Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano

notificati rispettivamente il 24 aprile 1991

e l'11 ottobre 1991, depositati in Cancelleria rispettivamente il 3

maggio 1991 ed il 17 ottobre 1991, per conflitti di attribuzione

sorti a seguito del decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991, recante direttive alle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per

uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le

modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti

dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1991,

recante modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui

all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed iscritti

rispettivamente ai nn. 25 e 38 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi, ha

proposto conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in

ordine a due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato emanati in esecuzione di norme contenute nella legge

9 gennaio 1991, n. 10, che ha dettato disposizioni per l'attuazione

del piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia.

1.2. - Con il primo atto di gravame la ricorrente ha impugnato il

decreto ministeriale 15 febbraio 1991 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 46 del 1991) con il quale, in attuazione dell'art. 9

della legge, si dettano le direttive alle Regioni e alle Province

autonome di Trento e Bolzano - destinatarie della delega, in tema di

contributi, disposta dalla legge - per uniformare i criteri di

valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione

e di erogazione dei contributi indicati negli artt. 8, 10 e 13 della

stessa legge per il settore dell'edilizia, nonché per quelli

industriale, artigianale, terziario ed agricolo.

La Provincia autonoma, che aveva già sollevato questione di

legittimità costituzionale in via principale del citato art. 9 della

legge, ritenendolo invasivo di proprie competenze statutariamente

garantite, ripropone le stesse censure contro l'atto applicativo

della previsione legislativa, ribadendo la violazione di numerosi

parametri statutari (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20,

21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, primo comma;

104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670; norme di attuazione approvate con d.P.R. 22

marzo 1974, n. 381 e 26 marzo 1977, n. 235; titolo VI dello Statuto,

integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; articolo unico della

legge 21 aprile 1983, n. 127) e la lesione di proprie competenze

nelle diverse materie indicate nei suddetti parametri di riferimento.

Dell'impugnato decreto ministeriale la ricorrente chiede

l'annullamento in parte qua, per illegittimità derivata dall'art. 9

della legge, che illegittimamente ha ricompreso nella delega ivi

prevista, di carattere generale, anche le province autonome dotate di

potestà statutariamente garantite e riconosciute negli specifici

settori dall'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127.

1.3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato "inammissibile per quanto di

ragione e per quant'altro infondato".

2.1. - Con altro ricorso la provincia autonoma di Bolzano ha

impugnato il decreto ministeriale 17 luglio 1991 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 188 del 1991), con il quale, in attuazione

dell'art. 18 della legge n. 10 del 1991, si dettano le modalità di

concessione e di erogazione dei contributi, previsti dall'art. 14

della stessa legge, per iniziative volte alla riattivazione,

costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici.

La ricorrente denuncia, anche in questo caso, la violazione di

numerosi parametri di riferimento (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16,

17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16,

primo comma; 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia; norme di

attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e 26 marzo

1977, n. 235; titolo VI dello Statuto, integrato dalla legge 30

novembre 1989, n. 386; articolo unico della legge 21 aprile 1983, n.

127), sostenendo che il provvedimento impugnato, se interpretato nel

senso di voler dettare una disciplina generale applicabile anche ai

contributi di spettanza provinciale e non solo a quelli di competenza

statale, invaderebbe la sfera delle attribuzioni provinciali nelle

materie cui si riferiscono i previsti benefici, sottraendo alla

provincia autonoma il potere di valutazione delle domande di

contributi di sua competenza e di concessione dei medesimi,

sovrapponendosi alla disciplina già dettata dalla legge provinciale

n. 11 del 1987, ed infine trattenendo allo Stato le relative quote di

finanziamento che si sarebbero dovute trasferire alla provincia

ricorrente.

2.2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del consiglio

dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa dello Stato sostiene che, nonostante che la formulazione

dell'art. 14 della legge sembrerebbe presupporre un riparto di

attribuzioni tra lo Stato e la provincia autonoma a seconda della

competenza dell'impianto, la mancata fissazione di precisi parametri

per stabilire siffatto riparto fa propendere per l'affermazione che

non residuerebbe, allo stato della normativa, alcuna competenza

provinciale. La stessa Avvocatura ricorda che l'art. 14 della legge

non è stato sottoposto dalla provincia autonoma di Bolzano al vaglio

di costituzionalità e che il decreto ministeriale ora impugnato ha

attuato la legge nei limiti in cui la sua effettiva portata lo

consentiva, senza alcuna invasione di competenze provinciali.

3.1. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie, per

entrambi i giudizi, sia la ricorrente Provincia di Bolzano, sia

l'Avvocatura generale dello Stato.

3.2. - Con riferimento al primo ricorso (reg.confl. n. 25 del

1991), mentre la difesa dello Stato si limita ad affermare che, alla

luce di alcuni passi della sentenza n. 483 del 1991 di questa Corte,

nel frattempo intervenuta, "va riconsiderato" il contenuto

dell'impugnato d.m. 15 febbraio 1991 "per quanto riguarda le province

autonome di Trento e di Bolzano", la ricorrente nella sua memoria

insiste per l'accoglimento dell'impugnativa sul presupposto che, a

seguito della citata sentenza n. 483 del 1991 - che ha, tra l'altro,

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38 della

legge n. 10 del 1991, nella parte in cui includono nella delega

generalizzata anche le Province autonome e dispongono per i relativi

finanziamenti - il decreto ministeriale oggetto del conflitto è

ormai privo di fondamento legale.

3.3. - In relazione alla seconda impugnativa (reg. confl. n. 38

del 1991), l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, alla luce

della citata sentenza n. 483 del 1991, - che ha tra l'altro

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, primo comma, della legge n. 10 del 1991, sul

presupposto che quella norma si riferisce ai soli contributi, fra

quelli indicati nel precedente art. 14, che sono di spettanza dello

Stato - "risulta indirettamente confermata l'indifferenza del decreto

ministeriale .. alla materia provinciale", e ribadisce le ragioni

esposte nell'atto di costituzione.

La ricorrente, invece, sottolinea che il provvedimento impugnato,

anziché limitarsi a disciplinare i soli contributi (di cui all'art.

14 della legge) di spettanza dello Stato, pretende di dettare criteri

e modalità anche per quelli di competenza delle province autonome,

così disconoscendone le attribuzioni costituzionalmente garantite ed

operando altresì senza la base legale di cui all'art. 18 della

legge, come interpretato da questa Corte.

Contesta, quindi, la tesi della difesa dello Stato secondo cui

nessuna competenza la Provincia autonoma potrebbe vantare in materia

di impianti idroelettrici, ricordando: che l'art. 9, n. 9 dello

Statuto riconosce le competenze provinciali riguardanti le imprese di

produzione di energia elettrica che utilizzino derivazioni di acque

pubbliche, escluse solo "le grandi derivazioni a scopo

idroelettrico"; che l'art. 6 delle norme di attuazione approvate con

d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 conferma il suindicato riparto di

competenze e che, infine, in ambito provinciale è stata già emanata

una disciplina legislativa riguardante tali impianti idroelettrici

(l.p. 5 maggio 1987 n. 11, artt. 8 e 9).

Ricorda infine che, essendosi nel ricorso altresì denunciata la

lesione dell'autonomia finanziaria provinciale conseguente al mancato

trasferimento di una quota degli stanziamenti previsti dalla legge n.

10 del 1991 per i contributi di cui all'art. 14, anche tale censura

trova ora sostegno nella più volte ricordata sentenza n. 483 del

1991, in quanto, analogamente con quanto ivi sostenuto (sia pure per

un diverso tipo di interventi), anche per i contributi destinati agli

impianti idroelettrici di competenza provinciale il finanziamento

deve avvenire per le Province autonome in forma differenziata,

secondo le modalità relative alle funzioni proprie delle province

stesse. Considerato in diritto

1.1. - I decreti del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato in data 15 febbraio 1991 e 17 luglio 1991, impugnati

entrambi dalla Provincia autonoma di Bolzano, sono stati emanati in

esecuzione di norme della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul contenimento

dei consumi energetici.

1.2. - Il primo dei suddetti decreti detta le direttive alle

Regioni e alle Province autonome per "uniformare i criteri di

valutazione delle domande le procedure e le modalità di concessione

dei contributi", previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10

cit. , nel presupposto della delega delle relative funzioni

amministrative, operata dall'art. 9 della stessa legge nei confronti

di tutti i soggetti di autonomia.

La Provincia ricorrente - che con precedente ricorso, deciso da

questa Corte con sentenza n. 483 del 1991, aveva già sollevato

questione di legittimità costituzionale in via principale del

suddetto art. 9 della legge, ritenendolo invasivo di proprie

competenze, statutariamente garantite, nell'assunto che la norma

statale le sottraesse la titolarità delle funzioni concernenti

l'erogazione dei detti contributi e la disciplina degli interventi

che sarebbero invece di esclusiva competenza provinciale - rivolge

ora, (reg. confl. n. 25 del 1991) contro il provvedimento applicativo

di detto art. 9, omologhe censure di violazione di molti parametri

statutari e di lesione di proprie attribuzioni.

1.3. - Con altro ricorso (reg. confl. n.38 del 1991) la Provincia

autonoma di Bolzano impugna il decreto del Ministro dell'industria

del 17 luglio 1991, con il quale, in attuazione dell'art. 18 della

legge n.10 del 1991, vengono dettate le "modalità di concessione ed

erogazione dei contributi" in conto capitale per iniziative volte

all'attivazione, costruzione e potenziamento di impianti

idroelettrici, previsti dall'art. 14 della stessa legge, ed altresì,

"le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di

fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le

garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli

impianti incentivati nonché i criteri di valutazione delle domande

di finanziamento" degli impianti medesimi.

Anche nei confronti dell'art. 18 cit. - di cui, unitamente

all'art. 14 della stessa legge (in precedenza non impugnato in via

principale dalla ricorrente), il d.m. 17 luglio 1991 oggetto del

presente ricorso è attuativo - la Provincia autonoma aveva proposto,

con il medesimo ricorso in via principale (deciso con la citata

sentenza n. 483 del 1991), questione di legittimità costituzionale

assumendo la lesione delle attribuzioni provinciali; omologhe censure

formula ora nei confronti del provvedimento ministeriale attuativo

delle previsioni legislative richiamate, sostenendo la violazione

delle competenze provinciali, relative alle materie e ai settori cui

si riferiscono gli interventi ammessi ai contributi, nonché

dell'articolata disciplina statutaria (artt. 12,13 e 14) in materia

di energia elettrica.

2. - Poiché i due ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di

Bolzano riguardano provvedimenti ministeriali attuativi di alcune

norme della legge dello Stato n. 10 del 1991 sul contenimento dei

consumi energetici, svolgendo questioni connesse, i relativi giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. - Il ricorso (n. 25 del 1991), avente ad oggetto il d.m. 15

febbraio 1991, è fondato.

Con la citata sentenza n. 483 del 1991, è stato accolto in parte

il ricorso in via principale proposto dalla Provincia di Bolzano ed

è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e

38 della legge n. 10 del 1991 nella parte in cui, includevano, "nella

delega delle funzioni amministrative e nel procedimento di

ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, anche le province

autonome di Trento e di Bolzano", anziché considerare quelle

funzioni come proprie di queste. Di conseguenza il decreto

ministeriale del 15 febbraio 1991, essendo fondato sull'art. 9 della

legge n. 10 del 1991, dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve

essere annullato in parte qua perché non spetta allo Stato dettare,

in attuazione del citato art. 9, le direttive in argomento nei

confronti delle province autonome.

4.1. - Il ricorso (n. 38 del 1991), avente ad oggetto il decreto

del Ministro dell'industria del 17 luglio 1991, attuativo degli artt.

14 e 18 della legge n. 10 del 1991, è inammissibile.

L'art. 14 citato, distinguendo in materia di impianti di

derivazione di acqua per produzione di energia elettrica le

competenze dello Stato e quelle delle regioni e delle province

autonome, dispone, al terzo comma, che la domanda di ammissione al

contributo per la riattivazione o la costruzione degli impianti

medesimi è presentata al Ministero dell'industria, alla regione o

alla provincia autonoma "a seconda della competenza dell'impianto", e

precisa, al quarto comma, che sono concessi ed erogati con decreto

del Ministro dell'industria i contributi "per gli impianti di propria

competenza". A sua volta l'art. 18 della stessa legge prevede che,

con decreto ministeriale, siano fissate le modalità di concessione

ed erogazione di taluni contributi contemplati dalla legge, tra i

quali quelli disposti dall'art. 14.

In proposito va ricordato che la già citata sentenza di questa

Corte n. 483 del 1991 ha dichiarato inammissibile la questione di

legittimità costituzionale, a suo tempo proposta in via principale

dalla stessa Provincia di Bolzano, chiarendo che il citato art. 18,

primo comma, si riferisce ai soli contributi di spettanza dello Stato

indicati negli artt. 11, 12 e 14, "che non hanno formato oggetto di

questioni di legittimità costituzionale e rispetto ai quali le

ricorrenti (province autonome di Trento e Bolzano) hanno dimostrato

di non avere alcun interesse".

Diversamente da quanto si sostiene in via di ipotesi nel ricorso,

non risulta che il provvedimento impugnato, nel dare attuazione

all'art. 18 cit., abbia inteso disciplinare anche i contributi di

competenza provinciale.

Né potrebbe trarsi argomento contrario a tale conclusione dalla

disposizione contenuta nell'art. 2, primo comma, del censurato

decreto ministeriale - secondo cui la domanda di contributo va

presentata al Ministero "e alla regione o alla provincia autonoma di

Trento o Bolzano a seconda dell'ubicazione dell'impianto" - perché

essa tende, sempre e solo per gli interventi di competenza statale, a

rendere note alle regioni ed alle province autonome le domande di

contributo onde consentire l'esercizio di competenze di loro

spettanza eventualmente coinvolte dagli interventi statali cui si

riferisce il contributo. Si tratta, dunque, di una norma

procedimentale che non ha alcuna incidenza sul riparto delle

competenze, essendo evidente che, quando si tratti di contributi che

spetta alla Provincia erogare, resta ferma la sua competenza a

ricevere le relative domande.

4.2. - È poi evidente che, riferendosi il decreto ministeriale

impugnato, in conformità all'art. 18 cit., solo ai contributi di

competenza statale, è escluso che in base ad esso lo Stato possa

trattenere le quote di finanziamento relative agli interventi di cui

all'art. 14 della legge n. 10 del 1991, trattandosi di contributi che

spetta alla Provincia erogare.

4.3. - In conclusione, poiché il decreto ministeriale impugnato,

attuando l'art. 18 cit., non incide su competenze della Provincia

ricorrente, il ricorso è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara che non spetta allo Stato dettare, nei confronti delle

provincie autonome, le direttive contemplate nell'art. 9, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e, conseguentemente, annulla

in parte qua il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 15 febbraio 1991 (Direttive alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di

valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione

e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991 n.

10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.

46 del 23 febbraio 1991;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di

Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui

all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per

l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia), pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12

agosto 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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