Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1995

Altra decisione · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 4 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 13 giugno

1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del

Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione

centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio 1994, prot. n. 0317 cp/1

ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di

attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in

relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, Direzione centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio

1994, prot. n. 0317 cp/1, che nomina i componenti del Comitato

provinciale di Bolzano per l'albo delle persone fisiche e giuridiche

che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ritenendo

lese le sue attribuzioni, di tipo esclusivo, in materia di

comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (Statuto speciale

Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 18, e

16). Secondo la ricorrente, non spetta al Ministero dei trasporti

provvedere alle nomine dei componenti di detto Comitato provinciale -

senza peraltro neanche rispettare il principio della rappresentanza

proporzionale dei gruppi linguistici - né spetta al Ministero

affidare le funzioni di segreteria a uffici periferici della

motorizzazione civile.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque,

dell'infondatezza del ricorso.

3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano

ha presentato memoria, osservando come nelle more del giudizio il

decreto impugnato sia stato rimosso dall'amministrazione statale

(decreto del 1 settembre 1994, prot. n. 2058 cp/1, emanato dallo

stesso direttore centrale del Ministero dei trasporti che aveva

adottato l'atto fonte del conflitto) e ritenendo dunque cessata la

materia del contendere. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di

attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in

relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, Direzione centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio

1994, prot. n. 0317 cp/1, che nomina i componenti del Comitato

provinciale di Bolzano per l'albo delle persone fisiche e giuridiche

che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ritenendo

lese le sue attribuzioni in materia di comunicazioni e trasporti di

interesse provinciale (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 18, e 16). Sottolinea la

ricorrente che il Ministero dei trasporti non ha titolo per nominare

i componenti del Comitato provinciale, né ha il potere di affidare

le funzioni di segreteria a uffici periferici della motorizzazione

civile.

2. - Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero

dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione

centrale III, Divisione 36, con decreto del 1 settembre 1994, prot.

n. 2058, ha ritirato il decreto impugnato. Nell'udienza pubblica

entrambe le parti hanno convenuto che sia cessata la materia del

contendere, chiedendo che questa Corte si pronunci

conseguenzialmente.

Preso atto che il decreto ministeriale che aveva dato luogo al

conflitto è stato rimosso dall'amministrazione statale competente,

va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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