Corte costituzionale

Sentenza n. 244/2001

Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito del decreto 23 giugno 1998 della Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -

emesso di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, relativo al trasferimento di dipendenti

dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente Parco

delle Madonie, promosso con ricorso della regione Siciliana,

notificato il 30 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 9

febbraio 1999 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1999.

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparone per la

regione Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione Siciliana, con ricorso notificato il 30 gennaio

1999 e depositato il 9 febbraio 1999, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri

ed ha chiesto l'annullamento del decreto emesso dal Dirigente

generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

della funzione pubblica - di concerto con il Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno

1998, con cui è stato disposto il trasferimento, ai sensi

dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163

(Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti

amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche

amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di

tre dipendenti dell'Ente Poste italiane (Farinella Lucia, Librizzi

Venera e Sanfratello Carmelo) nei ruoli del personale dell'Ente Parco

delle Madonie, presso il quale risultavano in posizione di comando.

Il ricorso si fonda sul rilievo, secondo cui il decreto impugnato

è stato emanato senza che in merito al trasferimento fosse stato

acquisito il consenso della regione Siciliana, titolare della

potestà di ordinamento degli enti parco regionali, sui quali la

regione esercita un potere di vigilanza e di controllo accompagnato

da un onere finanziario, trattandosi di enti completamente a carico

del bilancio regionale. Inoltre il decreto impugnato si fonderebbe su

una richiesta dell'Ente Parco delle Madonie - in realtà richiesta di

autorizzazione e nulla osta al trasferimento - in data 10 marzo 1998,

sulla base delle deliberazioni n. 10 del 6 marzo 1998, e n. 43 del

10 marzo 1998, rispettivamente, del Presidente del Comitato esecutivo

e del Comitato esecutivo dell'Ente Parco delle Madonie, assente

esecutive e non sottoposte a controllo preventivo di legittimità

dell'Assessorato regionale competente ed anzi annullate dallo stesso

Assessorato (comunicazione prot. n. 6888 del 6 aprile 1998), prima

del decreto impugnato.

La ricorrente regione premette che gli enti parco della regione

Siciliana costituiscono enti strumentali della medesima, finalizzati

ad una gestione ottimale ed unitaria di aree di rilevante interesse

generale, sui quali, tuttavia, la regione stessa mantiene il potere

organizzatorio. Ed infatti, vige sempre, sulle deliberazioni degli

organi dell'ente parco relativi a fatti organizzativi o pianificatori

o finanziari, il preventivo riscontro di legittimità

dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi

dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sostituito

dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e modificato

dall'art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

2. - La regione deduce i seguenti motivi (oltre i profili sopra

esposti):

a) violazione dell'art. 43 dello statuto regionale, in quanto

l'atto impugnato è stato adottato senza la preventiva determinazione

della commissione paritetica, ancorché si tratti di trasferimento di

personale senza il corrispondente trasferimento di funzioni;

b) violazione dell'art. 14 dello statuto regionale, in

particolare delle lettere p) e q), in quanto l'atto impugnato

interferisce direttamente nell'esercizio delle potestà regionali, e

si pone in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale.

Infatti, la regione Siciliana aveva già disposto in ordine al

passaggio nei ruoli degli enti parco regionali di personale

proveniente da altre amministrazioni, in servizio alla data del 31

marzo 1995 (art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995, modificato

dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7). Inoltre, con

l'art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 6, è stata

consentita e limitata la mobilità volontaria soltanto tra enti,

aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della regione e

con spese di funzionamento a carico della regione stessa.

Infine, il decreto impugnato, disponendo le modalità ed i

risvolti giuridici ed economici dell'inquadramento, si appalesa in

contrasto con il sistema dell'ordinamento regionale, il quale, ad

esempio, non consente, se non per limitate fattispecie previste

dall'art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995 e successive

modificazioni, la conservazione dell'anzianità di provenienza;

c) violazione dell'art. 36 dello statuto della regione

Siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia

finanziaria; violazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione,

in quanto l'atto de quo, determinando un aggravio per il bilancio

dell'ente parco, viola l'autonomia finanziaria regionale;

d) violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze

regionali di cui alle norme costituzionali indicate, anche in

relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

In via subordinata deduce la regione ricorrente che, qualora si

ritenessero legittimi i trasferimenti in questione e le connesse

modalità di inquadramento, tuttavia il Dipartimento non avrebbe

potuto disporre i predetti trasferimenti senza il rispetto del

principio di leale collaborazione tra Stato e regione. Considerato in diritto

1. - Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla

regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei

ministri ha per oggetto il decreto dirigenziale emanato dal Dirigente

generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

della funzione pubblica - di concerto con il Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno

1998, con cui è stato disposto il trasferimento, ai sensi

dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163

(Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti

amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche

amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di

dipendenti dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale Ente

Parco delle Madonie. In ricorso viene dedotto che l'atto impugnato

sarebbe stato adottato senza l'assenso regionale e sulla base di

richiesta dell'Ente Parco delle Madonie priva di efficacia perché

annullata dalla regione ed, infine, senza la preventiva

determinazione della Commissione paritetica.

Il provvedimento statale impugnato interferirebbe nell'esercizio

delle potestà regionali e si porrebbe in contrasto con le previsioni

dell'ordinamento regionale, in violazione degli articoli 43, 14,

lettere p) e q), 36 dello statuto della regione Siciliana, e della

correlata norma di attuazione, nonché degli articoli 116 e 119 della

Costituzione.

2. - Il ricorso è fondato.

Giova preliminarmente chiarire che il trasferimento del personale

in contestazione non è collegato al trasferimento di funzioni e dei

relativi mezzi finanziari da Stato a regioni, ma opera in un quadro

generale di mobilità e di trasferimento di dipendenti pubblici

eccedenti, ai cui principi non si sottraggono le regioni, in quanto

diretti - in una manovra complessiva di riduzione delle assunzioni

con riassorbimento di personale superfluo in talune amministrazioni -

all'efficienza ed allo snellimento dell'apparato pubblico.

Di conseguenza è del tutto estraneo alla presente tipologia di

trasferimenti per mobilità il richiamo, effettuato dalla regione,

alla previsione dell'art. 43 dello statuto della regione Siciliana

approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e

convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto

questa disposizione si riferisce al passaggio di personale dallo

Stato alla regione collegato al contemporaneo passaggio di uffici e

di funzioni.

Il profilo, invece, per cui il ricorso deve essere accolto, è

quello secondo cui lo Stato non può procedere a singoli

trasferimenti alle regioni ed agli enti regionali di personale

appartenente ad amministrazioni statali in senso allargato, se non

con il consenso dell'ente regionale, espresso in conformità con

l'ordinamento regionale: nella specie, in conformità con il

controllo della regione in ordine alle assunzioni di personale, anche

in relazione al bilancio dell'ente, dipendente esclusivamente dalla

finanza regionale.

Nella specie la richiesta-consenso dell'Ente (regionale) Parco

delle Madonie è stata dichiarata illegittima dalla regione Siciliana

nell'esercizio di poteri di controllo, anteriormente al provvedimento

impugnato. Di conseguenza l'impugnato provvedimento di trasferimento,

che, tra l'altro, dispone non solo il collocamento nei ruoli

dell'Ente parco, ma anche la conservazione dell'anzianità maturata e

del trattamento economico ove più favorevole, viene ad incidere

sulla sfera di competenze regionali, disconoscendo l'avvenuto

esercizio dei poteri regionali di controllo e le potestà

ordinamentali relative al personale della regione, con riflessi

negativi, anche finanziari, per il richiamato carattere del bilancio

dell'ente parco dipendente esclusivamente dalla finanza regionale.

Pertanto, sussiste la lesione della sfera di competenza regionale

costituzionalmente garantita a causa delle modalità del

trasferimento di personale di amministrazione pubblica nei ruoli

dell'ente strumentale Parco delle Madonie della regione Siciliana,

deciso dallo Stato senza aver ottenuto l'assenso della regione

nell'esercizio del potere di controllo sull'atto di consenso

dell'ente parco; di conseguenza deve essere disposto l'annullamento

del decreto impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disporre il trasferimento di

dipendenti dell'Ente Poste nei ruoli di ente strumentale della

regione Siciliana senza l'assenso della regione stessa, espresso in

conformità dell'ordinamento regionale; conseguentemente annulla il

decreto impugnato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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