Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1976

Altra decisione · depositata il 20/12/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata

dal Consiglio regionale della Calabria il 29 aprile 1975, recante

"indennità ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza

ospedaliera", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 16 maggio 1975, depositato in cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Enzo Silvestri,

per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella seduta del 20 novembre 1974, il Consiglio regionale

della Calabria approvava una legge che attribuiva ai presidenti e ai

componenti dei disciolti comitati provinciali per l'assistenza

ospedaliera (creati con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 56) una

indennità ed un rimborso spese nella stessa misura stabilita per i

componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di

controllo (di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 55 e 56).

La legge approvata dal Consiglio e comunicata al Commissario veniva

rinviata, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, al Consiglio

regionale, il quale, nella seduta del 29 aprile 1975, la riapprovava

nel medesimo testo già rinviato dal Governo.

Con atto notificato il 16 maggio 1975, il Presidente del Consiglio

dei ministri proponeva ricorso dinanzi alla Corte, chiedendo che

venisse dichiarata la illegittimità costituzionale di detta legge, in

quanto la materia dei controlli non rientrerebbe fra quelle attribuite

dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e,

comunque, i comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, creati

come organi statali, non sarebbero mai stati trasferiti alle Regioni.

Queste, perciò, nulla avrebbero potuto disporre in merito a tali

comitati e al trattamento economico dei suoi componenti.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita, in persona

del suo Presidente pro-tempore, la Regione della Calabria, contestando

la fondatezza delle censure prospettate dalla difesa dello Stato e

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, che

sia rigettato.

In particolare, la Regione sostiene che la natura originaria

dell'organo preposto al controllo non sarebbe idonea a qualificare il

controllo come funzione statale o regionale, in quanto, dalla data del

trasferimento delle funzioni, gli atti emananti nell'esercizio delle

funzioni trasferite vengono imputati all'ente titolare delle funzioni,

anche se ancora provengono da uffici originariamente incardinati in un

altro ente. Tale rilievo, secondo la Regione, troverebbe conforto sul

piano organizzatorio in schemi giuridici che, come la codipendenza,

servirebbero appunto a spiegare situazioni analoghe a quelle in esame,

con la conseguenza che, se pure fosse dimostrato il carattere statale

dei comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, non per questo

l'assunto della Regione potrebbe essere considerato infondato, perché

esso, piuttosto, ne risulterebbe avvalorato e rafforzato. Considerato in diritto :

1. - L'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti

ospedalieri e l'assistenza ospedaliera stabilisce che la vigilanza e la

tutela nei confronti di tali enti spettano alla Regione, che le

esercita a mezzo del Comitato per il controllo sulle provincie previsto

dagli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. - Poiché però, quando la legge di riforma ospedaliera fu

emanata, le Regioni a statuto ordinario non erano state ancora

istituite, l'art. 56 della stessa legge stabilì che il controllo di

legittimità fosse (provvisoriamente) esercitato dal medico

provinciale, e quello di merito da un organo appositamente costituito,

presieduto dallo stesso medico provinciale e denominato "comitato

provinciale per l'assistenza ospedaliera"; e ciò fino a quando non

fossero entrati in funzione i comitati regionali di controllo, di cui

alla legge n. 62 del 1953.

Avvenuta la costituzione delle Regioni a statuto ordinario, il

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, dispose il trasferimento alle stesse

delle funzioni statali in materia sanitaria ed ospedaliera, ivi

comprese quelle di vigilanza e di tutela, ma, per il necessario

adempimento delle prescritte formalità, i comitati (regionali) di

controllo - che tali ultime funzioni dovevano esercitare - furono

costituiti più tardi.

3. - Si ebbe così che il controllo in materia sanitaria seguitò

ad essere esercitato, ancora per qualche tempo - e, in Calabria, fino

al 1 settembre 1972 -, per la legittimità, dal medico provinciale, e,

per il merito, dai comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera.

Con riferimento a tale situazione di fatto, ed in considerazione

che tali ultimi comitati, per cinque mesi (1 aprile-1 settembre),

avevano continuato a svolgere la loro attività anche dopo che le

relative funzioni erano state ad essa trasferite, la Regione Calabria,

con legge 29 aprile 1975, riapprovata dopo rinvio, disponeva che ai

componenti dei suddetti, già disciolti, comitati, fossero assegnati

una indennità e un rimborso spese nella stessa misura che, in base ad

altra legge regionale, era stata fissata e veniva corrisposta ai

componenti il Comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate

di controllo sugli atti degli enti locali, di cui alla legge n. 62 del

1953.

4. - Avverso tale provvedimento legislativo ha proposto ricorso il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che esso sia

dichiarato costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi:

- perché la materia dei controlli non è compresa fra quelle

assegnate alla Regione, dall'art. 117 della Costituzione;

- perché i comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera,

essendo stati creati dallo Stato, ed essendo sempre restati organi

statali, devono essere regolati dalla disciplina vigente per le

commissioni dello Stato (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive

modificazioni) senza che sia ammissibile alcun intervento in materia da

parte della Regione.

5. - Il primo dei due motivi di ricorso non può ritenersi fondato:

a questo riguardo, dopo quanto è stato precisato dalla Corte con la

sentenza n. 178 del 1973, è appena il caso di osservare che la

disciplina delle funzioni di controllo, quando queste attengono a

materie riservate alla funzione legislativa ed all'attività

amministrativa delle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, spetta

alla Regione nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nel caso in esame, in cui si verte in materia attinente alla assistenza

ospedaliera - che è di competenza regionale - tale orientamento è da

confermare, come risulta, del resto, dalla stessa normativa che ha

disciplinato in questo settore il trasferimento delle funzioni

amministrative statali (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

6. - La seconda censura risulta invece fondata.

I comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, sorti

indubbiamente come organi statali, non sono mai stati trasferiti alla

Regione, perché quei comitati furono creati per una funzione

provvisoria e per un tempo determinato, dovendo espletare il loro

compito (art. 56, secondo comma, legge numero 132 del 1968) solo fino a

quando non sarebbero "entrati in funzione gli organi di controllo

previsti" dalla legge del 1953, e cioè gli organi di controllo delle

Regioni a statuto ordinario.

Né, ai fini di una opposta conclusione, può essere invocata la

norma contenuta nell'art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972, la quale dispone

il trasferimento alle Regioni anche delle funzioni di controllo, in

quanto tale trasferimento deve qui intendersi come direttamente operato

nei confronti degli organi regionali, vale a dire dei comitati

(regionali) di controllo di cui alla legge n. 62 del 1953, e non dei

comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, che avevano un

ambito territoriale di competenza più ristretto e - come già detto -

carattere di provvisorietà.

Una conferma di tale assunto può trovarsi nell'art. 12 delle norme

di attuazione (citato d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4) in cui, quanto a

determinati organi (medico e veterinario provinciale), si stabiliva che

venivano trasferiti gli "uffici" mentre per altri, tra cui i comitati

provinciali per l'assistenza ospedaliera (da ritenersi compresi nella

generica, ampia dizione della lettera g), si stabiliva che venivano

trasferite (soltanto) le "attribuzioni".

E se, relativamente a detti comitati, il trasferimento alle Regioni

venne limitato alle loro sole attribuzioni, ed essi, come organi, sono

rimasti sempre statali, è certo che le Regioni non hanno mai avuto

trasferito alcun potere sulla loro disciplina, compreso quanto concerne

i compensi spettanti ai relativi componenti.

La legge della Regione Calabria, che in materia ha disposto, va

pertanto dichiarata illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità della legge della Regione Calabria

approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29

aprile 1975, recante "indennità ai componenti dei disciolti comitati

per l'assistenza ospedaliera".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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