Corte costituzionale

Sentenza n. 253/1996

Altra decisione · depositata il 16/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 16legge 537/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione Siciliana notificato

il 19 agosto 1995, depositato in cancelleria il 28 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 maggio

1995, recante: "Modalità di attuazione degli artt. 16, comma 17,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di

riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli

interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni

legislative", iscritto al n. 30 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Giovanni Lo Bue per la regione

Siciliana e l'avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato, depositato in cancelleria

il 28 agosto 1995, la regione Siciliana ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto

emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, il 12 maggio 1995 (Modalità di attuazione degli articoli 16,

comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di

riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli

interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni

legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

144, serie generale, del 22 giugno 1995. La regione ritiene che tale

decreto violi le attribuzioni regionali in materia finanziaria,

previste dall'art. 36 dello statuto (approvato con regio decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dalle relative norme di

attuazione (art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).

La regione ricorrente ha chiesto, quindi, l'annullamento del

decreto nella parte in cui esso sottrae alla regione, anche con

effetto retroattivo, incrementi di imposta arbitrariamente inclusi

tra le nuove entrate riservate all'erario dall'art. 16, comma 17,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 16, comma 1, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Il decreto ministeriale denunciato definisce le modalità di

determinazione e di attribuzione degli incrementi di imposta (per gli

anni 1994, 1995, 1996 e seguenti), che derivano dalle disposizioni in

materia di entrata stabilite con gli interventi correttivi di finanza

pubblica previsti, appunto, dalla legge n. 537 del 1993 e dal

decreto-legge n. 557 del 1993, i quali riservano all'erario le

entrate aggiuntive per concorrere alla copertura degli oneri del

debito pubblico e per il riequilibrio del bilancio dello Stato, in

conformità agli impegni assunti in sede comunitaria.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, che, sulla base dei dati

definitivi, sia effettuato il conguaglio delle somme corrisposte in

sede di previsione (art. 10).

La regione ricorrente non contesta la riserva allo Stato degli

incrementi di imposta derivanti dagli interventi correttivi di

finanza pubblica disposti con i provvedimenti legislativi che il

decreto ministeriale impugnato intende attuare, ma ritiene

discutibile la determinazione presuntiva delle variazioni del gettito

dei tributi considerati ed irragionevole il calcolo delle nuove

entrate riscosse nel territorio della regione.

Il correttivo al sistema di attribuzione delle entrate effettuato

in base ai dati previsionali, introdotto dall'art. 10, comma 2, sulla

scorta dei dati definitivi, renderebbe non tempestivo il previsto

conguaglio e ritardato il riconoscimento di eventuali spettanze

regionali.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

rigettato nel merito.

L'Avvocatura sottolinea che il decreto impugnato risponde alla

necessità di far affluire direttamente all'erario gli incrementi di

imposte riscosse nella regione Siciliana, incrementi che si

verificano per effetto degli interventi correttivi di finanza

pubblica stabiliti con la legge n. 537 del 1993 e con il

decreto-legge n. 557 del 1993. La determinazione della previsione di

maggior gettito, spettante allo Stato, è stata stabilita dal decreto

impugnato sulla base del raffronto con la previsione di competenza

dei capitoli di bilancio dello Stato cui quelle entrate affluiscono,

in modo da ottenere per ciascun capitolo l'incidenza percentuale

prodotta dagli incrementi provocati dalle nuove leggi. Le percentuali

così ottenute sono state poi applicate alle previsioni di bilancio

della regione Siciliana, per ottenere il prevedibile incremento delle

imposte riscosse nella regione, da attribuire allo Stato.

L'Avvocatura prende atto che la regione, senza contestare la

legittimità delle leggi che riservano allo Stato il gettito di

questi interventi straordinari in materia finanziaria, ritiene che

siano discutibili solo i criteri di determinazione quantitativa del

gettito stesso. L'Avvocatura sostiene che la valutazione del

gettito, determinata in sede di previsione, sia sufficientemente

precisa. Eventuali errori, sempre possibili trattandosi di una

previsione, sarebbero corretti in sede di conguaglio, che potrà

portare tanto ad un dare quanto ad un avere da parte della regione.

L'Avvocatura sottolinea che i dubbi avanzati sulla determinazione

del gettito derivante dalle misure urgenti di finanza pubblica, se

portassero all'annullamento del decreto, avrebbero l'effetto di far

acquisire alla regione le entrate che la legge riserva allo Stato. Considerato in diritto

1. - La regione Siciliana, denunciandolo come invasivo di proprie

attribuzioni in materia finanziaria (art. 36 dello statuto ed art. 2

delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.

1074), chiede l'annullamento del decreto emanato il 12 maggio 1995

dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,

che, ricorrendo ad un criterio di valutazione presuntiva, determina

il maggior gettito delle entrate, riservate allo Stato, derivanti

dalle misure urgenti di risanamento della finanza pubblica disposte

con la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e con il decreto-legge 30

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1994, n. 133.

Il calcolo viene effettuato per quantità globali, determinando le

incidenze percentuali di incremento, previste per i capitoli di

entrata del bilancio dello Stato che vengono in considerazione, per

effetto delle disposizioni legislative da attuare. Applicando tali

percentuali di incremento alle previsioni triennali di bilancio della

regione Siciliana, si determina presuntivamente il maggior gettito,

riservato all'erario, delle imposte riscosse nella regione come

effetto delle medesime disposizioni legislative.

2. - Il ricorso non è fondato.

Non è posta in discussione l'attribuzione allo Stato delle entrate

tributarie conseguenti agli interventi correttivi di finanza

pubblica, disposti con provvedimenti legislativi che destinano le

nuove entrate alla copertura degli oneri per il servizio del debito

pubblico ed all'attuazione degli impegni di riequilibrio del bilancio

dello Stato assunti in sede comunitaria (art. 16, comma 17, della

legge n. 537 del 1993; art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 557 del

1993).

Difatti le norme di attuazione dello statuto della regione

Siciliana in materia finanziaria, pur stabilendo che spettano alla

regione tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo

territorio, prevedono che a tale regola si deroghi per le nuove

entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi,

alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità

contingenti o continuative dello Stato, specificate dalle leggi

medesime (art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).

Posta la legittimità della destinazione allo Stato del maggior

gettito di imposta che deriva dagli interventi legislativi in

questione, certamente la determinazione quantitativa del gettito

stesso, calcolato proiettando su base regionale l'incremento

percentuale delle entrate previsto su base nazionale, non lede le

attribuzioni regionali.

Il criterio, necessariamente presuntivo, seguito dal decreto

denunciato per la stima preventiva e provvisoria dell'incremento nel

gettito delle imposte riservate allo Stato, si basa su di un

ragionevole calcolo, la cui attendibilità non è oggetto di

specifica e argomentata contestazione. Né mancano i correttivi,

giacché lo stesso decreto prevede che, acquisiti i dati definitivi,

si provveda al conguaglio delle somme di spettanza dello Stato o

della regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, disporre con decreto

modalità di attuazione dell'art. 16, comma 17, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1994, n. 133, in materia di riserva all'erario, dal 1

gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di

entrate di cui alle predette disposizioni legislative.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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