Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 12 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 20

dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

7 ottobre 1991, recante (Norme transitorie per il contenimento dei

consumi energetici) ed iscritto al n. 51 del registro conflitti 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre

1991, recante norme transitorie per il contenimento dei consumi

energetici, assumendo la violazione di diversi parametri statutari

(artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3,

8, 9 e 10; 10; 12; 13; 14; 16, primo comma; 104 e 107 dello Statuto;

norme di attuazione recate dai d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e 26 marzo

1977 n. 235; nonché leggi 30 novembre 1988 n. 386 e 21 aprile 1983

n. 127) e la invasione di proprie competenze, oltreché la violazione

del principio di legalità e di leale collaborazione.

1.2. - Ricorda la ricorrente di avere, con autonomo ricorso,

sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale

di varie norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sull'attuazione del

piano energetico nazionale, ritenute lesive di competenze

provinciali, tra le quali l'art. 4, quarto comma, che prevede

l'emanazione di un regolamento governativo, secondo un'articolata

procedura, in tema di contenimento dei consumi energetici con

particolare riguardo alla determinazione delle zone climatiche, alla

durata giornaliera di attivazione e ai periodi di accensione degli

impianti termici, alla temperatura massima durante il funzionamento

degli impianti, ed altro.

Il provvedimento ministeriale ora impugnato, che è stato adottato

ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della indicata legge n. 10, è

espressamente giustificato sia con la considerazione che non è stato

ancora emanato il regolamento governativo previsto dal quarto comma

dell'art. 4 cit., sia in quanto reca disposizioni "transitorie" per

l'esercizio degli impianti di riscaldamento nella stagione 1991-92 ed

ai fini della "conservazione dell'ambiente nelle aree urbane".

Esso, ove ritenuto applicabile anche nel territorio provinciale,

sarebbe, ad avviso della ricorrente, lesivo di proprie attribuzioni

costituzionali per le stesse ragioni poste a fondamento del ricorso

in via principale; essendo quindi la soluzione del presente conflitto

strettamente dipendente dalla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, quarto comma, cit. qualora quest'ultima

venisse accolta, è evidente che, non potendo lo Stato emanare il

decreto presidenziale di cui al quarto comma dell'art. 4 vincolante

anche per la Provincia di Bolzano, a maggior ragione non potrebbe

essere emanata una disciplina siffatta con un semplice decreto

ministeriale, come quello previsto dal sesto comma del medesimo art.

4.

1.3. - Sotto altro profilo, e nella ipotesi in cui fosse

dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, quarto comma, della legge, la Provincia ricorrente

denuncia il provvedimento ministeriale impugnato in quanto privo di

fondamento legale, dal momento che il Ministro dell'industria non è

dalla legge abilitato ad emanare un decreto in sostituzione (anche se

provvisoria) del regolamento governativo di cui al quarto comma dello

stesso art.4, bensì ha soltanto il potere di proporre al Consiglio

dei ministri l'adozione del regolamento. Né può ritenersi che gli

addotti motivi di "necessità ed urgenza" giustifichino l'emanazione

del decreto ministeriale, perché una simile interpretazione non

trova il suo fondamento in nessuna norma della legge n. 10. Nemmeno

il riferimento all'esigenza di conservazione dell'ambiente nelle aree

urbane appare conferente, perché il Ministro dell'industria non ha

alcun potere al riguardo, spettando eventualmente questo al Ministro

dell'ambiente o a quello della sanità.

1.4. - Da ultimo e sotto un ulteriore profilo, il provvedimento

impugnato sarebbe comunque illegittimo, sia perché il sesto comma

dell'art. 4 impone che siano previamente "sentiti i ministri

interessati", cosa che nella specie non è avvenuta, e sia perché,

anche ammesso che il Ministro dell'industria possa adottare il

decreto in questione, incidendo questo in materie di competenza

provinciale, si sarebbe dovuta consultare la Provincia autonoma prima

della sua emanazione, in virtù del principio di leale collaborazione

e tenendo anche conto che tale consultazione è prevista dal quarto

comma del ricordato art. 4, in sede di adozione del regolamento

governativo.

1.5. - La ricorrente chiede quindi il parziale annullamento del

decreto ministeriale impugnato.

2. - Non si è costituito in giudizio il Presidente del consiglio

dei ministri, nonostante regolare notifica del ricorso.

3. - In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano

ha presentato una memoria nella quale ribadisce le censure svolte

nell'atto introduttivo del giudizio, ulteriormente avvalorate, a suo

avviso, dalla intervenuta decisione di questa Corte n. 483 del 1991

con la quale sono state decise le questioni di legittimità

costituzionale proposte in via principale avverso talune disposizioni

della ricordata legge n. 10 del 1991. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.m. 7

ottobre 1991 (G.U., suppl. ord. n. 241 del 14 ottobre 1991), con il

quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha

dettato "norme transitorie per il contenimento dei consumi

energetici", che, ad avviso della ricorrente, sarebbero lesive di

proprie competenze statutariamente garantite e prive di fondamento

legislativo.

Si sostiene in particolare nel ricorso che le norme attributive di

competenze provinciali (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20,

21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9 e 10; 10; 12; 13; 14; 16, primo comma;

104 e 107 dello Statuto; norme di attuazione recate dai d.P.R. 22

marzo 1974 n. 381 e 26 marzo 1977 n. 235; nonché leggi 30 novembre

1988 n. 386 e 21 aprile 1983 n. 127), violate dal provvedimento

ministeriale ora impugnato, sarebbero le stesse già invocate dalla

Provincia di Bolzano nel ricorso a suo tempo proposto in via

principale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale (tra

gli altri, anche) dell'art. 4 della legge n. 10 del 1991 in materia

di consumi energetici, "su cui il decreto in questione assume di

essere fondato".

2. - Il ricorso è inammissibile.

Come si è già ricordato l'art. 4 della legge citata è stato

impugnato a suo tempo dalla ricorrente, con ricorso in via

principale, solo nei commi primo, terzo, quarto e quinto. Il quarto

comma, cui la Provincia autonoma fa riferimento nel ricorso avverso

il menzionato decreto ministeriale, dispone che con regolamento

adottato con decreto del Presidente della Repubblica siano "emanate

norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in

particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione

degli impianti termici, e i seguenti altri aspetti: determinazione

delle zone climatiche, durata giornaliera di attivazione nonché

periodi di accensione degli impianti termici", oltre a numerosi altri

oggetti non attinenti alla controversia.

Questa Corte, con sentenza n. 483 del 1991 (punti 6.1 e 6.2 del

Considerato in diritto), nel dichiarare non fondata la questione

(punto 7 del dispositivo) sollevata con il citato ricorso in via

principale, ha ritenuto che le disposizioni, contenute nei richiamati

commi dell'art. 4, non possono ritenersi invasive di competenze

provinciali, in quanto "esse si limitano a demandare a fonti

regolamentari l'adozione di un complesso di norme tecniche che

rispondono ad esigenze di carattere unitario per l'intero territorio

del Paese, in vista del perseguimento delle finalità, di rilievo

nazionale, inerenti al risparmio energetico". In detta sentenza si è

precisato che l'affidamento di "aspetti squisitamente tecnici" alla

regolamentazione dello Stato non è illegittimo, in quanto non

vengono coinvolti "scelte ed indirizzi di ordine politico-amministrativo", che sono propri dei soggetti di autonomia nelle

materie loro attribuite.

3. - Ciò premesso, va rilevato però che nella premessa del

decreto ministeriale oggetto del conflitto si afferma che - non

essendo stati ancora emanati i regolamenti governativi previsti da

numerose norme della legge n. 10 del 1991 e, in particolare, quello

indicato nel quarto comma dell'art. 4 - l'autorità centrale ha

provveduto, sulla base dell'art. 4, sesto comma, della legge, per la

stagione già iniziata all'epoca dell'emanazione del provvedimento,

con una normativa meramente transitoria, "ai fini del contenimento

dei consumi energetici per la stagione di riscaldamento 1991-92,

nonché ai fini della conservazione dell'ambiente nelle aree urbane".

Il provvedimento impugnato reca infatti le necessarie norme

tecniche per consentire l'esercizio degli impianti di riscaldamento,

facoltizzando peraltro, in un rapporto di collaborazione, i

presidenti delle giunte regionali o delle province autonome ad

aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio, sempre

limitatamente alla stagione ormai in corso.

Anche se la mancata emanazione del regolamento da approvarsi ai

sensi dell'art. 4, quarto comma, cit., è menzionata, come obbiettiva

circostanza, nelle premesse del decreto ministeriale impugnato,

tuttavia, come si è già rilevato, questo è stato emanato ai sensi

del sesto comma dell'art. 4 - del quale appare rispettoso, contenendo

"norme specifiche efficaci .. per periodi limitati, dirette ad

assicurare il contenimento dei consumi energetici" - di una norma

legislativa, cioè, che non ha formato oggetto, a differenza di

altre, a suo tempo, di impugnativa in via principale.

Non sussiste perciò il presupposto della censura della

ricorrente, circa la mancata osservanza del procedimento previsto per

l'emanazione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 4,

quarto comma, cit., trattandosi di un provvedimento emanato ai sensi

di altra norma (art. 4, sesto comma) che non prevede il medesimo

procedimento.

4. - Inammissibile è, poi, il motivo con il quale si deduce la

mancata osservanza del procedimento prescritto dall'art. 4, sesto

comma, per l'emanazione del decreto ministeriale, non essendo stati

"sentiti i ministri interessati". Osserva al riguardo la Corte che,

per potersi esperire il rimedio del conflitto di attribuzione da

parte di una regione o di una provincia autonoma, non è sufficiente

che il "cattivo esercizio" del potere si manifesti in mera

illegittimità dell'atto - sindacabile dal giudice amministrativo con

i mezzi ordinari di tutela giurisdizionale (sentt. nn. 1112 e 731 del

1988) - ma occorre anche che esso possa configurare una lesione o una

menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto

ricorrente (sentt. nn. 104 del 1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152 del

1986, 191 del 1976).

5. - Inammissibile è, infine, la censura con la quale, sotto

altro profilo, la ricorrente lamenta l'invasività di proprie

competenze, in quanto la legge provinciale 5 maggio 1987 n. 11

avrebbe già regolato lo specifico settore. Diversamente da quanto si

sostiene, detta legge non contiene norme concernenti la

determinazione delle zone climatiche nell'ambito del territorio

provinciale e l'orario di funzionamento degli impianti di

riscaldamento negli edifici, per cui la Provincia autonoma non può

vantare di aver già esercitato proprie funzioni nella materia, per

contestare il provvedimento ministeriale. Né d'altronde la

ricorrente ha indicato il parametro costituzionale o statutario

attributivo alle province autonome di competenze legislative in

ordine al funzionamento degli impianti di riscaldamento, la cui

disciplina, viceversa, per le implicazioni che essa comporta nel

settore dell'approvvigionamento energetico e per le caratteristiche

tecniche che la connotano, tali da essere necessariamente valutate in

un quadro di uniformità, è riservata all'autorità centrale.

Da ciò consegue che, con il provvedimento ministeriale impugnato,

lo Stato non ha invaso competenze costituzionalmente garantite alla

ricorrente, né ha sottratto l'oggetto disciplinato alla piena

disponibilità del legislatore provinciale, così menomandone le

attribuzioni, avendo viceversa esercitato competenze proprie

dell'ambito delle funzioni di cui è titolare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

7 ottobre 1991 (Norme transitorie per il contenimento dei consumi

energetici), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta

Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 20

maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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