Corte costituzionale

Sentenza n. 253/1989

Altra decisione · depositata il 18/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13

dicembre 1988, avente per oggetto: "Variazioni al bilancio della

Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della

Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento"

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

Sicilia notificato il 21 dicembre 1988, depositato in cancelleria il

29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il ricorrente, e

l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 21 dicembre 1988, il Commissario dello

Stato per la regione Siciliana ha impugnato davanti a questa Corte

l'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

nella seduta del 13 dicembre 1988 e recante "Variazioni al bilancio

della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali

della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento",

deducendone l'illegittimità costituzionale per violazione degli

artt. 81, terzo e quarto comma, 5, 97 e 128 della Costituzione, in

relazione ai limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 14

dello Statuto.

La disposizione impugnata prevede la proroga fino al 30 giugno

1989 delle garanzie occupazionali - già disposte da precedenti leggi

- a favore di taluni lavoratori degli ispettorati ripartimentali

delle foreste, nonché dei contratti a termine stipulati dai Comuni -

ai sensi delle leggi regionali nn. 37 del 1985 e 26 del 1986 - per

prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia.

La norma, nel presupposto che la legge di assestamento abbia la

stessa natura giuridica della legge di bilancio, viene censurata in

quanto, introducendo una nuova spesa, violerebbe il terzo comma

dell'art. 81 della Costituzione. Per la sua natura sostanziale, si

porrebbe poi in contrasto anche con il quarto comma dello stesso art.

81, non prevedendo un'adeguata copertura in relazione agli oneri

derivanti dalla proroga delle garanzie occupazionali e dei predetti

contratti a termine. In tal senso, infatti, in assenza di qualsiasi

seppur generico riferimento a nuove o maggiori entrate, il mero

"riscontro" della spesa nel bilancio pluriennale non costituirebbe

un'idonea indicazione dei mezzi atti a farvi fronte.

Peraltro, nella parte in cui dispone la proroga dei contratti a

termine (che l'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1986 prevedeva

di durata biennale e non rinnovabili) stipulati da Comuni per

prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia,

la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio

di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non

risponderebbe alle effettive esigenze dei comuni che potrebbero, in

ipotesi, aver già esaurito la fase istruttoria delle predette

procedure, ma bensì al mero interesse dei singoli dipendenti al

mantenimento del posto di lavoro.

Dalla indiscriminata e diretta operatività della proroga dei

contratti a termine deriverebbe, altresì, la lesione dell'autonomia

comunale garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, mentre

l'applicabilità di detta proroga anche ai contratti scaduti alla

data di entrata in vigore della legge violerebbe il principio

generale della certezza del diritto evidenziando l'abnormità della

disposizione impugnata.

Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia sostenendo

l'infondatezza di tutte le censure suesposte e chiedendo che venga

conseguentemente dichiarata la legittimità costituzionale della

norma impugnata. Considerato in diritto Va anzitutto rilevato che, nelle more del presente giudizio, il

testo legislativo contenente la disposizione denunciata, approvato

dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988

e recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio

dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per

l'anno finanziario 1988 - Assestamento", è stato (ai sensi dell'art.

29 dello Statuto speciale) promulgato (legge 1° febbraio 1989, n. 3)

ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,

avvenuta nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 6, del 7

febbraio 1989.

Successivamente, il legislatore regionale, con legge 20 febbraio

1989, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione

siciliana, n. 9 del 21 febbraio 1989 ed entrata in vigore nello

stesso giorno), ha espressamente abrogato (art. 5, comma quinto)

l'art. 14 della legge n. 3 del 1989, la norma cioè oggetto del

presente giudizio, provvedendo a sostituirne la disciplina con altra

che non appare censurabile alla luce delle deduzioni svolte dal

Commissario di Governo nel suo ricorso introduttivo, e la cui

efficacia, peraltro, retroagisce alla data del 1° gennaio 1989 (art.

9 legge 20 febbraio 1989, n. 4).

Poiché dunque l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 4 del

1989, non solo abroga la norma impugnata in via preventiva dal

Governo, ma, innovandone il contenuto con efficacia retroattiva, ne

impedisce anche qualsiasi possibile effetto successivo alla sua

promulgazione, viene meno la materia del contendere e ne deve

conseguentemente essere dichiarata la cessazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col

quale il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 dicembre 1988,

recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio

dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per

l'anno finanziario 1988 - Assestamento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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