifiche disposizioni

legislative regionali in relazione ad altrettanto specifiche norme

fondamentali e non già di censurare un generico comportamento

inadempiente, globalmente considerato. Considerato in diritto

1. - I tre ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei

ministri rispettivamente contro la Provincia autonoma di Bolzano (n.

73 del 1993), la Provincia autonoma di Trento (n. 74 del 1993) e la

Regione Trentino-Alto Adige (n. 75 del 1993) pongono questioni

analoghe, in quanto diretti a contestare il mancato adeguamento della

legislazione provinciale e regionale - nei termini indicati dall'art.

2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

266 - ai principi e norme costituenti limiti - di cui agli artt. 4 e

5 dello Statuto speciale - desumibili dalla recente legislazione

statale in materia di pubblico impiego (art. 2 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

una stessa pronuncia.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede - con

riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - la dichiarazione di

illegittimità costituzionale:

A) nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano: a) della

legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, recante "Ordinamento degli

uffici e del personale della Provincia di Bolzano" e successive leggi

di modifica ed integrazione 3 ottobre 1991, n. 27, e 16 ottobre 1992,

n. 36, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale

regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e

III, capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi

sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto

compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento

degli interessi generali nei termini definiti dal decreto legislativo

n. 29 del 1993; b) dell'art. 90 della legge provinciale 3 luglio

1959, n. 6, in relazione all'art. 2, lett. r) della legge n. 421 del

1992 ed all'art. 43 del decreto legislativo n. 29 del 1993; c) degli

artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale n. 10 del 1992, recante

"Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma

di Bolzano", in relazione agli artt. 2, lett. g), punto 1, della

legge n. 421 del 1992 e 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993; d)

delle leggi provinciali n. 6 del 1959, n. 27 del 1991 e n. 36 del

1992, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate nel

ricorso;

B) nei confronti della Provincia autonoma di Trento: a) della

legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante "Nuovo ordinamento

dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento" e

successive leggi di modifica ed integrazione 30 marzo 1989, n. 1, 23

febbraio 1990, n. 6, e 24 gennaio 1992, n. 5, laddove non prevedono

che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati

dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II del

libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità

del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei

termini definiti dal decreto legislativo n. 29 del 1993; b) degli

artt. 15, 16 e 157 della legge provinciale n. 12 del 1983, in

relazione all' art. 2, lettere g), punto 1, e q) della legge 23

ottobre 1992, n. 421, ed agli artt. 3 e 64, quarto comma, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; c) dell'art. 6 della legge

provinciale n. 1 del 1989, in relazione all'art. 2, lett. b), della

legge n. 421 del 1992 ed all'art. 45 del decreto legislativo n. 29

del 1993; d) dell'art. 42 della legge provinciale n. 5 del 1992, in

relazione all'art. 2, lett. q), della legge n. 421 ed all'art. 54,

quinto comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993; e) delle leggi

provinciali n. 12 del 1983, n. 1 del 1989, n. 6 del 1990 e n. 5 del

1992, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate nel

ricorso;

C) nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige: a) della

legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15,

recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato

giuridico e trattamento economico del personale" e successive leggi

di modifica ed integrazione 11 giugno 1987, n. 5, e 21 febbraio 1991,

n. 5, nonché della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante

"Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei

dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali", laddove non

prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano disciplinati

dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II del

libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità

del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei

termini definiti dal decreto legislativo n. 29 del 1993; b) degli

artt. 29, 37, 40 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, in

relazione agli artt. 2, lettere a ), b ) e q) della legge 23 ottobre

1992, n. 421 e agli artt. 45, 51 e 54 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29; c) degli artt. 4, 6 e 8 della legge regionale

21 febbraio 1991, n. 5, in relazione agli artt. 2, lettere b ), f ) g

) e l) della legge n. 421 del 1992 e agli artt. 50, 51, 52 del

decreto legislativo n. 29 del 1993; d) della legge regionale n. 15

del 1983 e delle successive leggi di modifica ed integrazione n. 5

del 1987 e n. 5 del 1991, per non essere state adeguate alle

disposizioni elencate nel ricorso; e) degli artt. 3, 4 e 5 della

legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, in relazione agli artt. 2,

lettere b ), f ), g ) e l), della legge n. 421 del 1992 e agli artt.

50, 51, 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione

Trentino-Alto Adige, prima di replicare nel merito alle censure

formulate nei ricorsi, hanno sollevato varie eccezioni di

inammissibilità nei confronti degli stessi.

In particolare, la Provincia di Bolzano ha eccepito

l'inammissibilità del ricorso: a) per essere stato proposto prima

della scadenza del termine di sei mesi previsto per l'adeguamento dal

primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dal

momento che non si è tenuto conto della previsione, contenuta

nell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 421 del 1992, delle

"disposizioni correttive" che potevano essere emanate fino al 31

dicembre 1993; b) per la genericità e l'insufficienza della delibera

adottata dal Consiglio dei ministri ai fini della proposizione

dell'impugnativa, delibera dove non sono state specificate né le

disposizioni statali rispetto a cui si richiedeva l'adeguamento né

le disposizioni provinciali oggetto d'impugnativa; c) per la mancata

specificazione delle censure non essendo individuate nel ricorso le

disposizioni che s'intendono impugnare ed i principi e le norme della

legislazione statale in relazione alle quali si lamenta il mancato

adeguamento.

A sua volta la Provincia autonoma di Trento eccepisce

l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività essendo stato

notificato oltre il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 2,

secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992, dal momento

che il precedente termine di sei mesi sanzionato nel primo comma

dello stesso articolo avrebbe iniziato a decorrere dalla

pubblicazione della legge n. 421 del 1992 - che individuava i

principi vincolanti il legislatore provinciale - e non del decreto

legislativo n. 29 del 1993.

Infine, la Regione Trentino-Alto Adige ha contestato

l'ammissibilità del ricorso deducendo: a) la sua tardività (con

argomentazioni analoghe a quelle esposte dalla difesa della Provincia

di Trento); b) la genericità della delibera autorizzativa al

giudizio (con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa

della Provincia di Bolzano).

4. - Risulta pregiudiziale l'esame dell'eccezione di

inammissibilità prospettata sia dalla Provincia autonoma di Bolzano

che dalla Regione in ordine alla genericità della delibera

autorizzativa ai tre giudizi adottata dal Governo ed alla sua

conseguente insufficienza ai fini della individuazione degli oggetti

delle controversie.

L'eccezione si presenta fondata.

Nella seduta del 26 ottobre 1993 il Consiglio dei ministri con una

stessa delibera statuiva "di promuovere ricorso per legittimità

costituzionale nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e

delle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al

mancato adeguamento della legislazione regionale e provinciale al

decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla revisione della disciplina

in materia di pubblico impiego".

Questa formulazione - come rilevano le difese delle resistenti -

non è tale da consentire l'individuazione né delle disposizioni

delle leggi provinciali e regionali che, ai sensi del secondo comma

dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, si intendevano

impugnare per mancato adeguamento alla legislazione statale, né dei

principi e delle norme di tale legislazione rispetto alle quali si

decideva di contestare il mancato adeguamento da parte delle Province

autonome e della Regione. E questo tanto più ove si consideri che

nella delibera autorizzativa si è fatto esclusivo riferimento al

decreto legislativo n. 29 del 1993, mentre i principi suscettibili di

vincolare le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono

stati, per esplicita previsione legislativa, correlati alle

disposizioni espresse nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare il proprio

orientamento in tema di requisiti minimi richiesti per la delibera

governativa autorizzativa al giudizio di cui all'art. 2, secondo

comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto

con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione ai

principi ed alle norme statali rispetto a cui si contesta il mancato

adeguamento - devono rendere la questione proposta sufficientemente

determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (v. sent.

nn. 496 del 1993 e 172 del 1994). Con la conseguenza che "se pure in

modo sintetico, la determinazione del Consiglio dei ministri volta a

promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti

dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare,

oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province

autonome o della Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto

adeguamento, le disposizioni statali innovatrici comportanti la

predetta attività legislativa di adeguamento" (sent. n. 172 del

1994).

Il che non si è verificato nel caso in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi di cui in

epigrafe, proposti con riferimento all'art. 2, commi secondo e terzo,

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del

Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di

Bolzano (n. 73/1993), della Provincia autonoma di Trento (n. 74/1993)

e della Regione Trentino-Alto Adige (n. 75/1993).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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