Corte costituzionale

Sentenza n. 247/2001

Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

21 luglio 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gennaro

Costagliola, promosso con ricorso della Corte di appello di Napoli,

sezione prima civile, notificato il 5 dicembre 2000, depositato in

Cancelleria il 12 gennaio 2001 ed iscritto al n. 3 del registro

conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dai congiunti

del magistrato Gennaro Costagliola contro il deputato Vittorio

Sgarbi, per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei

danni per la lesione della reputazione e dell'identità personale

derivata al magistrato dalle frasi pronunciate dall'anzidetto

deputato, nel corso di alcune trasmissioni televisive, la Corte di

appello di Napoli, sezione prima civile, con ordinanza del 6 ottobre

1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della

Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione adottata

dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha affermato che le

dichiarazioni per le quali è pendente il menzionato procedimento

civile concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità,

a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In punto di fatto, la Corte di appello rammenta che il tribunale

di Napoli, con sentenza del 10 novembre 1997, ha condannato il

deputato Sgarbi al risarcimento del danno, ritenendo che le

dichiarazioni dal medesimo pronunciate nel corso delle trasmissioni

televisive "Sgarbi quotidiani", trasmesse dalla rete Canale 5, e in

un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", contenessero

affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e

della memoria del defunto magistrato dott. Gennaro Costagliola. Nel

corso del giudizio di appello, l'on. Sgarbi ha prodotto la

deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei Deputati

il 21 luglio 1998.

Il giudice ricorrente, escludendo che possa ravvisarsi una

connessione tra le dichiarazioni pronunciate dall'on. Sgarbi e

l'esercizio della sua attività di parlamentare, ritiene che la

Camera dei deputati abbia "erroneamente valutato le condizioni e i

presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione",

e chiede, quindi, che venga dichiarato che non spetta alla stessa

Camera affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato

Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dall'assemblea nella

seduta del 21 luglio 1998, con conseguente annullamento di tale atto.

2. - Il conflitto, con ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000

di questa Corte, è stato dichiarato ammissibile ai sensi

dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La Corte di appello di Napoli ha notificato in data 5 dicembre

2000 il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli

poi, con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria

della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.

3. - Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo,

preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato

introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.

In subordine e nel merito, la memoria conclude per una

declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi,

svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni

medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera

dei deputati, pur insistendo, in via subordinata, nelle conclusioni

già rassegnate, ha, tuttavia, rilevato la tardività del deposito

del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto rispetto al

termine perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

eccependo, così, l'improcedibilità del conflitto stesso, alla luce

del consolidato orientamento in tal senso della giurisprudenza

costituzionale. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei

deputati in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il

21 luglio 1998, che ha ritenuto che le dichiarazioni pronunciate dal

deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è pendente procedimento

civile innanzi alla medesima Corte d'appello, costituiscono opinioni

espresse nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente

insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Ad avviso del giudice ricorrente, la predetta deliberazione della

Camera sarebbe lesiva delle attribuzioni riservate alla

giurisdizione, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei

presupposti richiesti dal menzionato art. 68 della Costituzione,

giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra le opinioni

espresse dal deputato Sgarbi e la sua funzione di parlamentare,

essendo state pronunciate al di fuori della sede parlamentare e in un

ambito completamente estraneo al dibattito politico.

2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 469 del 3 novembre

del 2000, con la quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è

stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in

data 5 dicembre 2000.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta

notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria

della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.

3. - La Camera dei deputati dopo aver sostenuto, nel costituirsi

in giudizio, l'inammissibilità del conflitto e, comunque, la sua

infondatezza, ha, con successiva memoria, evidenziato la tardività

del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità,

eccependo, quindi, l'improcedibilità del conflitto stesso.

4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di

attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe

rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata

a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del

conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito,

oltre che sull'ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di

provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del

ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche,

successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la

cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza

costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato

costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo

alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito;

tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso

decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la

prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e

n. 35 del 1999).

Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente

notificati in data 5 dicembre 2000, risultano depositati presso la

cancelleria di questa Corte il 12 gennaio 2001 e, dunque,

successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio

per il deposito non consente di procedere allo svolgimento

dell'ulteriore fase del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima

civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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