Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86,

ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 47 (Istituzione del

Comitato regionale dei prezzi), promosso con ordinanza emessa il 12

febbraio 1976 dalla Corte costituzionale, nel procedimento relativo al

conflitto di attribuzione n. 13/75 vertente tra il Presidente del

Consiglio dei ministri e la Regione siciliana, iscritta al n. 203 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana, nonché

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

udito l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana e il vice

Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto

legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con legge

regionale 6 dicembre 1948, n. 47, provvedeva alla ricostituzione del

Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi

nell'ambito della Regione siciliana, con decreto 25 novembre 1974, n.

152/A.

Avverso tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri

proponeva ricorso a questa Corte per regolamento di competenza,

assumendo che la disciplina dei prezzi non è materia di competenza

regionale, bensì esclusivamente statale, riguardante la "tutela ed il

perseguimento d'interessi nazionali" ed opponendo che la legge

regionale, in base alla quale il decreto impugnato era stato emanato,

sarebbe stata abrogata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R.

1182 del 1949 e, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata, in via

incidentale, costituzionalmente illegittima.

In conseguenza, con tale ricorso, si chiedeva che previa

sospensione della sua esecuzione, l'impugnato decreto venisse

annullato.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il

cui patrocinio eccepiva: che doveva escludersi l'abrogazione sia

espressa, sia tacita del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947,

n. 86, e relativa legge di ratifica, per effetto delle norme di

attuazione dello Statuto speciale, in materia di industria e commercio,

adottate con il d.P.R. n. 1182 del 1949; che la disciplina dei prezzi

rientra nella materia dell'industria e commercio per la quale la

Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale, ha

competenza legislativa esclusiva e che, quindi, non sussisteva la

dedotta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 47 del

1948; che non sussistevano le gravi ragioni che potessero giustificare

la richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato.

Questa Corte, con ordinanza n. 122 del 1975, respingeva la domanda

di sospensione dell'esecuzione.

Venuto, poi, alla sua cognizione, per la decisione nel merito, il

ricorso con il quale era stato sollevato il conflitto di attribuzione,

la Corte, con altra ordinanza n. 38 in data 19 febbraio 1976, dopo

avere escluso l'abrogazione della legge regionale n. 47 del 1948, per

effetto delle norme di attuazione di cui al sopra citato d.P.R. n. 1182

del 1949, sollevava davanti a se stessa questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto

speciale della Regione siciliana, del decreto legislativo regionale 15

ottobre 1947, n. 86, e della relativa legge di ratifica 6 dicembre

1948, n. 47.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione di legittimità

costituzionale, come sopra sollevata, viene ora alla cognizione.

Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che, con l'atto d'intervento, attraverso una accurata analisi

della legislazione statale in materia di coordinamento e disciplina dei

prezzi, giunge alla conclusione che tale legislazione non lasci alcun

margine per un'eventuale competenza regionale in tale materia ed, in

particolare, che tale competenza possa trovare fondamento negli artt.

14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, concludendo, in conseguenza,

con la richiesta di dichiarazione della piena fondatezza della

questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte.

Anche il Presidente della Regione siciliana si è costituito nel

presente giudizio ed il suo patrocinio sia con l'atto di costituzione,

sia con un'ampia memoria illustrativa, depositata il 28 ottobre 1976,

conclude chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

A sostegno di tale richiesta si deduce, in sostanza, quanto segue:

a) secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenza numero 124 del

1975) i limiti della potestà legislativa attribuita alla Regione

siciliana dall'art. 14 dello Statuto speciale debbono essere ricavati

dal contenuto obbiettivo della norma regionale, ossia, dalla materia

regolata. Il coordinamento e la disciplina dei prezzi incide non

soltanto nella materia dell'industria e commercio, ma anche in quella

"dell'agricoltura e foreste" ed in quella "dell'incremento della

produzione agricola ed industriale, della valorizzazione,

distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle

attività commerciali" materie tutte rientranti nella potestà

legislativa attribuita alla Regione, come risulta dalle lettere a, d ed

e dell'art. 14 dello Statuto speciale.

b) Le esigenze del decentramento che hanno indotto il legislatore

nazionale ad attribuire ai Comitati provinciali, presieduti dai

prefetti, le stesse funzioni, a raggio provinciale, attribuite al

Comitato interministeriale, a raggio nazionale, giustificano,

evidentemente, anche la intermedia funzione a raggio regionale che

forma oggetto della legge impugnata, senza urtare contro quelle

esigenze esclusivamente nazionali che costituiscono, in sostanza, il

motivo essenziale su cui poggia l'impugnativa del Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte, come è stato esposto in narrativa, è chiamata a

decidere se il decreto legislativo del Presidente della Regione

siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, e la relativa legge regionale di

ratifica 6 dicembre 1948, n. 47, che istituiscono un Comitato regionale

per il coordinamento dei prezzi nell'ambito della Regione siciliana,

siano in contrasto con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale

siciliano, per essere stati emanati in materia non attribuita alla

competenza regionale.

2. - La tesi fondamentale prospettata dall'Avvocatura dello Stato

per sostenere che la materia del coordinamento e della disciplina dei

prezzi è di esclusiva competenza statale, trova piena conferma non

soltanto nella legislazione nazionale vigente allorché vennero emanati

il decreto legislativo regionale n. 86 del 1947 e la legge di ratifica

n. 47 del 1948, ma anche nella ulteriore legislazione nazionale che ha

dato alla materia un significativo ampliamento, dal quale maggiormente

emerge la preminente natura di interesse nazionale.

Intanto, se l'iniziale ripartizione dei compiti tra Comitato

interministeriale e Comitati provinciali, presieduti dai prefetti,

risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.

347, che li aveva istituiti, non esistendo allora neppure regioni a

statuto speciale, non poteva avere rilevanza, molto significativo è il

fatto che i successivi provvedimenti legislativi ed in particolare il

decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (emanato cioè quando la

Regione siciliana era stata costituita ed il relativo Statuto speciale

era stato approvato con legge costituzionale), continua a parlare di

Comitato interministeriale e di Comitati provinciali, senza alcun cenno

ad intermedi Comitati regionali.

Ma che questa omissione non sia accidentale ma voluta, risulta in

modo evidente dalla natura delle attribuzioni e dei poteri conferiti a

detti Comitati.

Si è voluto sostanzialmente assicurare un penetrante e globale

intervento dello Stato, la cui importanza è posta in evidenza dal

fatto che il Comitato interministeriale ha sede presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri ed è presieduto dal Capo del Governo.

Più di recente, con la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che ha

istituito il C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione

economica) e con il d.P.R. 30 marzo 1968, numero 626, che ha riordinato

le attribuzioni e la composizione dei Comitati dei Ministri aventi

competenza in materia economica e finanziaria, si è completato (con

opportuno coordinamento con le attribuzioni del C.I.P.) il quadro di un

insieme di potestà centralizzate riguardanti non soltanto il

coordinamento e la disciplina dei prezzi, ma, in genere, tutto il

settore dell'attività economica e finanziaria dello Stato, al fine

evidente della tutela di interessi quali la stabilità monetaria, la

difesa dei salari e dei redditi fissi, gli investimenti, gli scambi con

l'estero.

Tali interessi hanno evidente e preminente carattere nazionale e,

di conseguenza, i provvedimenti predisposti al loro perseguimento

postulano, necessariamente, una correlativa operatività su piano

nazionale in tempi e modi uguali su tutto il territorio della

Repubblica.

Ne consegue che deve escludersi in materia una qualsiasi competenza

regionale.

Al riguardo è da rilevare che il patrocinio della Regione, con la

memoria riassunta in narrativa, constatato che questa Corte, nel

sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto

legislativo regionale n. 86 del 1947 e della relativa legge di ratifica

n. 47 del 1948, ha implicitamente escluso che la Regione potesse

emanarli in forza della competenza esclusiva in materia di industria e

commercio attribuitale dalla lettera d) dell'art. 14 dello Statuto

speciale, ha eccepito che, invece, la Regione stessa si fosse avvalsa

della potestà derivatale dal combinato disposto di detta lettera d)

con le lettere a) ed e) dello stesso art. 14, che le conferiscono

competenza legislativa esclusiva, rispettivamente, anche in materia di

agricoltura e foreste ed in materia di incremento della produzione

agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei

prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali.

Ma, date le caratteristiche sopra messe in rilievo della materia

del coordinamento e della disciplina dei prezzi, risulta in modo

evidente che anche sotto il profilo delle potestà conferite dalle

lettere a) ed e) del ripetuto art. 14 dello Statuto speciale, sia

considerato separatamente, sia in concorso fra di loro e con la

potestà di cui alla lettera d), restano sempre ferme quelle esigenze

di preminente interesse nazionale e di uniforme disciplina per tutto il

territorio della Repubblica che impongono l'attribuzione di quella

materia all'esclusiva competenza statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo

del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86 (recante

"Istituzione del Comitato regionale dei prezzi"), ratificato dalla

legge regionale siciliana 6 dicembre 1948, n. 47 (Ratifica del decreto

del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86,

riguardante l'istituzione del Comitato regionale dei prezzi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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