Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1989

Altra decisione · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 5 novembre 1988, depositato in Cancelleria il

7 novembre 1988 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1988, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della dichiarazione 10

ottobre 1988 dell'Ufficio regionale del Referendum della Regione

Sardegna e del decreto 19 ottobre 1988 del Presidente della Giunta

della Regione Sardegna, nonché ogni altro atto o deliberazione

relativi ai referendum;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto del 19 ottobre 1988, n. 161 il Presidente della

Giunta regionale della Sardegna, vista la deliberazione di

ammissibilità in data 10 ottobre 1988 dell'Ufficio Regionale per il

referendum, ha indetto la relativa consultazione popolare sui

seguenti quesiti:

a) se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di

basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali

non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad

offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e

sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;

b) se siano favorevoli a che il Consiglio regionale della

Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma,

della Costituzione, e 51 dello Statuto sardo, una proposta di legge

per vietare, esperendo le necessarie iniziative internazionali, il

transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio

a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;

c) se vogliano che lo stesso consiglio, ai sensi della testé

citata normativa, presenti una proposta di legge di revisione

dell'art. 80 della Costituzione, per consentire l'accertamento della

volontà popolare, tramite referendum consultivo, sui trattati

internazionali di natura politica la cui ratifica è sottoposta

all'autorizzazione del Parlamento;

Con il suddetto decreto sono stati, altresì, convocati i comizi

elettorali per l'11 dicembre 1988, quanto ai primi due quesiti, e per

il 16 aprile 1989, quanto al terzo;

2. - A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri

ha sollevato conflitto di attribuzione, in relazione agli atti

menzionati in epigrafe, chiedendo che l'adita Corte dichiari che non

spetta alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum,

ancorché consultivi, per quesiti relativi alle materie non comprese

nelle competenze della Regione stessa e, in particolare, per quesiti

relativi ai rapporti internazionali e/o alla difesa della Patria; e

che, viceversa, compete allo Stato ogni attribuzione relativa a tali

particolari materie; annulli gli atti in relazione ai quali il

conflitto è stato sollevato e, preliminarmente, in via cautelare,

sospenda l'esecuzione del ripetuto decreto 19 ottobre 1988.

3. - Resiste al ricorso la Regione Sardegna, la quale ha

depositato due memorie, deducendo l'inammissibilità del conflitto e,

comunque, la sua infondatezza, instando per la sollecita trattazione

della richiesta di sospensione e facendo all'uopo espressa rinunzia

ai termini processuali.

4. - Hanno proposto intervento i sigg.ri Dessì Antonio ed altri

nella loro qualità di componenti del comitato promotore dei

referendum in questione, sostenendo preliminarmente l'ammissibilità

di tale atto, opponendosi alla richiesta di sospensione formulata dal

ricorrente e deducendo l'inammissibilità del ricorso oltre che la

sua infondatezza nel merito.

5.1 - La difesa del ricorrente, rilevando che i referendum in

contestazione sono stati indetti alla stregua della legge regionale

17 maggio 1957, n. 20 e, precisamente, dell'art. 1 della stessa, nel

testo sostituito dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, ha

osservato che tale sostituzione ha profondamente turbato l'assetto

dell'istituto referendario, quale era stato anteriormente regolato in

conformità di specifiche previsioni statutarie (artt. 32, 43 e 54

dello statuto della Regione Sardegna): essa ha, infatti, aggiunto ai

tipi originariamente previsti nuovi modelli di consultazione della

volontà popolare, fra i quali si collocano anche quelli in

contestazione (riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 3, lett. f,

della "novella" del 1986).

Ad avviso del ricorrente, siffatte "addizioni" alterano

l'equilibrio tracciato dallo statuto regionale tra le attribuzioni

legislative del consiglio e le espressioni politiche dirette del

corpo elettorale e danno luogo al riconoscimento, in capo al

presidente della giunta, di competenze che potrebbero essere reputate

esorbitanti rispetto all'ambito segnato dall'art. 34 dello statuto

stesso.

In particolare, i referendum consultivi, caratterizzandosi per il

fatto che il "parere" ad essi conseguente non è richiesto da organi

istituzionali della Regione, ma a questa "imposto" dagli elettori che

sottoscrivono la relativa richiesta, snaturano i connotati essenziali

di qualsiasi funzione consultiva e, prevedibilmente, possono causare

turbamento nell'assetto istituzionale della Regione medesima, quale

risulta definito da norme di rilievo costituzionale: donde la

possibilità che la Corte, ritenendola non manifestamente infondata,

sollevi incidentalmente la questione di costituzionalità, in

riferimento agli artt. 3, 4, 5, 32, 43 e 54 dello statuto regionale,

dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1957, nel testo sostituito

dall'art. 3, lett. f, della legge regionale n. 48/1986, che prevede

la possibilità di indire referendum popolari per esprimere parere su

questioni di particolare interesse sia regionale che locale.

E nello stesso ordine di idee, ad avviso del ricorrente, potrebbe

la Corte sollevare questione di costituzionalità degli artt. 6, 7, 8

della citata legge n. 20 del 1957, come sostituiti dagli artt. 2, 3 e

4 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, in riferimento ai

"principi organizzatori" desumibili dall'art. 87, sesto comma, della

Costituzione, dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953,

n. 1, e dalla legge ordinaria statale 25 maggio 1970, n. 352 (ed

anche in relazione all'art. 1, ove si menzionano i "principi della

Costituzione" nonché agli artt. 2, 3 e 4 dello statuto regionale).

5.2 - Quanto al merito del sollevato conflitto, la difesa del

ricorrente ha osservato che gli atti in contestazione sono invasivi

di competenze statali (violando gli artt. 1, 3, 4, 5, 14, 32, quarto

comma, 34 e 51, primo comma, dello statuto della Regione Sardegna

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché i

"principi della Costituzione", stabiliti dagli artt. 5, 11, 52, primo

comma, 72, quarto comma, 75, secondo comma, 87, sesto, ottavo e nono

comma, 95, primo e secondo comma, e 115 della Costituzione), oltre

che viziati per sviamento di potere.

Alla Regione ed agli organi che per essa agiscono non è

consentito indire o dichiarare ammissibili referendum popolari,

ancorché consultivi, in relazione alla materia dei rapporti

internazionali ed alla difesa che sono di esclusiva competenza

statale ed anche alle disposizioni in essa ricadenti per le quali la

Regione difetta anche di competenza.

L'interesse nazionale non tollera frammentazioni e riduzioni a

livello regionale o locale e necessita di gestione unitaria idonea a

garantire le fondamentali esigenze della collettività.

Non ha rilievo il riferimento, contenuto nei quesiti referendari,

al potere di iniziativa legislativa spettante al consiglio regionale

ex art. 51, primo comma, dello statuto, per la emanazione di una

legge ordinaria statale o per una revisione della Costituzione.

E ciò perché:

a) la funzione legislativa nella menzionata materia è e rimane

statale anche quando è sollecitata da un consiglio regionale;

b) il potere del consiglio regionale è limitato alle sole

materie che interessano la Regione onde il rinvio alle norme che

fissano l'ambito delle competenze regionali e statali;

c) l'esercizio del potere, previo ausilio del parere favorevole

ottenuto attraverso la consultazione referendaria, privilegia

l'iniziativa regionale onde il rischio che diventi uno strumento

surrettizio per scardinare la prefissata distribuzione di competenze

tra Stato e Regione.

5.3 - Il ricorrente ha chiesto la sospensione del decreto in

contestazione per il grave turbamento che potrebbe verificarsi.

Ha anche denunciato vizi di sviamento di potere, di manifesta

illogicità e di contraddittorietà di motivazione.

6. - Il comitato dei promotori del referendum ha sostenuto

l'ammissibilità del proprio intervento sia perché essi sarebbero i

veri contraddittori, sia in base alla sentenza n. 70 del 1978 di

questa Corte.

Nel merito ha eccepito la inammissibilità o la infondatezza del

ricorso, alla stregua della sentenza n. 829 del 1988.

7. - Alla udienza del 22 novembre 1988 la Corte ha ritenuto che,

secondo quanto più volte da essa affermato, del giudizio per

conflitto di attribuzioni sono parti solo i soggetti titolari dei

poteri in contestazione e non sono ammessi né interventori né

controinteressati né cointeressati, con la conseguenza che, nella

specie, le parti sono esclusivamente lo Stato e la Regione Sardegna.

Con ordinanza n. 1040 del 1988, la Corte ha, poi, disposto la

sospensione del decreto impugnato limitatamente ai due referendum

indetti per l'11 dicembre 1988 in quanto il loro svolgimento prima

della decisione di merito potrebbe pregiudicare gli effetti della

medesima. Ha poi fissato l'udienza di merito.

8. - Con ordinanza del 25 gennaio 1989, la Corte ha richiesto le

informazioni necessarie e la copia del provvedimento di

autorizzazione alla proposizione del conflitto, al fine di chiarire i

termini della contestazione, alla Presidenza del Consiglio dei

ministri che ha depositato l'estratto del verbale delle deliberazioni

del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988.

9. - La difesa della Regione ha presentato tre memorie. Con esse

ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso perché

tenderebbe a reiterare il giudizio di ammissibilità del referendum

già effettuato dall'ufficio competente: l'inammissibilità

dell'istanza diretta a far sollevare di ufficio due questioni di

legittimità della legge n. 20 del 1957 perché è stata già

sottoposta al controllo del Governo.

Ha eccepito la mancanza di autorizzazione del Consiglio dei

ministri al Presidente del Consiglio di proporre conflitto di

attribuzione in ordine al terzo referendum, quello da tenersi il 16

aprile 1989, in quanto non compresa nel telex inviato all'Avvocatura

Generale dello Stato. E dopo l'acquisizione dell'estratto della

deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988, pur

ribadendo quanto innanzi dedotto, ha aggiunto che nel documento

esibito non sarebbero stati individuati con certezza né l'oggetto

dell'impugnativa riguardo a tutti e tre i quesiti referendari, né le

attribuzioni lese, né le norme costituzionali violate.

Nel merito ha insistito nel rilevare che, ai fini del referendum

consultivi, la Regione ha competenze più ampie, dovendosi

considerare gli interessi e non le materie e che nella specie è

indubbia l'esistenza di interessi regionali. Ha affermato, infine,

che si deve tenere conto della peculiarità dei referendum consultivi

diretti solo alla formulazione di voti ed ha ribadito che il terzo

referendum non riguarda la materia dei trattati internazionali ma

solo una proposta di revisione di una norma costituzionale (l'art.

80). Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato nei

confronti della Regione Sardegna, conflitto di attribuzione in

relazione agli atti preparatori e al decreto del 19 ottobre 1988, n.

161, del presidente della giunta regionale della Sardegna con il

quale, a seguito della deliberazione di ammissibilità dell'ufficio

regionale per il referendum, sono state indette consultazioni

popolari sui seguenti quesiti:

a) se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di

basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali

non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad

offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e

sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;

b) se siano favorevoli a che il consiglio regionale della

Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma,

della Costituzione, e 51 dello statuto sardo, una proposta di legge

per vietare, esperendo le necessarie iniziative internazionali, il

transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio

a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;

c) se vogliano che lo stesso consiglio, ai sensi delle citate

normative, presenti una proposta di legge di revisione dell'art. 80

della Costituzione, per consentire l'accertamento della volontà

popolare, a mezzo referendum consultivo, sui trattati internazionali

di natura politica la cui ratifica è sottoposta all'autorizzazione

del Parlamento.

Il presidente suindicato ha chiesto che sia dichiarato che non

spetti alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum,

ancorché consultivi, con quesiti relativi a materie non comprese

nella sua competenza ed, in particolare, con quesiti relativi a

rapporti internazionali ed alla difesa della Patria e che, invece,

compete allo Stato ogni attribuzione relativa alle dette materie e,

di conseguenza, siano annullati gli atti in relazione ai quali è

sollevato il conflitto.

2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del

ricorso sollevata dalla Regione resistente secondo cui, in realtà,

dinanzi alla Corte si sarebbe proposto un nuovo giudizio di

ammissibilità dei referendum già effettuato dagli organi a ciò

deputati ed estraneo alla competenza della Corte medesima.

L'eccezione non è fondata.

Come già rilevato in precedenti decisioni (sentenza n. 43 del

1982), esula dai compiti di questa Corte giudicare

dell'ammissibilità dei referendum regionali mentre rientra fra i

suoi poteri stabilire, come si richiede nel caso di specie, se l'atto

di ammissione di referendum regionali leda la sfera di competenza

costituzionalmente garantita allo Stato.

Nella specie, la sola lettura del ricorso introduttivo convince

che trattasi di un vero e proprio conflitto di attribuzione. Invero,

non è posto in discussione l'operato dell'ufficio preposto

all'accertamento dell'ammissibilità dei referendum ed, inoltre, è

specificamente contestato il decreto del presidente della giunta

regionale di indizione e di effettuazione dei referendum stessi,

quale atto produttivo della lesione della sfera delle attribuzioni

che lo Stato rivendica: ne emerge, perciò, chiaramente che la

materia referendaria viene in rilievo esclusivamente in relazione

alla specifica rivendicazione di una propria sfera di attribuzioni da

parte del ricorrente.

3. - Non è fondata nemmeno l'altra eccezione di inammissibilità

del terzo referendum.

La difesa della Regione ha rilevato che il telex del 31 ottobre

1988, con il quale il Ministro per gli affari regionali ha comunicato

all'Avvocatura Generale dello Stato la decisione della proposizione

del conflitto di attribuzioni di cui trattasi, non si riferisce al

terzo referendum, ma riguarda solo i referendum che hanno per oggetto

gli insediamenti militari stranieri nell'isola.

Dall'estratto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del

28 ottobre 1988, rimesso a questa Corte a seguito dell'ordinanza del

25 gennaio 1989, si evince che la decisione di proporre il conflitto

riguarda tutti e tre i referendum, sia quelli da effettuarsi il 18

dicembre 1988, sia quello (cioè il terzo) da effettuarsi il 16

aprile 1989.

Trattasi di atto sicuramente sufficiente, in quanto sono indicati

gli elementi essenziali e necessari per la individuazione

dell'oggetto di detta decisione.

4. - Sono fondate le ragioni che sorreggono nel merito il ricorso.

Lo statuto speciale per la Regione Sardegna prevede tre referendum

regionali: un referendum abrogativo (art. 32); un referendum interno

al procedimento legislativo regionale di modifica delle

circoscrizioni e delle funzioni delle province (art. 43); un

referendum consultivo, inserito nel procedimento di modifica dello

statuto se il progetto di modifica sia stato approvato, in prima

deliberazione, da una delle Camere ed il parere del Consiglio

regionale sia contrario (art. 54).

I tre referendum sono stati disciplinati, anche per la procedura,

dalla legge 17 maggio 1957, n. 20, e poi con la legge 24 maggio 1984,

n. 25, per adeguare alcune norme procedimentali alle statuizioni di

questa Corte (sentenza n. 43 del 1982).

Successivamente, la legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, ha

previsto sei ipotesi di referendum:

a) per deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un

atto avente valore di legge, fatta eccezione per le leggi tributarie

e di approvazione dei bilanci;

b) per deliberare l'abrogazione di un regolamento o di un atto

o provvedimento amministrativo regionale;

c) per modificare le circoscrizioni e le funzioni delle

province, ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale per la

Sardegna;

d) per esprimere il parere su un progetto di modificazione

dello statuto ai sensi dell'art. 54 dello statuto speciale;

e) per esprimere il parere, prima della loro approvazione, su

progetti di legge ovvero di regolamenti o atti o provvedimenti

amministrativi di competenza del consiglio o della giunta regionale;

f) per esprimere il parere su questioni di particolare

interesse sia regionale che locale.

I referendum indetti con il decreto impugnato ricadono nella

previsione di cui alla lettera f).

5. - I referendum consultivi, anche se sul piano giuridico formale

non sono vincolanti e non concorrono a formare la volontà degli

organi che li hanno indetti, restano, però, espressione di una

partecipazione politica popolare che trova fondamento negli artt. 2 e

3 della Costituzione: manifestazione che ha una spiccata valenza

politica ed ha rilievo sul piano della consonanza tra la comunità e

l'organo pubblico nonché della connessa responsabilità politica,

quale espressione di orientamenti e di valutazioni in ordine ad atti

che l'organo predetto intende compiere.

Il loro esito potrebbe condizionare gli atti da compiersi in

futuro e le scelte discrezionali che spettano a determinati organi

centrali.

Comunque, nel rapporto con le istituzioni statali, sulle grandi

questioni di interesse generale deve esprimersi, e nello stesso

momento, l'intero corpo elettorale. Al referendum consultivo

regionale, anche attesa la partecipazione della sola popolazione

regionale, non può certamente darsi quello stesso spazio che

potrebbe avere il referendum consultivo nazionale.

Rispetto ai referendum consultivi regionali, si pongono

necessariamente dei limiti, proprio per evitare il rischio di

influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello

Stato.

5.1 - Alla stregua delle considerazioni fatte, si deve cogliere,

quindi, il significato dell'interesse regionale e locale che

qualifica i quesiti referendari e il conseguente potere dell'organo

che li indice. Ha certamente rilievo la distinzione, sostenuta dalla

difesa della Regione, tra materia ed interesse sotteso, ma non può

giungersi alla conseguenza che possa risultare incisa la sfera delle

attribuzioni riservate allo Stato.

Vi sono interessi la cui cura e la cui realizzazione spetta

esclusivamente allo Stato in base ai principi costituzionali e ai

principi fondamentali dell'ordinamento. Vi sono scelte affidate alla

esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato che non

possono essere assolutamente condizionate o, comunque, influenzate

dall'esito di detti referendum consultivi.

La stessa difesa della Regione riconosce che vi sono materie

fondamentali per gli interessi dello Stato.

Questa Corte ha affermato (sentenza n. 286 del 1985) che le

Regioni curano materie di loro competenza; sono enti esponenziali di

interessi propri anche se essi non si debbano vagliare secondo il

rigido metro delle competenze attribuite alle stesse, mentre vi sono

posizioni che, intrinsecamente e indivisibilmente, fanno capo

all'intera collettività nazionale.

E sotto altro profilo, di recente ha rilevato anche (sentenza n.

829 del 1988), che le Regioni hanno un ruolo di presenza politica, ma

sempre per questioni di interesse regionale, eventualmente

concernenti settori estranei alle materie di cui all'art. 117 della

Costituzione, talché vi sia possibilità di una proiezione di detto

interesse al di là dell'ambito regionale. Va, cioè, riconosciuto un

ruolo di rappresentanza generale della collettività regionale e di

prospettazione istituzionale delle sue esigenze ed aspettative. Ma vi

sono interessi che riguardano, nella loro essenza unitaria, la

collettività nazionale, come tali affidati alla cura dello Stato,

che i mezzi a disposizione delle Regioni non possono intaccare. Ove

vi sia intreccio di interessi nazionali e regionali e sempre che sia

possibile, possono farsi intese tra Stato e Regione nella funzione di

cooperazione e di collaborazione.

5.2 - Ciò posto, per quanto riguarda l'attività politica

internazionale, il compimento delle relative scelte e la stipulazione

di accordi e di trattati, questa Corte ha già ritenuto (sentenze n.

179 del 1987; n. 187 del 1985) che rientra nella esclusiva competenza

degli organi centrali dello Stato il potere di determinare gli

indirizzi di politica estera.

Il carattere unitario ed indivisibile della Repubblica condiziona

e subordina le autonomie regionali (art. 5 della Costituzione), nelle

quali non può essere compresa la potestà di decidere la

instaurazione e la gestione dei rapporti internazionali e anche solo

di condizionare le scelte di politica estera.

Né può distinguersi fra trattati già stipulati e ratificati e

trattati da stipulare poiché anche questi sono frutto di scelte di

politica internazionale e sono di competenza degli organi centrali

dello Stato sottratti, comunque, alla ingerenza di qualsiasi altro

soggetto.

Ciò è comprovato dall'art. 12 della legge n. 400 del 1988, che

nell'istituire la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome, ha espressamente escluso che i

"compiti di informazione, consultazione e raccordo" ad essa imputati

possano concernere "gli indirizzi generali relativi alla politica

estera" oltre a quelli relativi alla difesa, alla sicurezza e alla

giustizia.

Non mancano certo casi in cui la Regione è abilitata a svolgere

attività di rilievo internazionale (sentenze n. 179 del 1987 e n.

924 del 1988), come pure sussistono casi in cui si prevede la

rappresentanza regionale nell'elaborazione di progetti di trattati di

commercio che il Governo intende stipulare con Stati esteri per

scambi di specifico interesse della Regione (art. 52, statuto Regione

Sardegna): ma si tratta chiaramente di ipotesi che non ricorrono nel

caso dei referendum consultivi in discussione e che non sono

suscettibili di interpretazione estensiva.

5.3 - Anche la difesa militare è prerogativa degli organi statali

(artt. 11 e 52 della Costituzione). È esclusivo interesse, con

carattere unitario ed indivisibile, dello Stato la difesa della

integrità territoriale, della indipendenza e della sopravvivenza.

L'accertamento e la realizzazione di siffatto interesse, che assicura

la salvaguardia del territorio nazionale, spetta, dunque, unicamente

allo Stato.

In particolare, la difesa del territorio nazionale è oggetto di

accordi di cooperazione e di trattati con la conseguente

responsabilità dello Stato in sede internazionale. Così è oggetto

di accordi internazionali tra Stati la installazione di opere

difensive, di basi militari terrestri, marittime e aeronautiche.

Coinvolgono anche scelte esclusivamente statali la individuazione dei

mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo e

di capacità difensiva delle forze armate e tutto quanto ciò che,

nei piani strategici, è diretto a garantire la sicurezza interna ed

esterna dello Stato.

La dislocazione di dispositivi militari nelle varie parti del

territorio nazionale è il risultato di una strategia concordata tra

Stati alleati che tiene conto di situazioni complessive di

schieramenti e di nuove tecnologie che spesso esigono anche il

segreto militare. Ovviamente, data la conformazione del territorio

nazionale, può accadere che alcune Regioni siano, a causa delle

ricordate installazioni, più sacrificate di altre: ma di ciò

sussiste una adeguata giustificazione nei preminenti fini da

realizzare che interessano l'intera popolazione per la tutela degli

indivisibili interessi supremi della Repubblica.

Tuttavia, v'è anche una previsione normativa (legge n. 898 del

1976), secondo cui lo Stato tiene conto degli interessi regionali ed

agisce sentite anche le Regioni interessate (sentenza n. 1065 del

1988).

6. - Ciò detto in linea generale, rileva la Corte che i primi due

referendum hanno per oggetto la installazione di basi militari, il

transito e l'approdo di navi estere da guerra in porti italiani per

esigenze difensive. Sono il risultato di accordi politici presi in un

quadro internazionale relativo all'attuazione dei piani di difesa del

territorio nazionale. Trattasi di scelte effettuate dagli organi

centrali dello Stato nell'esercizio del potere di indirizzo politico

che ad essi compete.

Per quanto riguarda il terzo quesito, osserva che la Regione

Sardegna, sia in base alla Costituzione (art. 121, secondo comma),

sia in base al suo statuto speciale (art. 51), può presentare alle

Camere, attraverso il suo consiglio regionale, voti e proposte di

legge, anche di revisione costituzionale. Ma la sussistenza di un

interesse unitario come sopra definito impedisce di affermare la

spettanza alla Regione del potere di promuovere proposte di leggi

dello Stato dalle quali esulano del tutto interessi di carattere

regionale. Di conseguenza, la stessa indizione del referendum in

questione viene ad incidere su interessi estranei a quelli sui quali

la Regione può adottare propri provvedimenti.

7. - Perdono, quindi, consistenza processuale le questioni di

legittimità costituzionale, il cui esame viene sollecitato

dall'Avvocatura Generale dello Stato. L'una concernente l'art. 1

della legge n. 20 del 1957, nel testo sostituito dall'art. 3, lettera

f), della legge n. 48 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 4, 5,

32, 43 e 54 dello statuto della Regione Sardegna, sotto il profilo

che, aggiungendo detta norma, a quelli previsti dallo statuto, nuovi

modelli di referendum, come quelli in esame, avrebbe alterato

l'equilibrio tracciato dallo statuto stesso in ordine alle

attribuzioni legislative del consiglio ed avrebbe conferito al

presidente della giunta competenze esorbitanti rispetto a quelle

segnate dalla norma costituzionale, con la possibilità di causare

turbamento nell'assetto istituzionale della Regione così come

definito da norme di rilievo costituzionale. L'altra, concernente gli

artt. 6, 7 e 8 della medesima legge n. 20 del 1957, come sostituiti

dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 25 del 1984 (Norme regolatrici

della procedura referendaria), in riferimento ai principi

organizzatori desumibili dagli artt. 87, sesto comma, della

Costituzione, 2 della legge 11 marzo 1953, n. 1, dalla legge

ordinaria 25 maggio 1970, n. 352, e dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dello

statuto speciale della Regione: ciò tenuto anche conto del fatto che

le censurate norme regolano il procedimento referendario, sicché

appaiono estranee all'attuale conflitto.

8. - Pertanto, va dichiarato che non spetta alla Regione Sardegna

indire i referendum in esame e, quindi, va annullato il decreto del

19 ottobre 1988 con il quale il presidente della giunta della Regione

Sardegna ha indetto i tre referendum consultivi che si sarebbero

dovuti tenere rispettivamente due l'11 dicembre 1988 ed il terzo il

16 aprile 1989.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che non spetta alla Regione indire referendum di

cui al decreto del presidente della giunta della Regione Sardegna del

19 ottobre 1988, n. 161;

b) annulla il detto decreto di indizione di tre referendum

consultivi che si sarebbero dovuti tenere rispettivamente due l'11

dicembre 1988 ed il terzo il 16 aprile 1989;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari