Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1984

Altra decisione · depositata il 03/12/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 16 marzo 1977 e riapprovata il 16 giugno 1977 dal Consiglio

regionale della Campania, recante "Variazioni al bilancio per l'anno

finanziario 1976", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato il 6 luglio 1977, depositato in cancelleria il

16 luglio successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 6 luglio 1977, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Campania

recante "variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976", approvata

il 16 marzo, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 21 giugno 1977.

Secondo il ricorrente, la legge in questione sarebbe infatti in

contrasto con gli artt. 81, quarto comma, 117 e 119 della Costituzione,

"in relazione agli artt. 30 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, 5 e 15 u.c.

della legge 19 maggio 1976 n. 335"; e, più precisamente, violerebbe il

"principio di annualità del bilancio", disponendo variazioni al

bilancio 1976 "quando il relativo esercizio era già da tempo scaduto e

quando erano da tempo scaduti tutti i termini "previsti a tal fine

dalla citata legge n. 335, recante "principi fondamentali e norme di

coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni".

Per contro, la costituita Regione Campania ha chiesto il rigetto

del ricorso, affermando "la piena conformità dell'impugnata l.

regionale sia alla Costituzione che allo Statuto e ad ogni altra legge

sulla contabilità".

2. - Con successiva memoria, l'Avvocatura generale dello Stato ha

peraltro richiesto che la Corte dichiari cessata la materia del

contendere, essendo "venuto meno l'oggetto del ricorso a suo tempo

presentato". Considerato in diritto :

Conformemente alla richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato,

deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Con delibera del 19 aprile 1978, depositata dall'Avvocatura stessa,

il Consiglio regionale della Campania ha infatti revocato la delibera

n. 75/4 del 16 giugno 1977, avente ad oggetto le impugnate variazioni

al bilancio per l'anno finanziario 1976. A questo punto, dunque, la

legge in discussione non è più suscettibile di venire promulgata, né

di produrre alcuno degli effetti lesivi prospettati dal ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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