Corte costituzionale

Sentenza n. 250/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 5d.P.R. 373/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento

notificato il 5 agosto 1994, depositato in Cancelleria il 22 agosto

1994, per conflitto di attribuzione in relazione all'art. 5, comma 5,

del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 concernente il "Regolamento recante

definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e

per il riordino della relativa disciplina" ed iscritto al n. 30 del

registro conflitti 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Renato Granata;

Udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Provincia autonoma di Trento solleva conflitto di attribuzione

nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione

all'art. 5, comma 5, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante il

regolamento per la definizione delle funzioni dei Comitati

interministeriali soppressi e per il riordino della relativa

disciplina.

Osserva la Provincia che l'art. 1, comma 24, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, ha demandato al Governo il compito di

procedere con regolamenti a definire le funzioni dei Comitati

interministeriali soppressi dal comma 21 dell'art. 1 - fra i quali il

Comitato interministeriale prezzi - e a "riordinare organicamente la

disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso

le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie",

conformemente ad una serie di criteri, tra i quali assume rilievo

quello di cui alla lettera d) dello stesso comma, così formulato:

"attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare

nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella

sfera di competenza delle regioni stesse".

In particolare l'art. 5, comma 5, del citato regolamento - oggetto

del conflitto - ha stabilito che i comitati provinciali dei prezzi,

di cui all'art. 3 del d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, sono

soppressi, con attribuzione delle "residue funzioni" agli uffici

provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che

la Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del d.lgs.lgt. 19

ottobre 1944, n. 347, è pure soppressa. Ricorda però la Provincia

che in precedenza l'art. 52, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 616

del 1977 aveva delegato alle regioni, a far tempo dal 1 gennaio 1979,

l'esercizio delle funzioni amministrative relative "all'attività dei

comitati provinciali per i prezzi". Inoltre l'art. 111 dello stesso

d.P.R. n. 616 del 1977 aveva trasferito alle regioni vari uffici

periferici dello Stato, fra cui i comitati provinciali prezzi

(tabella A, n. 12), stabilendo che l'esercizio delle funzioni

amministrative che continuavano ad essere attribuite dalle leggi e

dai regolamenti all'epoca vigenti agli uffici trasferiti, quali

organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate dal

citato decreto, era delegato alle regioni, se non diversamente

disposto. Riguardo - poi - alle Province autonome di Trento e di

Bolzano il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - recante norme di

attuazione dello Statuto d'autonomia che hanno disciplinato il

trasferimento delle funzioni amministrative alla Provincia, fra

l'altro in materia di commercio (art. 1) - ha da una parte previsto

la delega alle Province dell'"esercizio delle funzioni amministrative

relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi" a far

tempo dal 1 novembre 1979 (non essendo intervenute le norme di

riforma del sistema dei prezzi controllati ivi previste, e che

avrebbe potuto disporre diversamente); d'altra parte ha disposto che

nella Regione Trentino-Alto Adige gli uffici provinciali industria,

commercio e artigianato fossero soppressi e che le funzioni

amministrative, non rientranti nelle competenze provinciali,

esercitate da detti uffici quali uffici statali decentrati presso la

Camera di commercio, fossero esercitate, "per delega dello Stato,

dalle Camere medesime", ad eccezione di quelle riguardanti la difesa

nazionale, attribuite al Commissario del Governo. La Provincia ha poi

provveduto ad istituire il comitato provinciale prezzi per

l'esercizio delle funzioni delegate dello Stato, e a disciplinarne

composizione e funzionamento con legge provinciale 2 giugno 1980, n.

15; e ad esso ha attribuito ulteriori funzioni con legge provinciale

3 gennaio 1983, n. 3.

Tutto ciò premesso, la difesa della Provincia dubita - in linea

generale - che il Governo possa sopprimere uffici già trasferiti

alle regioni e che siano in realtà identificabili "residue funzioni"

dei Comitati provinciali prezzi che non risultino essere già state

delegate alle regioni. Per quanto, poi, in particolare riguarda la

Regione Trentino-Alto Adige torna a sottolineare che in questa gli

Uffici provinciali industria, commercio e artigianato - ai quali,

secondo la norma impugnata dovrebbero essere devolute tali funzioni

"residue" - sono stati soppressi dall'art. 4 delle disposizioni di

attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. n. 1017 del 1978, con

delega delle loro funzioni alle Camere di commercio, sicché potrebbe

dubitarsi che la disposizione impugnata riguardi anche la Provincia.

Peraltro, se ritenuta invece a questa applicabile, la disposizione

stessa sarebbe illegittima perché lesiva della autonomia

provinciale. Infatti la disposta soppressione dei Comitati

provinciali prezzi e la devoluzione delle "residue funzioni" agli

Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (in

Trentino-Alto Adige però soppressi e sostituiti dalle Province e

dalle Camere di commercio) - dovrebbe intendersi come implicita

revoca della delega conferita alla Provincia con l'art. 11 del d.P.R.

n. 1017 del 1978. Ma tale delega non avrebbe potuto essere revocata

liberamente, senza violare l'autonomia provinciale, trattandosi di

delega volta a consentire l'organico esercizio delle competenze

statutarie e, comunque, non avrebbe potuto essere revocata con atto

non legislativo, quale è il regolamento impugnato, mentre la norma

legislativa sulla cui base il regolamento stesso è stato emanato non

prevede tale soppressione.

Vi sarebbe inoltre la lesione dell'autonomia legislativa e

amministrativa della Provincia in materia di ordinamento degli uffici

provinciali (art. 8, n. 1 dello Statuto speciale). Considerato in diritto

1. - Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che, in sede di interventi correttivi di finanza

pubblica, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha previsto (all'art. 1)

un'ampia delega al Governo per la riorganizzazione della pubblica

amministrazione ed in quel contesto, per un verso, ha soppresso il

Comitato interministeriale prezzi unitamente ad altre strutture

analoghe e, per altro verso, ha assegnato ad uno o più regolamenti

la determinazione della sorte delle competenze e delle attribuzioni

dei Comitati soppressi. Tali regolamenti, ancorché delegati ad

innovare anche con forza di legge, devono essere in particolare

rispettosi dei criteri e principi ispiratori espressamente e

specificamente fissati dal comma 24 del medesimo articolo. Da una

parte l'attribuzione delle competenze è modulata su un duplice

livello: uno generale relativo alle funzioni in materia di

programmazione e di politica economica nazionale e comunitaria

(assegnato al Comitato interministeriale per la programmazione

economica) ed uno specifico relativo alle funzioni ed ai compiti

settoriali (assegnati ai singoli ministeri secondo la materia di

competenza). D'altra parte dalle competenze dei Comitati soppressi

devono essere enucleate quelle materie che rientrino nella sfera di

competenza delle regioni per essere attribuite alla loro potestà,

sia legislativa che regolamentare.

Quindi in sostanza nel disegno riformatore del legislatore le

competenze dei Comitati interministeriali soppressi, tra cui il CIP,

sono destinate ad essere frammentate e riassegnate (ad opera dei

regolamenti delegati) secondo una direttrice sia verticale (tra CIPE

e ministeri) che orizzontale (tra Stato e regioni); sicché - può

subito rilevarsi - le attribuzioni delle regioni non soltanto sono

rispettate, ma anzi accresciute; inoltre, sia il comma 7 che il comma

19 (ancorché in altra materia), fanno salve, tra l'altro, le

competenze delle province autonome, così testimoniando la volontà

del legislatore più in generale, di muoversi nel rispetto di tali

competenze.

2. - Orbene il regolamento delegato impugnato (d.P.R. 20 aprile

1994, n. 373), nel disciplinare la devoluzione delle funzioni dei

Comitati soppressi, in particolare ha (all'art. 5) operato, quanto al

CIP, la prevista ripartizione tra le funzioni attribuite al CIPE

(soprattutto poteri di indirizzo e di direttiva) e quelle assegnate

ai singoli ministeri (nella specie al ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, al ministro delle risorse agricole,

alimentari e forestali, al ministro delle poste e delle

telecomunicazioni). Inoltre, nel sopprimere anche i Comitati

provinciali dei prezzi, quale logica conseguenza della soppressione

del CIP, la citata disposizione si è anche fatta carico della

devoluzione delle funzioni di tali organismi decentrati,

attribuendole agli uffici provinciali (del ministero) dell'industria,

del commercio e dell'artigianato.

3. - La doglianza che muove la Provincia autonoma di Trento si

fonda sul presupposto che la soppressione dei Comitati provinciali

prezzi di cui al citato art. 5 riguardi non soltanto quelli di cui

alle funzioni delegate ex art. 52, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 616

del 1977 (uffici trasferiti alle regioni ordinarie in forza del

successivo art. 111, ma le cui competenze hanno continuato ad essere

regolate dalla normativa statale: d.lgs.lgt. nn. 347 del 1944, 363

del 1946 e 896 del 1947), ma anche quelli le cui funzioni sono state

delegate alle province di Trento e Bolzano dall'art. 11 del d.P.R. 31

luglio 1978, n. 1017, recante norme di attuazione dello Statuto

d'autonomia, e che attualmente risultano disciplinati, quanto alla

provincia di Trento, dalle leggi provinciali n. 15 del 1980 e n. 3

del 1983. Ma così non è, come emerge dalla stessa disposizione

censurata che - attribuendo, come si è appena rilevato, le funzioni

residue agli uffici provinciali (del ministero) dell'industria, del

commercio e dell'artigianato - presuppone che tali uffici esistano.

Invece nelle province autonome tali uffici sono stati soppressi

dall'art. 4 del d.P.R. n. 1017 del 1978 cit.; né è ipotizzabile che

essi rivivano perché ciò non è contemplato nei criteri e nei

principi dettati dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993

cit., né è affatto previsto dal successivo regolamento. Stante

quindi la contraddittorietà della devoluzione delle funzioni del

Comitato provinciale prezzi di Trento ad uffici da tempo soppressi,

deve ritenersi che l'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5,

cit. non possa riguardare il Comitato provinciale prezzi, attualmente

regolato dalle citate leggi provinciali n. 15 del 1980 e n. 3 del

1983 ed attributario, per delega, delle funzioni previste dall'art.

11 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; conclusione - questa - del

resto suffragata anche dal diverso rango della fonte dell'originaria

delega delle funzioni (prevista in questo caso da una norma di

attuazione dello Statuto di autonomia e, nel caso delle regioni

ordinarie, da un decreto delegato) e dalla già evidenziata volontà

della stessa legge di delega n. 537 del 1993 di rispettare le

competenze delle province autonome.

Conclusivamente il Comitato provinciale prezzi di Trento rimane

fuori dall'intervento riorganizzativo descritto e quindi ad esso non

si applica il regolamento censurato in parte qua. Pertanto,

rettificato il presupposto interpretativo da cui muove il ricorso, si

ha che la norma regolamentare censurata non è invasiva delle

competenze della Provincia di Trento; consegue l'inammissibilità del

conflitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei

confronti dello Stato, in relazione all'art. 5, comma 4, del d.P.R.

20 aprile 1994, n. 373 (Regolamento recante la definizione delle

funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino

della relativa disciplina), dalla Provincia autonoma di Trento con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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