Corte costituzionale

Sentenza n. 246/2001

Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999

della Camera dei deputati, relative alla insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott.

Antonio Di Pietro, promosso con ricorso del tribunale di Bergamo,

sezione seconda penale, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in

Cancelleria il 24 gennaio 2000 ed iscritto al n. 4 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale a carico del deputato

Vittorio Sgarbi, il tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, con

ordinanza del 13 maggio 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti della Camera dei deputati in relazione alle

deliberazioni adottate dalla Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26 e

27 gennaio 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 46, n. 47, n. 48 e

n. 49), che hanno ritenuto che i fatti per i quali è pendente il

procedimento penale innanzi al medesimo tribunale concernono opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ricorrente rammenta che l'imputazione per la quale

è stato citato a giudizio il deputato Sgarbi - in ordine al reato di

cui agli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, 61, numero 10, del

codice penale, 30, quarto e quinto comma, della legge 6 agosto 1990,

n. 223, in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -

si riferisce a frasi, ritenute offensive della reputazione del dott.

Antonio Di Pietro, che il medesimo deputato avrebbe pronunciato nel

corso di più trasmissioni, irradiate dalla rete televisiva "Canale

5" (nelle date: 28 ottobre, 5. 11 e 14 novembre 1996), del programma

"Sgarbi quotidiani".

Ricostruiti la finalità ed il contenuto della prerogativa

dell'insindacabilità, il ricorrente sostiene che la Camera avrebbe

fatto un uso distorto del potere attribuitole, perché "le opinioni

espresse dal deputato Sgarbi nei riguardi del dott. Antonio Di Pietro

appaiono totalmente prive di alcuna riferibilità alle funzioni

parlamentari, trattandosi non già di espressioni divulgative di una

scelta o di un'attività politicoparlamentare, bensì di meri

apprezzamenti personali, espressi alla stregua di un qualunque

privato cittadino".

Il ricorrente ritiene, pertanto, che le delibere della Camera, in

quanto fondate su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sarebbero lesive delle

attribuzioni di esso organo giurisdizionale e chiede perciò che

venga dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati affermare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi,

secondo quanto deliberato dall'Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26

e 27 gennaio 1999, con conseguente annullamento di tali atti.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, ai sensi

dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza di

questa Corte n. 447 del 1° dicembre del 1999.

Il tribunale di Bergamo ha notificato in data 28 dicembre 1999 il

ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi,

con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria della

Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.

3. - Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo,

preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato

introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.

In subordine e nel merito, la memoria conclude per una

declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi,

svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni

medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera

dei deputati, rilevata la tardività del deposito del ricorso e

dell'ordinanza ainmissiva del conflitto rispetto al termine

perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha eccepito

"l'inammissibilità" del conflitto stesso, alla luce del consolidato

orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei

deputati in relazione alle deliberazioni adottate dalla Assemblea

nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999, con le quali si è

ritenuto che i fatti addebitati al deputato Vittorio Sgarbi, nel

procedimento penale pendente innanzi al medesimo tribunale,

costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, sì da essere, pertanto, insindacabili a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che le predette deliberazioni della Camera

sarebbero lesive delle attribuzioni riservate alla giurisdizione, in

quanto fondate su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti

dal menzionato art. 68 della Costituzione, giacché nelle opinioni

ritenute insindacabili non risulta, invero, alcun nesso di

collegamento con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 447 del 1999, con la

quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato

alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 28 dicembre

1999.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta

notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria

della Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.

3. - La Camera dei deputati, dopo aver sostenuto, nel costituirsi

in giudizio, l'inammissibilità del conflitto, e, comunque, la sua

infondatezza, ha evidenziato, con successiva memoria, la tardività

del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità,

eccependo, quindi, "l'inammissibilità" del conflitto stesso.

4. - Tale ultima eccezione, da qualificarsi di improcedibilità,

è fondata.

Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di

attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe

rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata

a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del

conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito,

oltre che sull'ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di

provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del

ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche,

successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la

cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza

costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato

costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo

alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito;

tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso

decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la

prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e

n. 35 del 1999).

Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente

notificati in data 28 dicembre 1999, risultano depositati presso la

cancelleria di questa Corte il 24 gennaio 2000 e, dunque,

successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio

per il deposito non consente di procedere allo svolgimento

dell'ulteriore fase del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal tribunale di Bergamo, sezione seconda

penale, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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