Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle regioni Sicilia,

Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, notificati rispettivamente

il 14 maggio 1979, 8 agosto 1983, il 5 agosto 1983, l'8 ottobre 1984 e

il 13 ottobre 1984, depositati in cancelleria il 21 maggio 1979, 10

agosto 1983, 12 agosto 1983, il 19 ottobre 1984 e il 26 ottobre 1984 ed

iscritti al n. 14 del registro 1979, ai nn. 24 e 25 del registro 1983,

ai nn. 44 e 45 del registro 1984, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5

marzo 1979, 2 luglio 1983, 8 agosto 1984 e del Ministro del Tesoro del

10 agosto 1984, concernenti alcune norme di contabilità generale dello

Stato in materia di bilancio.

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi gli avv.ti Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia, Enzo Cheli

e Alberto Predieri per la Regione Toscana, Gaspare Pacia per la Regione

Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 14 maggio 1979, la Regione siciliana

ha promosso conflitto di attribuzione avverso il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979: per aver incluso anche l'Ente

acquedotti siciliani nell'elenco degli enti tenuti a modificare la

propria struttura di bilancio ed il proprio ordinamento contabile,

adeguandoli al sistema annuale di competenza e di cassa dello Stato, in

applicazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ritiene

infatti la ricorrente che sia stata, con tale inclusione, invasa la

sfera di competenza regionale. E ciò per effetto delle nuove norme di

attuazione dello Statuto speciale adottate con d.P.R. n. 683 del 1977:

il cui art. 5 ha appunto devoluto alla Regione "le funzioni

amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte

dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti...

operanti esclusivamente in Sicilia", nella materia delle opere e delle

acque pubbliche.

Avendo omesso di considerare la nuova situazione giuridica

dell'E.A.S., l'atto impugnato incorrerebbe nella violazione sia

dell'art. 20 St., che attribuisce alla Regione la potestà

amministrativa nelle materie enumerate dall'art. 14, sia dell'art. 43

St., in quanto vanificherebbe la "determinazione" compiuta nella specie

dall'apposita Commissione paritetica.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

In primo luogo - argomenta l'Avvocatura dello Stato - l'E.A.S. non

sarebbe in realtà compreso tra gli enti cui si riferisce il

trasferimento operato con il d.P.R. 683/1977 in materia di acque

pubbliche, dato che l'attività dell'ente stesso (costituito per

provvedere in Sicilia alla costruzione ed all'esercizio di acquedotti

"a servizio di centri abitati") riguarderebbe la prestazione di un

pubblico servizio di idroalimentazione e non "l'amministrazione del

bene demaniale", per sé considerata. In secondo luogo - pur in ipotesi

ammesso che l'E.A.S. ricada fra gli enti considerati dal citato art. 5

del d.P.R. n. 683 - alla Regione risulterebbero comunque trasferite le

sole funzioni amministrative ad esso inerenti: funzioni che il

combinato disposto dell'art. 25 della legge n. 468 e dell'art. 1

dell'impugnato decreto non toccherebbero minimamente, in quanto atto di

esercizio di una potestà normativa, attinente al coordinamento della

finanza pubblica. Sicché - conclude l'Avvocatura - "spetterà poi alla

Regione, quale ente di controllo, vigilare che l'E.A.S. si sia adeguata

alle prescrizioni contabili stabilite dal ridetto art. 25".

3. - Il nuovo testo dell'art. 25 della legge n. 468, come

sostituito dall'art. 12 del d.l. 11 maggio 1983, n. 176 (contenente

"Misure urgenti... per il contenimento della spesa pubblica..."), ha

imposto al Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminare "gli

organismi e gli enti anche di natura economica a carattere nazionale e

regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente

interessanti la finanza pubblica,... ai quali si applicano le

disposizioni del presente articolo". In esecuzione dell'art. 12, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi adottato il decreto 2

luglio 1983, che è stato impugnato dalle Regioni Lombardia e Toscana

mediante i ricorsi rispettivamente notificati il 5 e l'8 agosto 1983.

Entrambe le ricorrenti si dolgono, infatti, della inclusione di una

serie di enti da esse dipendenti fra quelli tenuti ad osservare la

disciplina del citato art. 25.

I ricorsi deducono, in sostanza, che alla stregua degli artt. 117

e 118 Cost. gli enti dipendenti dalle Regioni rappresentano un'autonoma

e specifica materia di competenza regionale, entro la quale le leggi

dello Stato possono solo stabilire principi fondamentali. Ciò è

precisamente avvenuto in virtù della legge 19 maggio 1976, n. 335, che

ha preveduto fra l'altro - anche in attuazione dell'art. 119 Cost. -

l'approvazione dei bilanci degli enti in questione "nei termini e nelle

forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali" (e la Toscana

richiama, sul punto, l'art. 53 del proprio Statuto, nonché gli artt.

152 ss. della propria legge n. 28 del 1977). Per contro, il decreto

impugnato altererebbe illegittimamente questo disegno, "obbligando

tutto ad un tratto enti amministrativi dipendenti dalla Regione a

uniformare invece il proprio bilancio e la propria contabilità a

quelli dello Stato...".

4. - Costituitosi in entrambi i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha chiesto in un primo tempo la reiezione dei

ricorsi, ribadendo che la sottoposizione degli enti dipendenti dalle

Regioni ai disposti dettati dall'art. 25 della legge n. 468 muoverebbe

nell'orbita della funzione di coordinamento della finanza statale e

regionale.

Per altro, mediante una memoria aggiunta, l'Avvocatura dello Stato

ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei ricorsi medesimi,

data la mancata conversione del d.l. n. 176, come pure del successivo

d.l. n. 317 del 1983, e dato - inoltre - che l'atto impugnato sarebbe

"venuto meno sin dall'origine", essendo stato integralmente sostituito

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 1983.

5. - A sua volta, però, anche la Regione Toscana ha depositato una

memoria aggiunta, osservando che gli atti adottati in applicazione del

d.l. n. 176 del 1983 sono stati convalidati dalla legge n. 638 del

1983, di conversione del d.l. n. 463 del medesimo anno, e riaffermando

pertanto l'attualità dell'interesse regionale a proporre ricorso. Dopo

di che, la difesa regionale ha nuovamente sviluppato le ragioni che

dovrebbero condurre all'accoglimento del ricorso stesso; ed ha

indicato, in particolar modo, gli argomenti che dimostrerebbero la

dipendenza dalla Regione di alcuni fra gli enti coinvolti dal decreto

presidenziale impugnato: quali gli Enti provinciali per il turismo e le

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, l'Ente regionale di

sviluppo agricolo in Toscana, l'Istituto zooprofilattico sperimentale

delle Regioni Lazio e Toscana, nonché gli Istituti autonomi case

popolari.

6. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso del 6 ottobre

1984, ha proposto a sua volta conflitto avverso il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1984, che ha nuovamente

determinato gli enti soggetti alla disciplina degli artt. 25 l.

468/1978 e 40 l. 119/1981: per la parte in cui detto provvedimento si

riferisce ad enti (Camere di commercio, Istituti autonomi case

popolari, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Ente zona

industriale di Trieste) che si assumono dipendenti dalla Regione. Ma

l'impugnativa è stata estesa ai decreti del Ministro del tesoro e del

Ministro dei lavori pubblici, in data 10 agosto 1984, relativi agli

adempimenti connessi all'applicazione del citato art. 40: il primo su

un piano generale, il secondo con specifico riguardo ai fondi destinati

agli I.A.C.P.. I tre provvedimenti violerebbero infatti - secondo la

ricorrente - la primaria competenza regionale in materia di

"ordinamento degli enti dipendenti", di cui all'art. 4 n. 1 dello

Statuto speciale.

Inoltre, nella parte in cui tali atti non escludono la Regione

Friuli-Venezia Giulia dal novero degli enti ai quali si applica il

predetto art. 40, anche per ciò che attiene alle entrate proprie della

Regione medesima, ne deriverebbe un'ulteriore ragione di contrasto con

gli artt. 4 n. 1 e 48 dello Statuto, nonché con le norme di attuazione

in materia di finanza regionale, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1965, n.

114.

7. - Il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha

concluso anche in questo caso per l'infondatezza del ricorso, in nome

della funzione di coordinamento prevista dall'art. 119 Cost..

Quanto, poi, alla pretesa estensione dell'ambito di applicabilità

del citato art. 40, l'Avvocatura dello Stato obietta che la Regione

Friuli-Venezia Giulia e gli enti da essa dipendenti sarebbero già

coinvolti dall'originario disposto dell'articolo stesso. Per di più,

dal momento che alla data del ricorso era stato emanato il decreto del

Ministro del tesoro 8 settembre 1984, riformulante tutte le condizioni

e le modalità di funzionamento dei conti, ne discenderebbe

l'inammissibilità di questa parte del ricorso medesimo, data

l'abrogazione del corrispondente decreto del 10 agosto.

8. - Con una memoria depositata in vista della pubblica udienza, il

Friuli-Venezia Giulia ha però replicato che le argomentazioni

dell'Avvocatura dello Stato varrebbero per le Regioni a statuto

ordinario e non per le Regioni a statuto speciale, dotate in materia di

competenza primaria od esclusiva. In particolare, circa

l'assoggettamento del Friuli- Venezia Giulia, all'art. 40 della legge

n. 119, la ricorrente ha insistito nell'assunto dell'assoluta

inconciliabilità di tale disciplina con il vigente congegno di

accreditamento delle quote dei tributi spettanti alla Regione, "non

potendosi immaginare che le somme in questione debbano essere

trasferite dalla tesoreria dello Stato alla tesoreria della Regione (in

forza dell'art. 5 del d.P.R. n. 114/1965) e contemporaneamente

ritrasferite dalla tesoreria della Regione alla tesoreria dello Stato

(in forza del citato art. 40)".

9. - Infine, con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, anche la

Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione avverso il

decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1984, nella parte in cui

riferendosi agli enti elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 8 agosto 1984 - esso estende all'Ente

acquedotti siciliani, all'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, agli

Istituti autonomi case popolari, alle Aziende autonome di cura,

soggiorno e turismo ed agli Enti provinciali del turismo operanti

nell'Isola, le limitazioni contestualmente introdotte in tema di

disponibilità di cassa e di servizi di tesoreria.

Nel ricorso si premette che il citato decreto presidenziale dell'8

agosto non è stato impugnato, perché reiterativo dell'invasione già

attuata dal precedente decreto 5 marzo 1979, in relazione al quale la

Sicilia aveva proposto rituale conflitto. Dopo di che, si lamenta

ancora una volta la menomazione della sfera delle prerogative regionali

di controllo sugli enti pubblici in questione: prerogative che

sarebbero garantite dall'art. 20 dello Statuto speciale in collegamento

con le norme di attuazione dettate dai d.P.R. n. 683/1977 e n.

510/1956.

Inoltre, con riguardo al metodo di determinazione delle entrate

finali stabilito dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1 del

decreto impugnato, il ricorso denuncia che, con provvedimento

amministrativo, venga in sostanza variata la base d'incidenza

dell'aliquota che segna il limite delle entrate depositabili presso le

aziende di credito: "con il risultato concreto di pervenire ad una

variazione dell'aliquota stessa in aperta violazione di quanto

stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 19 marzo

1982".

10. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, dato che

gli enti di cui si controverte erano già stati ricondotti nell'ambito

di applicazione dell'art. 40 della legge n. 119, in virtù del

precedente decreto presidenziale 8 agosto 1984. Né rileverebbe che sia

stato precedentemente proposto conflitto in relazione al decreto 5

marzo 1979: poiché la competenza che in quell'occasione la ricorrente

assumeva violata riguardava il diverso profilo dell'assoggettamento

dell'Ente acquedotti siciliani alle regole di contabilità introdotte

dall'art. 25 della legge n. 468 del 1978, non già la normativa

sull'utilizzazione delle disponibilità di cassa.

Inammissibili sarebbero anche i più specifici motivi di doglianza,

formulati dalla Sicilia in ordine al comma terzo dell'art. 1 dell'atto

impugnato, che ripeterebbe alla lettera quanto già previsto dall'art.

2, quarto comma, del d.l. n. 463 del 1983; come pure in ordine al comma

quarto dello stesso art. 1, che esclude determinate somme dal calcolo

delle disponibilità concorrenti a formare il limite del 6 % e "per

ciò non dà luogo ad alcuna invasione della sfera di competenza

regionale". Del pari, la censura che investe il terzo comma sarebbe

almeno in parte inammissibile, là dove tale disposto riproduce l'art.

2 del d. min. 31 luglio 1981; ma dovrebbe dirsi comunque infondata,

giacché il disposto stesso non costituirebbe espressione del potere di

variare la percentuale (di cui al comma ottavo del citato art. 40),

bensì del potere di stabilire le condizioni e modalità di

funzionamento dei conti (di cui al comma settimo del medesimo

articolo), in conformità della lettera e della ratio delle norme

primarie. Considerato in diritto :

1. - I cinque conflitti di attribuzione, promossi con i ricorsi

descritti in narrativa, riguardano una serie di provvedimenti statali

che hanno applicato ad enti pubblici dipendenti da varie Regioni

differenziate ed ordinarie (quali la Sicilia, la Toscana, la Lombardia,

il Friuli-Venezia Giulia) le disposizioni dettate dall'art. 25 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché dall'art. 40 della legge 30 marzo

1981, n. 119, e successive modificazioni. Comune è dunque il problema

se le competenze legislative ed amministrative, che le Regioni possono

esercitare nei riguardi degli enti predetti, siano state lese dagli

impugnati decreti, emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e

dai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, che hanno incluso gli

enti stessi fra quelli tenuti ad adeguarsi all'ordinamento statale di

contabilità e di bilancio ovvero a sottostare alle norme di tesoreria

introdotte dalla legge finanziaria per il 1981. Di conseguenza, i

relativi giudizi si prestano ad essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. - La Regione Sicilia impugna, anzitutto, il decreto del 5 marzo

1979, per mezzo del quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha

determinato - ad integrazione della tabella allegata alla legge n. 468

del 1978 - gli "enti pubblici non economici ai quali si applicano le

disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e

dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello

Stato"; e chiede specificamente che la Corte annulli tale atto, "per

quanto concerne l'indicazione dell'Ente acquedotti siciliani".

L'inserimento dell'E.A.S. accanto agli altri enti pubblici tenuti

ad osservare l'art. 25 della legge n. 468 comporterebbe, infatti,

l'invasione d'una sfera di competenza regionale "esclusiva", passata

alla Sicilia per effetto delle norme sul trasferimento delle funzioni

amministrative statali in tema di opere e di acque pubbliche (d.P.R. 1

luglio 1977, n. 683): in conseguente violazione degli artt. 14, 20 e 43

dello Statuto speciale.

La potestà organizzatoria dell'E.A.S., spettante in tal senso alla

Sicilia, non lascerebbe spazio - in altri termini - ad atti statali

incidenti sulla contabilità dell'ente stesso; tanto più che il

modello dovrebbe in tal senso consistere, se mai, nella contabilità

della Regione anziché nella contabilità di Stato.

Posto in questi termini il problema, diviene indispensabile

affrontare il quesito - cui la difesa regionale e l'Avvocatura dello

Stato rispondono in modo antitetico - se le funzioni relative all'Ente

acquedotti siciliani, compreso il potere di definirne l'ordinamento e

dunque le norme di contabilità, siano state o meno attribuite alla

Sicilia. Originariamente, in vero, la legge 19 gennaio 1942, n. 24,

istitutiva dell'E.A.S., lo collocava alle dipendenze del Ministero dei

lavori pubblici, oltre che sottoporlo alla vigilanza del Ministero

delle finanze, quanto alla "gestione finanziaria" (cfr. l'art. 2 l.

cit.). Su questa base, per più di un trentennio fu dunque lo Stato a

curare il finanziamento della costruzione, del completamento e della

sistemazione degli acquedotti siciliani e delle connesse opere

igieniche: come già risultava dal d. lg. 17 aprile 1948, n. 774, che

nel secondo comma dell'art. 2 conteneva soltanto la generica previsione

di "intese da prendersi con la Regione siciliana, circa la scelta delle

opere da finanziare". Coerentemente, nella tabella allegata alla legge

20 marzo 1975, n. 70, è stato quindi incluso - accanto ad una serie di

altri enti di carattere nazionale - anche l'Ente acquedotti siciliani;

ed alla tabella in questione hanno fatto esplicito richiamo le premesse

dell'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

marzo 1979, quale punto di riferimento per l'individuazione degli

organismi tenuti ad osservare l'art. 25 della legge n. 468 del 1978.

Tuttavia, l'ultima "concessione di contributi straordinari" a

favore dell'Ente acquedotti siciliani è stata effettuata dalla legge

statale 25 maggio 1978, n. 229, con il solo intento di ripianarne i

disavanzi di bilancio "alla data del 31 dicembre 1976" (cfr. l'art. 2

l. cit.). Nel frattempo, infatti, erano entrate in vigore le nuove

norme di attuazione statutaria dettate dal d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683

(a modificazione ed integrazione del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878),

per cui la Sicilia ha potuto esercitare tutte le attribuzioni degli

organi centrali e periferici dello Stato in tema di lavori pubblici

(ivi compresi gli enti "operanti esclusivamente in Sicilia"),

"eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente

nazionale": fra le quali, per altro, non figurano gli acquedotti

infraregionali (cfr. gli artt. 1, primo comma, 3 e 5 d.P.R. cit.). A

confermare l'avvenuto trasferimento delle funzioni in esame concorre,

del resto, la legge siciliana 14 settembre 1979, n. 212, in base alla

quale la Regione ha disciplinato - fra l'altro - l'ordinamento

dell'Ente acquedotti, accanto a vari altri istituti da essa dipendenti;

ed a ciò si aggiungono le leggi regionali 9 agosto 1980, n. 81, 6

maggio 1981, n. 92, 2 agosto 1982, n. 81, 21 agosto 1984, n. 59, tutte

contenenti disposizioni finanziarie in favore dell'E.A.S..

Di qui discende che, in vista del riparto fra le competenze statali

e regionali, l'atto impugnato non dispone più del necessario

fondamento giustificativo. "Enti ed organismi dipendenti dalla Regione"

vanno "pacificamente esclusi" - come la Corte ha rilevato nella

sentenza n. 299 del 1984, sia pure con riguardo alle Amministrazioni

regionali di diritto comune "dalla sfera di applicazione dell'art. 25

della... legge n. 468 del 1978". E dunque dev'esser dichiarato che non

spetta al Presidente del Consiglio dei ministri includere l'Ente

acquedotti siciliani fra quelli tenuti ad adeguarsi all'ordinamento

statale di contabilità e di bilancio, con il conseguente annullamento

- in parte qua - del decreto 5 marzo 1979.

3. - Le Regioni Toscana e Lombardia richiedono, a loro volta,

l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2

luglio 1983, nella parte in cui si sono inclusi vari tipi di enti

dipendenti dalle Regioni medesime (quali le Aziende autonome di cura,

soggiorno e turismo, gli Enti provinciali per il turismo, gli Enti

regionali di sviluppo agricolo in Toscana ed in Lombardia, i rispettivi

Istituti zooprofilattici sperimentali, gli Istituti autonomi case

popolari, l'Ente autonomo fiera mostra mercato nazionale

dell'artigianato di Firenze, l'Istituto sperimentale per lo studio e la

difesa del suolo di Firenze, il Consorzio canale Milano-Cremona-Po) fra

quelli soggetti alle prescrizioni dell'art. 25 della legge n. 468 del

1978, come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 maggio 1983, n. 176 (e

poi dall'art. 12 del d.l. 11 luglio 1983, n. 317). Nella prospettiva

delle ricorrenti, il citato art. 25 non dovrebbe e non potrebbe venire

applicato - al di là dei suoi testuali disposti - né alle Regioni né

agli enti che da queste dipendono: sia perché la potestà legislativa

sarebbe in tal campo riservata alle leggi regionali di ordinamento e di

contabilità, in virtù degli artt. 117 e 119 della Costituzione; sia

perché la legge-quadro 19 maggio 1976, n. 335, avrebbe comunque

confermato in modo espresso tale competenza, mediante le disposizioni

dell'art. 11, che attribuiscono appunto allo Statuto ed alla

conseguente legislazione locale (come quella stabilita dagli artt. 152

ss. della legge toscana n. 28 del 1977) la disciplina dei bilanci degli

enti dipendenti, alla stregua del modello rappresentato dal bilancio

regionale.

All'esame del merito dei due regolamenti di competenza l'Avvocatura

dello Stato eccepisce, però, che entrambi i ricorsi sarebbero divenuti

inammissibili, per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo,

giacché i decreti- legge n. 176 e n. 317 del 1983 non sono stati

tempestivamente convertiti (anche se l'Avvocatura riconosce che,

successivamente, la legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, ha disposto che "restano

validi gli atti ed i provvedimenti adottati" in applicazione dei

decreti predetti); in secondo luogo, giacché il Presidente del

Consiglio dei ministri, con decreto del 3 novembre 1983 (attuativo

dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 463), ha integralmente

rideterminato l'elenco dei destinatari dell'art. 25 della legge n. 468,

senza più ricomprendervi la generalità degli enti indicati dalle

ricorrenti.

Nella sua sostanza, la seconda di tale eccezioni dev'essere

accolta. In effetti la descritta successione di decreti-legge e di

provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri ha finito per

determinare una situazione del tutto peculiare: già messa in analitica

evidenza da questa Corte, con la ricordata decisione n. 299 del 1984.

Mentre i decaduti decreti-legge n. 176 e n. 317 del 1983, innovando

rispetto all'art. 25 della legge n. 468, prevedevano che fossero tenuti

ad osservarne le disposizioni "gli organismi e gli enti anche di natura

economica a carattere nazionale e regionale", il distinto accenno agli

enti nazionali e regionali è stato invece espunto dal testo

dell'ultimo decreto della serie, recante il n. 463 del 1983 e poi

convertito nella legge n. 638 del medesimo anno. Corrispondentemente,

dunque, al Presidente del Consiglio dei ministri non è più spettato

includere nell'elenco enti od organismi come quelli dipendenti dalle

Regioni; ed il Presidente stesso ne ha subito tenuto conto, depennando

quasi tutte le istituzioni cui si riferiscono i conflitti in

discussione.

Piuttosto che l'inammissibilità dei due ricorsi, va dunque

dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che

il sopravvenuto decreto presidenziale del 3 novembre 1983 comporta il

riconoscimento delle attribuzioni già contestate. Né osta il fatto

che il Consorzio canale Milano-Cremona-Po e l'Istituto sperimentale per

lo studio e la difesa del suolo di Firenze continuano ad essere

coinvolti da quest'ultimo provvedimento. Di tali enti, infatti, i

ricorsi e le successive deduzioni non adducono altro che il nome, senza

offrire alcuna dimostrazione della loro dipendenza dalle rispettive

Regioni e senza nemmeno fare intendere in quali materie di competenza

regionale propria essi sarebbero operanti, ai sensi dell'art. 117 Cost.

e dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977: il che non basta a

concretare un regolamento di competenza, su cui la Corte sia tenuta a

pronunciarsi.

4. - Diversamente dai detti decreti presidenziali del 5 marzo 1979,

del 2 luglio e del 3 novembre 1983, che si limitano a considerare gli

enti e gli organismi da sottoporre alle disposizioni dell'art. 25 della

legge n. 468, il decreto emesso l'8 agosto 1984 dal Presidente del

Consiglio dei ministri contiene una congiunta rideterminazione degli

organismi ed enti tenuti ad osservare tanto il citato art. 25, quanto

l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni

ed integrazioni. Sotto entrambi i profili, tale provvedimento è

peraltro impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in

cui esso concerne una serie di enti che si assumono dipendere

dall'Amministrazione ricorrente: quali le Camere di commercio, gli

Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno

e turismo, l'Ente zona industriale di Trieste. Nei medesimi termini la

Regione impugna inoltre i conseguenti decreti del Ministro del tesoro e

del Ministro dei lavori pubblici, entrambi datati 10 agosto 1984; ma la

legittimità degli atti in questione viene altresì contestata, poiché

essi non escludono il Friuli-Venezia Giulia dal novero degli enti ai

quali si applica l'art. 40 della legge n. 119.

Circa il decreto presidenziale dell'8 agosto, l'impugnativa

dev'essere, però, distintamente valutata dalla Corte, secondo che essa

riguardi l'applicazione dell'art. 25 della legge n. 468 o dell'art. 40

della legge n. 119. Nel primo senso, s'impongono le stesse conclusioni

già raggiunte per il decreto del 5 marzo 1979, nella parte relativa

all'Ente acquedotti siciliani. Siano o meno "dipendenti" dalla Regione,

anche le Camere di commercio rientrano infatti nella competenza

ordinamentale del Friuli-Venezia Giulia (si veda in proposito la sent.

n. 65 del 1982); e non diverso si rivela il caso degli Istituti

autonomi case popolari (dati l'art. 5 n. 18 dello Statuto speciale e

gli artt. 22 ss. del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e successive

modificazioni), delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (in

base all'art. 4 n. 10 dello Statuto ed agli artt. 15 e ss. del d.P.R.

n. 1116 cit. e successive modificazioni), nonché dell'Ente zona

industriale di Trieste (di cui all'art. 20, secondo comma, del d.P.R.

25 novembre 1975, n. 902).

Nel secondo senso, viceversa, va ricordato che anche le Regioni a

statuto speciale sono tenute ad osservare l'art. 40 della legge n. 119

del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare

riguardo al primo comma dell'articolo stesso (come questa Corte ha già

messo in luce, nella sentenza n. 162 del 1982 e poi nelle sentenze nn.

242- 243 del presente anno). Cade con ciò la premessa del ricorso

regionale in esame; e diviene senz'altro insostenibile che gli enti

dipendenti dal Friuli-Venezia Giulia (o sottoposti alla potestà

legislativa regionale, per ciò che attiene al loro ordinamento)

debbano disporre di un trattamento diverso e privilegiato rispetto a

quello spettante alla Regione medesima. Dal che discende l'infondatezza

del ricorso, sia per quanto concerne questa parte del decreto

presidenziale 8 agosto 1984, sia relativamente agli impugnati decreti

ministeriali, che la stessa ricorrente considera meramente

"conseguenziali".

5. - Da ultimo, va ancora esaminato il ricorso con cui la Regione

siciliana ha impugnato il predetto decreto 10 agosto 1984 del Ministro

del tesoro (contenente "Modificazioni ed integrazioni alla normativa

stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981,

ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119"). Più

precisamente, vanno valutati i due ordini di motivi in base ai quali la

Sicilia richiede il parziale annullamento di tale atto: primo, che non

spetterebbe allo Stato ricomprendere, nell'elenco degli organismi e

degli enti tenuti ad osservare il citato art. 40, anche l'Ente

acquedotti siciliani, gli Istituti autonomi case popolari, l'Ente

regionale di sviluppo agricolo, le Aziende autonome di cura, soggiorno

e turismo, gli Enti provinciali per il turismo della Regione; secondo,

che sarebbe comunque lesivo della riserva di legge, costituzionalmente

imposta in materia, il "metodo di determinazione delle entrate finali",

risultante dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1 del

provvedimento in questione.

Quanto al primo motivo, tuttavia, esso si palesa inammissibile per

le ragioni indicate dall'Avvocatura dello Stato. L'elenco degli

organismi e degli enti cui si applicano le disposizioni dell'art. 40

della legge n. 119 non è determinato, infatti, dal decreto

ministeriale impugnato, bensì dal decreto 8 agosto 1984 del Presidente

del Consiglio dei ministri, avverso il quale la Sicilia non ha

sollevato alcun conflitto di attribuzione; e il decreto ministeriale

del 10 agosto - come si desume dalle sue premesse - è per questo verso

fedelmente attuativo del previo decreto presidenziale.

A sua volta, il secondo complesso di motivi è in parte

inammissibile, in parte infondato. L'art. 1, secondo comma, del decreto

in discussione non fa che riprendere - alla lettera - l'art. 21, quarto

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella

legge 11 novembre 1983, n. 638); sicché non ha senso censurarlo per

violazione della riserva di legge di cui al primo comma dell'art. 119

Cost.. L'art. 1, quarto comma, dispone che "i titoli ed i depositi

concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione

per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi

pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non

vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del sei per

cento"; sicché non si comprende in che consistano le doglianze della

Regione, né il ricorso provvede in alcun modo a motivarle. L'art. 1,

terzo comma, nella parte concernente i "titoli di Stato e non", è

fedelmente ripetitivo dell'art. 2 del decreto 30 luglio 1981 dello

stesso Ministro del tesoro: come questa Corte ha già messo in luce,

nella sentenza n. 244 del presente anno.

Residua il terzo comma dell'art. 1, nella parte riguardante i

"mandati in corso non ancora pagati". Ma valgono in tal senso le stesse

conclusioni di infondatezza, già raggiunte in proposito - sia pure con

riguardo ad altri decreti del Ministro del tesoro - dalla citata

sentenza n. 244/1985.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente acquedotti

siciliani (E.A.S.) fra gli enti pubblici non economici ai quali si

applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della

contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di

cassa dello Stato: e, di conseguenza, annulla in questa parte il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979 (n. 14

registro ricorsi 1979);

2) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorsi per

conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana e Lombardia in

relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio

1983, nelle parti riguardanti gli enti dipendenti dalle Regioni

medesime (nn. 24-25 registro ricorsi 1983);

3) dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente zona

industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi

case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli

enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5

agosto 1978, n. 468; e, di conseguenza, annulla in queste parti il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1984 (n. 44

registro ricorsi 1984);

4) dichiara che spetta allo Stato includere l'Ente zona industriale

di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case

popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti

nella Regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli enti ai

quali si applicano le disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo

1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni (n. 44

registro ricorsi 1984);

5) dichiara che spetta allo Stato computare i "mandati in corso non

ancora pagati", ai fini del calcolo delle disponibilità depositabili

dalla Regione siciliana presso le aziende di credito incaricate del

servizio di tesoreria (n. 45 registro ricorsi 1984);

6) dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso per

conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione siciliana in

relazione al decreto del tesoro 10 agosto 1984 (n. 45 registro ricorsi

1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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