Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1976 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 5d.P.R. 1431/1971

applicata al caso

  • art. 5d.P.R. 1432/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del

d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione

volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), in relazione all'art.

35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 giugno 1974 dal pretore di Reggio Emilia

nel procedimento civile vertente tra Marmiroli Ugolino e l'INPS,

iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 7 settembre 1974 dal pretore di Reggio

Emilia nel procedimento civile vertente tra Romoli Ottorino e l'INPS,

iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;

3) ordinanze emesse il 19 ottobre 1974 dal pretore di Reggio Emilia

nei procedimenti civili vertenti tra Beghi Aronne, Menozzi Walter,

Corradini Carlo e l'INPS, iscritte rispettivamente ai nn. 28, 29 e 30

del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

4) ordinanza emessa il 28 ottobre 1974 dal pretore di Ferrara nel

procedimento civile vertente tra Malaguti Bruno e l'INPS, iscritta al

n. 33 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

5) ordinanza emessa il 13 maggio 1975 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Belluti Decimo e l'INPS, iscritta al

n. 274 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Visti gli atti di costituzione di Marmiroli Ugolino, Beghi Aronne,

Menozzi Walter, Corradini Carlo, Malaguti Bruno e dell'INPS, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Marmiroli, Beghi, Menozzi,

Corradini e Malaguti, l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS, ed il vice

Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio contro l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto

alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il pretore di Reggio

Emilia, con ordinanza 15 giugno 1974, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.

1432, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in

cui, escludendo dalla prosecuzione volontaria gli iscritti alle

gestioni speciali dei lavoratori autonomi, eccederebbe dai limiti della

delega di cui all'art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969,

n. 153.

Secondo il pretore, il criterio direttivo posto dal legislatore

delegante è quello di vietare che la prosecuzione volontaria coesista

con l'assicurazione obbligatoria inerente a "rapporti di lavoro",

intesi come rapporti di lavoro dipendente, e soltanto a questi.

La norma denunziata, invece, avrebbe esteso il suddetto divieto ai

lavoratori autonomi, non legati da rapporti di subordinazione con altri

soggetti.

2. - La questione è stata sollevata dallo stesso pretore, con

ordinanza 7 settembre 1974 e con altre tre ordinanze 19 ottobre 1974;

dal pretore di Ferrara, con ordinanza 28 ottobre 1974, e dal pretore di

Modena, con ordinanza 13 maggio 1975.

Le due ultime ordinanze hanno ravvisato la violazione sia dell'art.

76, sia, rispettivamente, dell'intero art. 77 e del primo comma

dell'art. 77 della Costituzione.

3. - Si sono qui costituiti l'INPS e alcune parti private. È

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - La difesa delle parti private, nel chiedere che la norma

denunziata sia dichiarata illegittima per eccesso dai limiti della

legge di delegazione, sostiene che l'espressione "in dipendenza di un

rapporto di lavoro" sarebbe da riferire soltanto a coloro che sono

vincolati da rapporti di lavoro subordinato.

Per altro, anche a prescindere da ciò, i casi di specie riguardano

commercianti, artigiani e coltivatori diretti, i quali - essendo

considerati piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice

civile e, nel sistema previdenziale, datori di lavoro quando abbiano

dei dipendenti - non sarebbero riconducibili neppure nella categoria

dei "lavoratori autonomi", regolata dal titolo terzo del libro quinto

del codice civile.

5. - La difesa dell'INPS chiede che la questione sia dichiarata non

fondata per un duplice ordine di motivi, attinenti, l'uno, alla norma

denunziata, l'altro, alla legge di delegazione.

Sotto il primo profilo, deduce che nell'espressione "in dipendenza

di un rapporto di lavoro" sarebbero compresi sia il lavoro subordinato,

sia il lavoro autonomo, disciplinati nel libro quinto del codice

civile, con disposizioni che, come quelle relative alla mezzadria, alla

colonia parziaria, alla soccida, sono collocate nel titolo concernente

il lavoro subordinato, ancorché configurino ipotesi di lavoro

autonomo.

Osserva, poi, che, se fosse dichiarata fondata la questione,

verrebbe meno la norma contenuta nel primo comma dell'art. 5 - la quale

vieta la coesistenza della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

comune con quella obbligatoria dei lavoratori autonomi -, ma resterebbe

operante il successivo terzo comma, che disciplina l'ipotesi

correlativa, quale è quella del divieto della prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi da parte dei

lavoratori dipendenti, obbligatoriamente iscritti all'assicurazione

comune. Da ciò conseguirebbe - secondo la difesa dell'INPS - che

l'accoglimento della questione darebbe luogo ad una disparità di

trattamento nella prosecuzione volontaria, che il sistema previdenziale

vigente avrebbe, invece, inteso escludere.

Sotto il secondo profilo, la difesa dell'INPS rileva che la legge

di delegazione, allo scopo di agevolare l'attuazione del principio

della pensione unica (art. 35, lett. c), avrebbe consentito a taluni

lavoratori autonomi di reinserirsi nel regime generale (art. 32) ed

avrebbe altresì delegato il governo a realizzare la parificazione dei

trattamenti minimi di pensione nelle diverse gestioni (art. 33, lett.

a).

6. - Con analoghe argomentazioni, l'Avvocatura generale dello Stato

conclude per l'infondatezza della questione, rilevando, in particolare,

che la prosecuzione volontaria sarebbe mantenuta nei soli casi in cui

altrimenti verrebbe preclusa la possibilità di conseguire una

pensione.

7. - Con memorie illustrative la difesa privata e quella dell'INPS

ribadiscono le loro tesi.

A sostegno dell'illegittimità della norma denunziata, viene

rilevato che, nella norma delegante, a differenza di altre disposizioni

della stessa legge n. 153 del 1969, non v'è menzione delle gestioni

speciali delle assicurazioni obbligatorie.

Da parte dell'INPS si sostiene che il rapporto assicurativo

previdenziale è unitario e che tale carattere non verrebbe meno tanto

se l'attività di lavoro da cui il rapporto deriva sia dipendente,

quanto se sia autonoma. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze sollevano la medesima questione e,

pertanto, i relativi giudizi possono riunirsi per essere trattati

congiuntamente e decisi con unica sentenza.

2. - stato denunziato a questa Corte l'art. 5 del d.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1431, nella parte in cui (primo comma) esclude che

l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possa essere

volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'interessato,

divenuto lavoratore autonomo, sia obbligatoriamente iscritto ad una

gestione speciale.

Si assume la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per

eccesso dai limiti della delegazione stabiliti dall'art. 35, lett. b,

n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostenendosi che

l'incompatibilità tra la prosecuzione volontaria e "altre forme di

assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di

lavoro", prevista dalla norma delegante, non riguarderebbe tutte le

forme assicurative obbligatorie, bensì andrebbe riferita a quelle

derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, in quanto solo

quest'ultimo potrebbe considerarsi un "rapporto di lavoro".

3. - La censura è fondata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Va osservato, anzitutto, che per individuare lo specifico contenuto

della legge di delegazione, non sembra conferente porre astrattamente

il problema se l'espressione "rapporto di lavoro", ivi adottata, possa

essere intesa - sulla scorta di nozioni privatistiche e di richiami al

codice civile - nel senso di comprendervi o meno, oltre al lavoro

subordinato, pure quello autonomo.

La prosecuzione volontaria, infatti, può ormai considerarsi un

istituto a sé stante, per essere da tempo oggetto di una sua propria

disciplina, dalla quale, in primo luogo e per quanto possibile, debbono

ricavarsi i criteri per precisare l'ambito della norma delegante.

Né può valere l'accenno del patrocinio dell'INPS alla normativa

sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori

dipendenti alle varie categorie di lavoratori autonomi (coltivatori

diretti, mezzadri, coloni: legge 26 ottobre 1957, n. 1047; artigiani:

legge 4 luglio 1959, n. 463; esercenti attività commerciali: legge 22

luglio 1966, n. 613), accenno avanzato per sostenere che non vi è

differenza, sotto il profilo previdenziale, tra lavoro subordinato e

lavoro autonomo. Da tale indirizzo legislativo, infatti, non si può

dedurre, che siano state sottoposte ad un medesimo regime pensionistico

le due forme di attività di lavoro, ma solo che anche i lavoratori

autonomi sono oggi ricompresi nell'assicurazione obbligatoria, per

essere stati sottratti al regime dell'assicurazione facoltativa di cui

all'art. 85 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827.

4. - Questa Corte, con sentenza n. 35 del 1960, ha già avuto

occasione di segnalare l'evoluzione legislativa della prosecuzione

volontaria e, in particolare, il favore verso la libera previdenza del

cittadino.

Con la stessa decisione ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n.

818, perché, eccedendo dai limiti della delegazione contenuta

nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, vietava agli iscritti a

forme di previdenza obbligatorie, sostitutive dell'assicurazione

comune, di effettuare, in questa ultima, la prosecuzione volontaria.

Nella motivazione di tale sentenza è detto, tra l'altro, che "se

anche qualche limitazione al diritto del lavoratore alla prosecuzione

volontaria si individuasse nella legge (di delegazione), essa non

potrebbe, attesa la sua natura eccezionale, essere ritenuta valevole

per casi non espressamente contemplati dalla stessa legge"; e, inoltre,

che se il legislatore avesse voluto negare nella suddetta ipotesi la

facoltà di prosecuzione "lo avrebbe fatto in quella sede e non ne

avrebbe demandata la previsione al legislatore delegato".

Analoghi criteri interpretativi vanno seguiti per la legge di

delegazione che viene in considerazione nel presente giudizio. Per

essa, invero, il divieto della coesistenza tra la prosecuzione

volontaria dell'assicurazione comune e l'assicurazione obbligatoria dei

lavoratori autonomi non è stata formulata in termini inequivoci, quali

sarebbero richiesti dalla natura eccezionale della esclusione. Né, del

resto, elementi chiarificatori si ravvisano nell'iter parlamentare;

della legge di delegazione.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel precisare che la norma

delegante prevede espressamente la incompatibilità tra la prosecuzione

volontaria e il "trattamento di pensione in corso di godimento

derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti", rileva che in tale criterio direttivo è certamente

compresa l'ipotesi del divieto tra la prosecuzione volontaria

dell'assicurazione comune e la pensione propria dei lavoratori

autonomi; e deduce che analoga incompatibilità si dovrebbe

implicitamente desumere tra la prosecuzione volontaria e

l'assicurazione obbligatoria delle gestioni speciali, non apparendo

verosimile che il legislatore delegante abbia inteso operare una

distinzione tra gli iscritti e i pensionati.

Va, però, obiettato che il precipuo scopo della prosecuzione

volontaria è fare ottenere una pensione, sicché, nel caso di

pensionamento, nella gestione speciale confluiscono i contributi già

versati nella assicurazione comune, rispetto alla quale viene meno la

ragione della prosecuzione.

6. - La difesa dell'INPS, infine, osserva che la dichiarazione di

illegittimità della norma censurata (primo comma dell'art. 5 del

d.P.R. n. 1431) potrebbe dar luogo ad una disparità di trattamento,

dato che resterebbe operante il correlativo divieto della prosecuzione

volontaria nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, posto dal

successivo terzo comma dello stesso art. 5, per i periodi durante i

quali l'interessato, divenuto lavoratore dipendente, sia

obbligatoriamente iscritto nell'assicurazione comune.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che esula dai compiti

della Corte esaminare in questa sede una norma diversa da quella

denunziata per un differente profilo di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431 (riordinamento della prosecuzione

volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui

esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti

possa essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali

l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione

obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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