Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

4 gennaio 1951, n. 28 (Ratifica, con modificazioni, del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della

Scuola nazionale di danza in Roma), promosso con ordinanza emessa l'11

aprile 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di

Davidson Gloria, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28

giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa l'11 aprile 1972, nel corso di un procedimento

penale a carico di Davidson Gloria, il pretore di Padova ha sollevato,

in riferimento all'art. 33 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n.

28, di "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio

1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di

danza in Roma".

La norma impugnata, richiedendo il conseguimento di un titolo di

abilitazione per l'insegnamento in forma professionale della danza,

inciderebbe, infatti, secondo l'avviso del giudice a quo, sia pure

indirettamente, nella libertà, costituzionalmente garantita senza

alcun limite, di insegnamento artistico. Considerato in diritto :

1. - La questione della compatibilità dell'art. 3 della legge 4

gennaio 1951, n. 28, che subordina l'esercizio della professione di

maestro di danza (e l'assunzione del titolo relativo) al possesso del

diploma rilasciato dall'Accademia nazionale di danza o da un istituto

pareggiato, con l'art. 33, primo comma, Cost., che proclama libero

l'insegnamento di arte e scienza, è identica a quella già dichiarata

non fondata da questa Corte con la sentenza n. 114 del 1957. Tuttavia,

anche alla luce dei successivi sviluppi della propria giurisprudenza

sul medesimo tema o su argomenti connessi (sentenze n. 36 del 1958, n.

24 del 1965, n. 195 del 1972), la Corte, dopo rinnovato esame del

problema, ritiene ora di dover giungere a diversa conclusione.

2. - L'Accademia nazionale di danza deriva dalla "Scuo la di

danza", con annesso corso di perfezionamento per la formazione di

maestri e compositori di danza, istituita presso la R. Accademia d'arte

drammatica in Roma dalla legge 22 febbraio 1940, n. 165: la quale

prevedeva, bensì, atte stati e diplomi, distinti questi ultimi in

diploma di danzatore e diploma di maestro e compositore di danza, senza

peraltro che a tali titoli (conseguiti a conclusione dei vari cicli di

studio) fosse riconosciuto valore abilitante all'esercizio delle

professioni rispettive. Né questa situazione di libertà veniva a

subire mutamenti per effetto del successivo decreto legislativo 7

maggio 1948, n. 1236, che, nel riordinare la Scuola, C mutandone fra

l'altro la originaria denominazione in quella attuale, teneva

espressamente ferma, nel primo comma del suo art. 20, la normativa

allora vigente che non fosse in contrasto con quanto in esso disposto.

Soltanto in sede di ratifica del decreto del 1948, nella legge del

1951, compare la norma dell'art. 3 - denunciata nell'ordinanza del

pretore di Padova - che conferisce al diploma rilasciato dall'Accademia

o da istituti pareggiati (che non risulta siano mai stati istituiti)

valore condizionante dell'uso del titolo di maestro di danza e

abilitante all'esercizio della relativa professione.

Un correttivo temporaneo era tuttavia rappresentato dalle

disposizioni transitorie degli artt. 4 e 5: per la prima delle quali

alla mancanza di diploma suppliva l'aver insegnato per almeno tre anni

"in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti

pubblici"; mentre con la seconda si ammettevano coloro che alla data di

pubblicazione della legge esercitassero privatamente la professione di

maestro di danza al conseguimento di un giudizio di idoneità, per

titoli "e se ritenuto necessario in seguito ad esami", emesso da una

commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta

in prevalenza da elementi del corpo docente dell'Accademia nazionale di

danza.

La riapertura dei termini di cui sopra è stata poi disposta una

tantum dalla legge 18 marzo 1958, n. 297, in favore sia di coloro che,

essendo cittadini italiani, alla data di pubblicazione della precedente

legge del 1957 esercitassero di fatto la professione di maestro di

danza, sia di coloro che la esercitassero "comunque" alla data di

pubblicazione della nuova legge (e cioè abusivamente, come deve

ritenersi a norma dell'art. 3 di quella del 1951).

Esauritasi anche questa seconda fase transitoria, il diploma

dell'Accademia esplica ormai in pieno, ed in modo praticamente

esclusivo, il valore di titolo abilitante all'esercizio professionale

dell'insegnamento, potendovisi derogare, a norma dell'art. 8 della

legge del 1958 poc'anzi rammentata, unicamente con il rilascio "in via

eccezionale" del diploma per "chiara fama" ad artisti italiani e

stranieri, da parte del Ministero della pubblica istruzione, purché su

proposta del "collegio dei professori dell'Accademia... presieduto

dalla direttrice".

3. - Ciò premesso, la disposizione dell'art. 3 della legge del

1951, riguardata nel contesto della normativa entro cui è inquadrata e

da cui riceve il suo concreto significato, della quale si sono qui

ricordate le linee principali, si rivela incompatibile con il principio

della libertà d'insegnamento, consacrato nel primo comma dell'art. 33

Cost., al quale fa riscontro, nel terzo comma, il connesso principio

pluralistico della libertà di scuola.

Subordinando, infatti, esclusivamente al possesso di un particolare

titolo scolastico-professionale un insegnamento artistico, anche se

esplicato nell'ambito meramente privato e senza tendere al

riconoscimento di alcun valore legale dei risultati conseguiti, la

disposizione in oggetto, con l'incidere - direttamente - sulla libertà

professionale, viene altresì a determinare, indirettamente,

ingiustificate limitazioni alla libertà di arte e scienza e del

relativo insegnamento. L'una e l'altra libertà sono affermate

congiuntamente, in unico contesto, dall'art. 33 e sono, in realtà,

strettamente tra loro connesse, giacché la seconda, anche se

suscettibile di atteggiarsi diversamente in funzione dei diversi tipi e

gradi di insegnamento, rappresenta pur sempre - massimamente nel

campo dell'arte - quasi una prosecuzione ed espansione della prima. Di

guisa che sarebbe altrettanto assurdo e contrastante con il principio

dell'art. 33, primo comma, precludere l'attività professionale di un

musicista, di un coreografo, di un regista o di un attore, sol perché

sprovvisto di un diploma legale, quanto impedirgli di formarsi quel

che, nell'uso comune si chiama appunto, una sua scuola, insegnando, se

ne ha la vocazione, l'arte nella quale è esperto a coloro che

liberamente lo desiderino per i motivi più svariati (o perché ne

condividono gli indirizzi estetici o perché ne apprezzano

particolarmente la capacità o perché ne ritengono i metodi più

congeniali al proprio temperamento, e via dicendo). E del resto, corsi

liberi a diverso livello - talora propedeutici ed informativi, più

spesso di perfezionamento ed alta specializzazione - con sempre maggior

frequenza si tengono, nel nostro come in ogni altro paese del mondo, da

artisti di qualsiasi nazionalità, ai quali non si chiede se e quale

titolo di studio o di abilitazione abbiano conseguito, e danno

risultati spesso eccellenti, com'è dimostrato dalla comune esperienza,

formando allievi che in breve volger di tempo raggiungono vasta

notorietà.

4. - Ma, anche a dare, invece, al principio dell'art. 33, primo

comma, un'interpretazione più restrittiva, riducendolo al nucleo

essenziale e indefettibile di garanzia della libertà dei "contenuti"

dell'insegnamento, ed a ritenere perciò ammissibile l'intervento

statale di controllo quanto all'accertamento dei requisiti di idoneità

di coloro che intendono farne la loro professione, tale intervento non

potrebbe che assumere la figura dell'esame di Stato, nei suoi due

aspetti (suscettibili, eventualmente, di presentarsi tra loro fusi e

compenetrati) di esame scolastico e di esame di abilitazione

professionale. Giacché, in tanto sarebbe compatibile con la libertà

d'insegnamento subordinarne l'esercizio professionale privato a

determinati requisiti di idoneità, in quanto il loro accertamento

fosse frutto di una valutazione imparziale, operata da organi dello

Stato e da questo nominati, secondo modalità prestabilite

dall'ordinamento e tale da garantire l'eguale trattamento di tutti i

candidati, indipendentemente dalla scuola da cui provengono: nel che,

precisamente, consistono le caratteristiche proprie e le finalità

istituzionali dell'esame di Stato, non a caso richiamato in

Costituzione, nel quinto comma dell'art. 33, quasi a mediare fra loro i

due principi in esso compresenti: libertà di insegnamento e libertà

di scuola, da un lato; potere-dovere dello Stato di dettare norme

generali sull'istruzione e di istituire scuole di ogni ordine e grado,

dall'altro.

In particolare, come questa Corte ha avuto occasione di affermare

nella sentenza n. 43 del 1972, "non possono mancare norme circa le

condizioni di ammissione, i programmi di esame e la struttura e

funzione della commissione, e circa le garanzie per gli interessati".

ora, nel caso in oggetto, l'esame di diploma del corso di

perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, pur adempiendo, in

forza della norma denunziata, al duplice ruolo di esame scolastico e di

esame di abilitazione professionale, non soddisfa alle accennate

indeclinabili esigenze. Così nel decreto legislativo del 1948, come

nella successiva legge di ratifica del 1951, sono completamente

assenti, infatti, disposizioni concernenti i candidati privatisti,

l'ammissione dei quali a sostenere gli esami risulta quindi abbandonata

alla prassi; mancano parimenti norme sulla composizione e nomina della

commissione esaminatrice nonché sulle operazioni a questa demandate,

mentre, quanto ai programmi, l'art. 13 del decreto del 1948 si limita a

rinviare a provvedimenti da emanarsi dal Ministro per la pubblica

istruzione. provvedimenti che, peraltro, non sono mai intervenuti (per

modo che, in linea di fatto, valgono come programmi di esame per tutti

i candidati, interni ed esterni, i programmi di insegnamento dei

singoli corsi dell'Accademia, stabiliti, a norma dell'art. 6, dalla

"direttrice, sentito il collegio dei professori").

Se poi si considera che persino il conferimento del diploma "per

chiara fama" dipende, come sopra si è accennato al punto 2, da

proposta dell'Accademia, si ha la conferma che l'art. 3 della legge del

1951 finisce per produrre proprio il risultato opposto a quello che

sarebbe richiesto dai principi dell'art. 33 Cost., privilegiando nei

confronti di ogni altra una singola iniziativa, sia pure pubblica,

anziché garantire, nell'ambito di "norme generali" poste dallo Stato,

come previsto nel secondo comma, ed in condizioni di eguaglianza, la

molteplicità di iniziative culturali espresse, nel settore in oggetto,

dalla società civile.

5. - La constatata illegittimità dell'art. 3 della legge n. 28

del 1951 per contrasto con il primo comma dell'art. 33 Cost., anche ove

di questo si assuma l'interpretazione più restrittiva, nulla toglie,

naturalmente, quando l'insegnamento privato della danza si estrinsechi

nella forma di istituzioni scolastiche organizzate ed aperte a chiunque

voglia ad esse iscriversi, ai poteri di vigilanza e di repressione

spettanti allo Stato a tutela del buon costume, della salute e della

pubblica fede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4

gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della

Scuola nazionale di danza in Roma".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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