Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 4 luglio 1972, recante "norme per

l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti

di distribuzione di carburanti per autotrazione", promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 12

luglio 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al

n. 54 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 12 luglio 1972 il vice Commissario dello Stato

per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea

regionale nella seduta del 4 luglio 1972, contenente "norme per

l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti

di distribuzione di carburanti per autotrazione".

Il ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 16 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), si

riporta alle motivazioni a suo tempo prospettate nei ricorsi del 22

luglio e del 22 ottobre 1971 proposti dallo Stato contro la Regione per

conflitto di attribuzione relativo ad alcuni decreti, concernenti la

materia de qua, emessi dall'Assessore regionale e ribadisce le tesi

prospettate dallo Stato nel resistere al conflitto di attribuzione

sollevato dalla Regione avverso il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e

la circolare esplicativa del Ministro per l'industria. In particolare

l'illegittimità costituzionale della legge impugnata viene sostenuta

sulla base dell'assunto che essa, escludendo l'osservanza degli

indirizzi fissati dal C.I.P.E. e dei criteri determinati dal Ministro,

sconvolgerebbe le linee della politica economica voluta dalla legge

statale, alle quali invece il legislatore regionale - per quanto abbia

competenza esclusiva (nella specie risultante dall'art. 14 lett. d

dello Statuto) - deve uniformarsi allorché si tratti di piani e di

programmi riguardanti l'intero territorio nazionale.

2. - Innanzi a questa Corte si è costituito (atto del 28 luglio

1972) il Presidente della Regione, il quale, richiamandosi alla

competenza assegnata alla Regione dall'art. 14, lett. d. e dall'art.

17, lett. h e i, dello Statuto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. - In successive memorie entrambe le parti, nel sostenere le

rispettive tesi, si sono riportate alle affermazioni e alle statuizioni

di questa Corte contenute nella sentenza n. 151 del 1972 (con la quale,

in riferimento ai poteri spettanti alla Regione siciliana, venne

dichiarata la parziale illegittimità costituzionale di alcune

disposizioni dell'art. 16 del decreto legge n. 745 del 1970), nonché

nella sentenza n. 152 dello stesso anno, con la quale vennero decisi i

conflitti di attribuzione innanzi ricordati.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la legge impugnata è

costituzionalmente illegittima, in quanto non presuppone e non tiene

ferme quelle competenze (del C.I.P.E. e del Ministro per l'industria)

che nelle citate decisioni questa Corte ha riconosciuto di spettanza

dello Stato in base a princrpi già in precedenza costantemente

affermati in relazione a leggi statali che abbiano contenuto di

programmi e di piani riguardanti l'intero territorio nazionale.

Secondo la difesa regionale, invece, il riconoscimento della

competenza della Regione ad emanare norme di esecuzione dell'art. 16

della legge statale (cfr. sent. n. 152 del 1972) dimostra

l'infondatezza di quella parte dell'attuale ricorso nella quale si

lamenta che la Regione abbia regolamentato "unilateralmente l'attività

inerente all'installazione ed all'esercizio di distributori di

carburanti". La resistente osserva, altresì, che le norme contenute

nella legge impugnata non attengono né agli indirizzi del C.I.P.E. né

alle direttive del Ministro, ma esclusivamente si riferiscono a

quell'ambito nel quale, secondo le due sentenze della Corte,

legittimamente si esplicano le competenze costituzionali di spettanza

regionale.

4. - Nella discussione orale le due parti hanno illustrato le

rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La legge impugnata - approvata dall'Assemblea della Regione

siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 - attribuisce all'Assessore

regionale per l'industria ed il commercio la competenza relativa alle

concessioni, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745

(convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), per l'impianto di

distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (art. 1),

nonché la competenza ad adottare, sentito il Comitato consultivo per

il commercio in una particolare composizione, le determinazioni di cui

al quinto comma del predetto art. 16. L'art. 3, infine, prevede una

disciplina transitoria per gli esercizi di distribuzione già

autorizzati in base alla precedente legislazione.

Tenendo presenti i motivi esposti nel ricorso del vice Commissario

dello Stato, la Corte deve accertare se la Regione siciliana - una

volta intervenuta la legge statale (d.l. n. 745 del 1970) a

disciplinare la materia con norme procedurali e sostanziali - abbia, ed

in quali limiti, competenza, in base all'art. 14 lett. d dello Statuto,

ad emanare norme valevoli per il territorio regionale.

2. - È evidente che nel decidere l'attuale controversia occorre

muovere dai principi affermati e dalle statuizioni contenute nelle due

sentenze (n. 151 e 152 del 1972) con le quali, a seguito

dell'emanazione della nuova disciplina statale in materia, sono state

risolte numerose questioni attinenti ai confini fra competenza dello

Stato e competenza della Regione. Su tale premessa convergono le

difese delle parti in causa, anche se da essa vengono tratte, dallo

Stato e dalla Regione, opposte conseguenze in ordine alla legittimità

costituzionale della legge in esame.

Ciò posto, si deve preliminarmente ribadire la già raggiunta

conclusione (sent. n. 151 del 1972, punto 1 della motivazione) che,

anche se la disciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n. 745

del 1970 avesse contenuto di piano e di programmazione, ciò non

escluderebbe che la Regione, limitatamente al suo territorio, possa

esercitare nella materia de qua la propria competenza con atti che

risultino in armonia con i poteri spettanti allo Stato. Nell'ambito di

tale principio acquistano particolare rilievo, ai fini che qui

interessano, le statuizioni della sentenza n. 151 del 1972 con le quali

il predetto art. 16 della legge statale è stato dichiarato

illegittimo: a) nella parte in cui "non attribuisce alla Regione

siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei

distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale"; b)

nella parte in cui "non prevede che la Regione possa dettare, con

effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio

ed il numero massimo delle nuove concessioni, nel rispetto dei criteri

stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato -;

c) nella parte in cui "non prevede la competenza della Regione

siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a

regolare il procedimento... con riguardo ai compiti della Regione e

limitatamente al territorio regionale -.

L'attuale thema decidendam consiste, come è ovvio, nell'accertare

se vi sia armonia fra l'impugnata legge regionale e la corrispondente

legge statale, ed è evidente che quest'ultima deve essere assunta,

procedendosi a siffatta indagine, nel contenuto normativo risultante a

seguito della ricordata dichiarazione di parziale illegittimità

costituzionale. Sulla base di questa premessa la Corte ritiene che la

questione sollevata dallo Stato non è fondata. La legge regionale 4

luglio 1972, infatti, conferendo all'assessore i poteri ai quali si è

innanzi fatto cenno, detta disposizioni nell'ambito che l'art. 16 del

d.l. n. 745 del 1970-inteso, ripetesi, nel senso e nel contenuto

risultanti dal dispositivo della sentenza n. 151 del 1972- lascia alla

sfera di attribuzioni della Regione: tanto è a dirsi, specificamente,

per il rilascio delle concessioni, e per le determinazioni concernenti

i criteri ed il numero massimo delle concessioni per ciascuna provincia

(cfr. anche la lett. d del dispositivo della sent. n. 152 del 1972)

nonché, più in generale, per la competenza della Regione ad emanare

norme dirette a regolare l'attività amministrativa ad essa affidata.

Vero è che la legge impugnata omette ogni riferimento al rispetto

degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica e dei criteri adottati dal Ministro per

l'industria in ordine al rilascio ed al numero massimo delle

concessioni. Ma ciò non può intendersi nel senso, paventato dalla

difesa dello Stato, che l'omissione equivalga ad esclusione. Ed infatti

l'interpretazione sistematica della legge statale e della legge

regionale - avvalorata dalla circostanza che la seconda fa esplicito

riferimento all'art 16, quinto comma, del decreto legge e, dunque, alla

ivi oramai (sent. n. 151 del 1972) statuita ripartizione fra competenze

regionali e competenze statali - conduce alla sicura conclusione che

all'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo quelli, che si

armonizzino con la sfera di attribuzioni riservata allo Stato: le

"determinazioni" affidate all'organo regionale non possono contraddire

agli indirizzi fissati dal C.I.P.E. e, per quanto riguarda le

competenze del Ministro per l'industria, attengono alla specificazione

dei criteri obiettivi e generali da quest'ultimo adottati ed alla

distribuzione, provincia per provincia, del numero massimo di

concessioni al territorio regionale assegnate dallo Stato.

Questa interpretazione - che è l'unica coerente con le statuizioni

contenute nelle sentenze 151 e 152 del 1972, alle quali entrambi i

contendenti si riportano - giustifica la pronuncia di non fondatezza

dell'attuale questione. Giova peraltro aggiungere che se la legge

regionale venisse applicata in un senso diverso, non verrebbe meno, per

lo Stato, la possibilità di esperire gli opportuni rimedi

giurisdizionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la

questione di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 e

contenente "norme per l'applicazione nella Regione siciliana della

disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per

autotrazione", sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione

siciliana col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI- VEZIO CRISAFULLI

NICOLA REALE- PAOLO ROSST-LEONETTO

AMADEI- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO

VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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