Corte costituzionale

Sentenza n. 245/2001

Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15

settembre 1998, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Caltanissetta, notificato il 3 luglio 2000, depositato

in cancelleria il 26 settembre 2000 ed iscritto al n. 43 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato

Vittorio Sgarbi, il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000,

ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione

- adottata il 15 settembre 1998 - con la quale era stata approvata la

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare

che i fatti, per i quali il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato

querela, - in data 26 ottobre 1995 - nei riguardi del suddetto

deputato, riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio

delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

In ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato

l'adozione del provvedimento impugnato, il ricorso espone che, con

atto del 26 ottobre 1995, il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, aveva

presentato querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso

con il mezzo della stampa, nei riguardi del deputato Sgarbi, il

quale, in data 26 luglio 1995, come conduttore della trasmissione

televisiva "Fatti e misfatti", trasmessa dall'emittente televisiva

"Italia 1", aveva gravemente offeso la sua reputazione con la

seguente affermazione: "la situazione dei pentiti mette grande paura

in uomini come ... e Caselli ..., evidenzia la ridicolaggine della

loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti

... loro in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la

lotta politica con una questione giudiziaria ... non è Andreotti che

aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i

pentiti".

Instauratosi il procedimento a seguito della querela, nel corso

della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi eccepiva

l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, dell Costituzione ed il

giudice per le indagini preliminari sospendeva il procedimento, ai

sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della

Costituzione), allora vigente, disponendo la trasmissione di copia

degli atti alla Camera dei deputati, che adottava l'impugnata

deliberazione, a seguito della quale il pubblico ministero formulava

richiesta di archiviazione, mentre il querelante parte offesa si

opponeva.

Il giudice per le indagini preliminari - dopo avere rilevato

l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, in quanto essa

prospettava solo la richiesta di elevazione di conflitto fra poteri

dello Stato, - si è ritenuto legittimato a sollevare il conflitto

quale organo competente a dichiarare, nell'ambito delle funzioni

esercitate, la volontà del potere di appartenenza, ed ha sostenuto

che la deliberazione della Camera inibirebbe l'esercizio delle sue

funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la definitiva

archiviazione del procedimento contro il deputato.

Secondo il ricorrente, la deliberazione della Camera sarebbe

espressione di un'erronea valutazione dei presupposti di operatività

della garanzia costituzionale del primo comma dell'art. 68 Cost, e di

un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla ricorrenza

dei presupposti di applicabilità di tale norma, onde ne sarebbe

conseguita una menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

n. 218 del 19 giugno 2000 di questa Corte.

L'autorità giudiziaria ricorrente ha provveduto a notificare

alla Camera dei deputati il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità

in data 3 luglio 2000, osservando il termine indicato in

quest'ultima. Ha, quindi, provveduto a depositare tali atti con la

prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte

costituzionale in data 26 settembre 2000.

3. - La Camera dei deputati si è tempestivamente costituita,

svolgendo difese sul merito del conflitto e, successivamente,

nell'imminenza della camera di consiglio, ha depositato - in data 21

marzo 2001 - memoria integrativa, nella quale ha eccepito

l'improcedibilità del giudizio per il tardivo deposito del ricorso e

dell'ordinanza dichiarativa di ammissibilità da parte del

ricorrente. Considerato in diritto

1. - È stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato, da parte del giudice per le indagini preliminari presso

il tribunale di Caltanissetta, nei confronti della Camera dei

deputati, in ordine alla deliberazione con cui la Camera ha ritenuto

che le opinioni, per l'espressione delle quali il deputato Vittorio

Sgarbi è sottoposto a procedimento penale a seguito di presentazione

di querela per il delitto di diffamazione aggravata commesso con il

mezzo della stampa, costituiscono esercizio delle funzioni di

parlamentare e sono quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione. Secondo il giudice ricorrente, la

deliberazione della Camera sarebbe viziata dall'erronea valutazione

dei presupposti di operatività della garanzia costituzionale,

rivelando un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla

ricorrenza dei presupposti per la sua applicabilità, e così avrebbe

menomato la sfera di attribuzioni dell 'autorità giudiziaria.

2. - Preliminarmente, va rilevata l'improcedibilità del

giudizio, eccepita dalla Camera dei deputati nella memoria

integrativa.

Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due

fasi, rimesse entrambe all'iniziativa della parte interessata. Nella

specie, esauritasi la prima fase, relativa alla sommaria delibazione

dell'ammissibilità del giudizio, l'iniziativa dell'autorità

giudiziaria ricorrente si è articolata in modo intempestivo: essa,

infatti - dopo aver provveduto (a norma dell'art. 37, quarto comma,

della legge n. 87 del 1953, richiamato dall'art. 26, quarto comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale) alla tempestiva notifica, in data 3 luglio 2000, del

ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto - ha

eseguito il deposito di tali atti, con la prova dell'avvenuta

notificazione, soltanto il successivo 26 settembre e, quindi, quando

era da tempo decorso il termine di venti giorni dall'ultima (ed in

questo caso unica) notificazione, previsto dal terzo comma del citato

art. 26.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,

l'osservanza di questo termine, attesa l'autonomia delle due fasi del

giudizio per conflitto di attribuzione e la sussistenza rispetto ad

entrambe dell'iniziativa di parte, costituisce un adempimento

necessario per l'apertura della seconda fase, relativa alla decisione

sul merito delconflitto.

Conseguentemente, il suddetto termine è da ritenere di natura

perentoria (cfr., ex multis, sentenze numeri 203 e 50 del 1999) e la

sua inosservanza determina il difetto di un adempimento necessario

per il prosieguo delgiudizio.

Non avendo l'autorità giudiziaria ricorrente rispettato il

termine, il presente giudizio per conflitto deve, dunque, essere

dichiarato improcedibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Caltanissetta nei confronti della

Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.

ECLI:IT:COST:2001:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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