Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e

16 comma 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le

seguenti ordinanze emesse il 6 ottobre 1986 dal Pretore di Cairo

Montenotte nei procedimenti penali a carico di Oliveri Dante e

Viberti Stefano iscritte ai nn. 835 e 836 del registro ordinanze 1986

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, 1ª serie

speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21

ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al

n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di Oliveri

Dante, imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.

9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in

attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02

(rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro

notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co.

1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della

stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza

dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in

corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1

Cost.

2. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del

procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

3. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21

ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e

iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico

di Viberti Stefano imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e

16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune

lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore

24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che

prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo

Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del

successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona

penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto

rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in

relazione all'art. 37 co. 1 Cost.

4. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel

procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

5. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il

Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. Considerato in diritto

6. - Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli

imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini

di unitaria deliberazione.

7. - Il Pretore di Cairo Montenotte ha fondato il sospetto

d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende

manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al

lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle

donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai

servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle

disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire

20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno

di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui

motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del

1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno")

co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e

fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque

età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella

parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89

del 9 luglio 1948 - San Francisco - limitatamente al divieto di

impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in

tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.

8. - La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno

assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la

mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il

sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.

903/1977 sollevato dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal

Pretore di Cairo Montenotte con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e

836/1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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