Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 101r.d. 12/1941

citata

  • art. 105d.P.R. 916/1958
  • art. 107d.P.R. 916/1958

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

101, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, 2, primo comma,

del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, 1 della

legge 5 marzo 1951, n. 190, e 63, secondo comma, del d.P.R. 16

settembre 1958, n. 916, concernenti la disciplina delle assegnazioni di

magistrati per supplenze straordinarie, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1972 dal pretore di Pergine

Valsugana nel procedimento penale a carico di Moser Tullio, iscritta al

n. 276 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 22 giugno 1972 dal pretore di Pergine

Valsugana nel procedimento civile vertente tra Anzolin Luciano e Moser

Renzo, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Tullio Moser

e, successivamente, in altro giudizio civile tra Luciano Anzolin e

Renzo Moser, il pretore di Pergine Valsugana, con ordinanze di analogo

contenuto, emesse, rispettivamente, il 10 e 22 giugno 1972 - premesso

che esso giudice, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del

mandamento di Borgo Valsugana, era investito della cognizione dei

procedimenti indicati per effetto di decreto del Presidente della Corte

di appello di Trento, che ne aveva disposto l'assegnazione per

supplenza alla pretura di Pergine "per tre e due giorni consecutivi per

ogni turno di due settimane, per la durata di quattro mesi"; che tale

decreto era stato a sua volta preceduto da altri otto analoghi

provvedimenti che, per la durata di sei mesi ciascuno e senza soluzione

di continuità, avevano prorogato o rinnovato un iniziale decreto di

supplenza; che, pertanto, per effetto dei provvedimenti anzidetti, egli

era stato, in pratica, "assegnato o trasferito senza il suo consenso

alla pretura di Pergine" per la maggior parte del tempo lavorativo; che

tutto ciò era stato reso possibile dalla eccezionale ampiezza del

potere attribuito, in materia di supplenze, ai Presidenti delle Corti

di appello - ha sollevato di ufficio questione di legittimità degli

artt. 101, comma secondo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 2, comma

primo, del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232; 1 della legge 5 marzo 1951,

n. 190, e 63, comma secondo, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916,

contenenti, appunto, la disciplina delle assegnazioni di magistrati per

supplenze straordinarie: prospettandone il contrasto con gli artt. 105

e 107, comma secondo, della Costituzione, sulla competenza del

Consiglio superiore della magistratura in materia di trasferimenti od

assegnazioni dei magistrati e sulla inamovibilità degli stessi.

2. - Ha precisato il pretore di non ignorare che la questione così

formulata è già stata risolta in senso negativo con sentenza n. 173

del 26 novembre 1970 della Corte costituzionale: ne ha sollecitato,

però, il riesame in ragione della parziale diversità della sua

odierna prospettazione, venendo, ora, in contestazione non già la

legittimità della supplenza in sé - del potere, cioè, dei capi delle

Corti di far fronte a situazioni eccezionali mediante l'istituto della

supplenza - sibbene "le caratteristiche di siffatto potere che in base

alla predetta normativa appare illimitato ed insindacabile", così,

appunto, da consentire situazioni abnormi come quella nella specie

descritta.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è

costituita né è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale della disciplina

della assegnazione di magistrati per supplenze straordinarie (artt.

101, comma secondo, r.d. 1941, n. 12, 2, comma primo, d.l.1. 1945 n.

232, 1 legge 1951 n. 190 e 63, comma secondo, d.P.R. 1958 n. 916) in

riferimento ai precetti di cui agli artt. 105 e 107, comma secondo,

della Costituzione - quale sollevata con le ordinanze in epigrafe

indicate - è manifestamente infondata.

Trattasi, infatti, di questione già risolta con la decisione n.

173 del 26 novembre 1970 di questa Corte: che - nell'escludere

l'incostituzionalità delle norme impugnate - ha chiarito come i

provvedimenti di supplenza differiscano dai provvedimenti di

assegnazione o trasferimento, demandati alla competenza del Consiglio

superiore ex art. 105 della Costituzione, in ciò: che i primi,

diversamente dai secondi, "non incidono sullo stato giuridico dei

magistrati", onde "non essendo diretti a mutare stabilmente la funzione

o la sede del magistrato non possono essere condizionati neppure alla

prestazione del consenso da parte dell'interessato a garanzia

dell'inamovibilità", di cui all'art. 107 della Costituzione.

2. - Non sussiste, d'altra parte, neppure la novità di profili,

prospettata dal giudice a quo, relativamente alla "illimitatezza ed

insindacabilità del potere dei capi delle Corti nell'adozione dei

provvedimenti di supplenza".

Entrambi tali profili risultano, infatti, anche essi già esaminati

- ed implicitamente confutati - nella ricordata sentenza n. 173 del

1970.

In particolare, quanto alla "illimitatezza del potere" dei capi

delle Corti, valgono le considerazioni ivi svolte in ordine ai

"caratteri peculiari della urgenza, temporaneità e provvisorietà", da

cui devono essere in concreto assistiti i provvedimenti di supplenza.

Tali caratteri dell'atto - che devono risultare dalla relativa

motivazione - evidentemente, costituiscono il limite naturale e

coessenziale del potere, che nell'atto stesso si estrinseca.

Quanto, poi, alla dedotta "insindacabilità", questa resta superata

alla luce della considerazione - pur'essa già contenuta nella sentenza

n. 173 richiamata - che "l'esercizio del potere in merito alle

supplenze non rimane nel sistema esente da controlli, essendo,

comunque, imposta dall'art. 42 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la

comunicazione del provvedimento al Consiglio superiore della

magistratura".

Ed è appena il caso di precisare - trattandosi di concetto

implicito nel contesto del sistema anzidetto - che la comunicazione

indicata è, evidentemente, preordinata all'esercizio del potere di

annullamento, da parte del Consiglio, del provvedimento comunicato, ove

questo risulti illegittimo per mancata rispondenza ai requisiti innanzi

menzionati dell'"urgenza, provvisorietà e temporaneità".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 101, comma secondo, del r.d. 30 gennaio

1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), 2, comma primo, del decreto

legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, 1 della legge 5

marzo 1951, n. 190 e 63, comma secondo, del d.P.R. 16 settembre 1958,

n. 916, in riferimento agli artt. 105 e 107, comma secondo, della

Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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