Corte costituzionale

Sentenza n. 253/2001

Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 25 novembre 1999 (atti Camera;

doc. IV-quater, n. 92), della Camera dei deputati relativa alla

insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Umberto Bossi

nei confronti di Luigi Crespi, promosso con ricorso del tribunale di

Milano,IV sezione penale, notificato il 24 novembre 2000, depositato

in cancelleria il 18 dicembre 2000 ed iscritto al n. 61 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza-ricorso in data 22 marzo 2000 (pervenuta a

mezzo del servizio postale nella cancelleria della Corte il 17 giugno

2000), emessa nell'ambito di un procedimento penale per il reato di

diffamazione aggravata a carico del deputato Umberto Bossi, il

tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

delibera adottata dall'Assemblea il 25 novembre 1999 (atti Camera;

doc. IV-quater n. 92), secondo la quale le dichiarazioni, per cui è

pendente il procedimento penale di cui si tratta, concernono opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

L'imputazione per la quale è stato disposto il rinvio a giudizio

si riferisce a frasi dal contestato carattere diffamatorio

pronunciate dall'onorevole Bossi, nel corso di una conversazione

telefonica intrattenuta con il conduttore di una trasmissione

televisiva, nei confronti di Luigi Crespi, legale rappresentante

della S.r.l. Datamedia Edizioni.

Il ricorrente lamenta l'erroneità di valutazione da parte della

Assemblea nell'apprezzamento del nesso funzionale che delimita

l'ambito di operatività dell'art. 68 della Costituzione.

Il tribunale osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte

costituzionale (sentenze n. 379 del 1996; n. 375 del 1997; n. 289 del

1998 e n. 329 del 1999), la prerogativa dell'insindacabilità non si

estenderebbe a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere,

ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie

del potere legislativo.

Il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il

parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività

politica, per i quali non vale l'immunità, e le opinioni coperte da

tale garanzia, sarebbe costituito dall'inerenza delle opinioni

all'esercizio delle funzioni parlamentari. Non si potrebbe ricondurre

alla funzione parlamentare l'intera attività politica svolta dal

membro del Parlamento.

Nel caso di specie non sarebbe ravvisabile alcun collegamento tra

le espressioni contestate al deputato come diffamatorie e l'esercizio

della sua attività parlamentare, né tali espressioni potrebbero

ritenersi ispirate all'intento divulgativo di una scelta o di

un'attività politico-parlamentare.

Il tribunale dubita che sia sufficiente ad integrare il profilo

funzionale il mero fatto che in una trasmissione televisiva si

dibattessero opinioni sulla politica del partito, di cui l'imputato

è esponente di spicco; ritiene, pertanto, che sarebbe stata

compressa la sfera di attribuzioni propria del potere giudiziario.

2. - Nella prima fase di sommaria delibazione in camera di

consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

n. 488 del 2000, la quale ha disposto che, a cura del tribunale di

Milano, il ricorso e l'ordinanza venissero notificati alla Camera dei

deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione al ricorrente

effettuata dalla cancelleria, per essere successivamente depositati,

con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della

Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a

norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il tribunale di Milano, cui, in data 11 novembre 2000, era

pervenuta l'ordinanza anzidetta 10 novembre 2000, che disponeva, tra

l'altro, la notificazione, ha provveduto il 22 novembre 2000 a

chiedere, tramite l'Ufficio unico della Corte d'appello di Roma, le

notifiche, effettuate il 24 novembre.

Il ricorso e l'ordinanza, con la relata di notificazione alla

Camera dei deputati, sono stati restituiti al tribunale di Milano

dallo stesso ufficio unico della Corte d'appello di Roma a mezzo

posta il 1° dicembre 2000, con plico pervenuto all'Ufficio postale di

Milano il 6 dicembre successivo e protocollato in arrivo il

9 dicembre 2000 presso la cancelleria del tribunale. Detta

cancelleria provvedeva a spedire il ricorso suddetto, per il deposito

alla cancelleria della Corte costituzionale con nota del 13 dicembre,

consegnata all'Ufficio postale di Milano con affrancatura ordinaria

il 14 dicembre (20o giorno dalla notifica), e pervenuta alla Corte il

18 dicembre 2000 (quattro giorni dopo la scadenza del termine

anzidetto).

3. - Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato. In una successiva

memoria la Camera ha eccepito che il deposito del ricorso presso la

cancelleria della Corte era stato compiuto oltre il temine perentorio

di venti giorni dalla notificazione.

Nel merito, ha insistito per l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato

promosso con ordinanza-ricorso 22 marzo 2000 dal tribunale di Milano

nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera,

da quest'ultima adottata nella seduta del 25 novembre 1999 (atti

camera; doc. IV-quater, n. 92), che ha ritenuto che le dichiarazioni

per le quali è in corso procedimento penale nei confronti

dell'onorevole Umberto Bossi costituiscono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, con conseguente

insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

2. - Preliminarmente deve essere esaminato il profilo di

improcedibilità, segnalato dalla difesa della Camera dei deputati.

Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello

Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali nelle

quali si articola il giudizio - destinate a concludersi, la prima con

la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso e la seconda

con la decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità

- è rimesso all'iniziativa della parte (potere interessato promotore

del conflitto), che, in particolare, all'esito della prima fase

sommaria, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia alla

notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo ammette, sia al

deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati, nel

termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi

dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 203 del 1999; n. 449

del 1997).

L'anzidetto termine di venti giorni ha carattere perentorio,

perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini

stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto

comma, delle citate norme integrative (v., oltre alle richiamate

sentenze n. 203 del 1999 e n. 449 del 1997, sentenze nn. 50 e 35 del

1999; nn. 342 e 274 del 1998).

3. - Il ricorso è pervenuto ed è stato depositato nella

cancelleria della Corte, con la prova delle notificazioni eseguite a

norma dell'art. 37, quarto comma, della legge 31 marzo 1953, n. 87,

il 18 dicembre 2000, oltre il termine di venti giorni dall'ultima

notificazione (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale), termine peraltro

espressamente richiamato nell'ordinanza di questa Corte del

10 novembre 2000, emessa nella fase preliminare del giudizio ai sensi

dell'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953.

Solo la data di arrivo presso la Corte è rilevante ai fini

dell'adempimento del deposito e non quella della spedizione, in

mancanza di specifica disposizione attributiva di valore, ai fini del

predetto deposito, alla data di invio a mezzo posta (sentenza n. 449

del 1997).

Non può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell'ulteriore

fase del giudizio e non resta che dichiarare la improcedibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Milano nei confronti

della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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