Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Gaspare Ambrosini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Trentino - Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, promosso con

ordinanza 23 febbraio 1957 del Pretore di Rovereto, emessa nel

procedimento di volontaria giurisdizione relativo ad iscrizione

tavolare richiesta dall'Istituto di credito fondiario della Regione

tridentina nei confronti di Sannicolò Giuseppina, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 6 aprile 1957 e nel

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 14 del 9

aprile 1957 ed iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1957.

Visto l'atto di intervento della Regione Trentino - Alto Adige;

udita all'udienza pubblica del 29 gennaio 1958 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini

per la Regione Trentino - Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Tra l'Istituto del credito fondiario della Regione tridentina e la

signora Sannicolò Giuseppina vedova di Giuseppe, nata Danieli, per

rogito notaio Bertol Giovanni di Rovereto d. d. 26 gennaio 1957, n.

17704 Rep., venne stipulato un contratto condizionato di mutuo al tasso

del 2,50%; mutuo che l'Istituto di credito concedeva alla signora

Sannicolò ai sensi della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6,

contenente "nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera".

Venne in seguito presentato ricorso al Pretore di Rovereto in qualità

di Giudice tavolare per ottenere l'intavolazione dell'ipoteca sui beni

della mutuataria signora Sannicolò (nonché quant'altro ai punti 1, 2,

3 e 4) ed inoltre l'annotazione che le particelle edificiali (precisate

al punto 5) "sono permanentemente ed esclusivamente adibite a scopo di

industria alberghiera e come tali vincolate per 25 anni".

Accolta l'istanza riguardo ai punti 1, 2, 3 e 4 del ricorso, ma non

anche riguardo al punto 5 riguardante l'annotazione del vincolo

alberghiero per 25 anni, il Giudice tavolare con elaborata ordinanza

del 23 febbraio 1957, propose d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6,

che dispone l'obbligo del vincolo suddetto e della correlativa

annotazione nella partita tavolare riguardante l'immobile destinato ad

uso alberghiero. Sospese in conseguenza il giudizio circa il punto 5

del ricorso e ordinò la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

Nell'ordinanza pretorile si premette che il termine "giudizio"

adoperato negli artt. 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11

marzo 1953, n. 87, va inteso nel senso lato di ogni procedura avanti ai

giudici ordinari o speciali e non nella ristretta accezione di

procedura contenziosa la quale imporrebbe di escludere la volontaria

giurisdizione.

Nel merito si rileva che la denunciata norma regionale di cui

all'art. 8 legge 26 aprile 1956, n. 6, T.A.A. può apparire in

contrasto con le norme costituzionali di cui all'art. 117 della

Costituzione e di cui all'art. 4 dello Statuto regionale. Dette norme,

infatti, mentre non riservano alla Regione alcun potere legislativo in

materia di vincolo alberghiero e di iscrizione tavolare, gliela

consentono in materia di turismo e industria alberghiera "ma nel

consueto limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento

statale e dell'interesse nazionale".

Ciò posto, il Pretore afferma che di tale vincolo alberghiero

possono darsi, in alternativa, due versioni: o la norma regionale che

lo istituisca è di diritto privato e cioè costitutiva di un tipo

astratto di rapporto giuridico tra privati, oppure è di diritto

pubblico, cioè di per sé costitutiva di un rapporto giuridico

concreto tra Regione e privato.

Nel primo caso l'astratto rapporto giuridico tra privati, o è un

nuovo diritto reale, oppure una nuova obligatio propter rem. Se la

legge denunciata introducesse un nuovo diritto reale, verrebbe forzato

- sostiene l'ordinanza - il principio fondamentale del numerus clausus.

Se invece introducesse una nuova obligatio propter rem, la denunciata

legge violerebbe il principio della tassatività delle obbligazioni

reali e quello della tassatività delle iscrizioni nel libro fondiario

delle nuove provincie.

Nel secondo caso, la norma imporrebbe una limitazione

amministrativa al diritto di proprietà, la quale limitazione ai sensi

dell'art. 42 della Costituzione potrebbe essere apportata soltanto da

legge dello Stato e non delle Regioni; nessun limite potrebbe quindi

porre al diritto di proprietà la Regione nemmeno allo scopo di dar

disciplina ad una materia compresa nell'elenco di quelle per cui le è

conferito potere legislativo.

L'ordinanza veniva notificata alle parti e al Presidente della

Giunta regionale di Trento, comunicata ai Presidenti delle due Camere e

veniva inoltre, per ordine del Presidente della Corte costituzionale,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1957 e sul

Bollettino Regionale n. 14 del 9 aprile 1957.

Con atto del 23 marzo 1957 interveniva in giudizio il Presidente

pro tempore della Giunta della Regione Trentino - Alto Adige

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo

le seguenti deduzioni:

In primo luogo viene dedotta "l'inammissibilità del rinvio degli

atti del procedimento de quo alla Corte costituzionale" sulla base che

l'espressione "giudizio" adoperato negli artt. 1 della legge cost. 9

febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, debba

essere interpretata alla luce della espressione "causa" adoperata

nell'art. 1 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale e cioè nel senso che la questione di costituzionalità

può essere sollevata nel corso di un giudizio contenzioso e non di una

semplice procedura di volontaria giurisdizione.

Nel merito della vertenza, sostiene l'Avvocatura dello Stato che il

vincolo alberghiero ha natura e contenuto di un vincolo amministrativo

per scopi di interesse pubblico analogo al vincolo che il Ministero

della pubblica istruzione può imporre sui beni di interesse artistico

o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato afferma che la norma

impugnata non è incostituzionale poiché la Regione ha legiferato in

materia alberghiera rimanendo strettissimamente nei limiti dei principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato e del rispetto degli interessi

nazionali (art. 4 Stat. T.A.A.).

Infatti l'introduzione del vincolo alberghiero e della sua

annotazione - sostiene la difesa della Regione - non costituisce un

quid novi dovuto ad iniziativa della legge regionale, ma è

semplicemente desunta da una fonte di diritto statale con richiamo ad

una corrispondente statuizione già in vigore per legge nazionale, e

cioè: R.D. 16 gennaio 1921, n. 13, art. 23, R.D.L. 2 gennaio 1936, n.

274, art. 1, R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1280, art. 1, R.D.L. 29 maggio

1946, n. 452, art. 16, ed infine legge 4 agosto 1955, n. 691.

L'Avvocatura dello Stato richiama poi l'art. 9 del D.P.R. 27 marzo

1952, n. 354, per il quale sono estese anche alla Regione le

disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo

alberghiero. Rileva quanto all'obbligo della pubblicità che il

legislatore regionale non ha fatto altro che adattare alla particolare

struttura delle iscrizioni nei libri fondiari l'obbligo della

"trascrizione" nei registri immobiliari stabilito per le vecchie

provincie, disponendo appunto l'"annotazione" del vincolo alberghiero. Considerato in diritto :

Sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dal

l'Avvocatura dello Stato, la Corte osserva che in precedenti sentenze

(n. 4 del 1956 e nn. 5, 40 e 129 del 1957) ha ritenuto ammissibile la

questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un

procedimento di volontaria giurisdizione, interpretando il termine

"giudizio" adoperato dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1, e dall'art. 23 delle legge 11 marzo 1953, n. 87, nel senso

lato di ogni procedura davanti ad un giudice ordinario o

amministrativo.

Invero, come ha detto la Corte nella sentenza n. 129 del 1957, la

proponibilità di una questione di legittimità costituzionale dipende

non dalla qualifica del procedimento in corso, ma dalla circostanza che

il giudice (contenzioso o volontario che sia il pro cesso) ritenga

fondato il dubbio della legittimità costituzionale della legge che

egli deve applicare.

Per l'esame del merito è opportuno tenere presente che la legge

regionale 26 aprile 1956, n. 6, nel dettare norme per la concessione

di mutui di favore per il potenziamento ed il miglioramento del

patrimonio alberghiero della Regione, stabilisce varie condizioni

intese ad assicurare il raggiungimento dello scopo per cui tali mutui

sono concessi.

Tra queste condizioni vi sono quelle previste nei primi due commi

dell'art. 8:

- "Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono

vincolati alla destinazione all'uso alberghiero per anni 25.

"Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nella partita

tavolare relativa all'immobile in parola".

Nell'ordinanza emessa il 23 febbraio' 1957 dal Pretore di Rovereto

in qualità di Giudice tavolare si formulano due ipotesi circa la

natura (privatistica o pubblicistica) del vincolo alberghiero previsto

nel primo comma dell'art. 8, e si assume che in entrambe le ipotesi

questa disposizione è costituzionalmente illegittima: nella prima

ipotesi (che si tratti cioè di norma che incide nel sistema del

diritto privato) perché contrastante con l'art. 117 della

Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto per la Regione Trentino -

Alto Adige; e nella seconda ipotesi (che si tratti di norma di diritto

pubblico) perché contrastante con l'art. 42 della Costituzione.

In sostanza tutte le considerazioni dell'ordinanza del Pretore di

Rovereto partono dal presupposto che con l'art. 8 della legge 26 aprile

1956, n. 6, il Consiglio regionale abbia dettato norme che, comunque

considerata di diritto privato o di diritto pubblico la natura del

suddetto vincolo alberghiero, non rientrano nella competenza della

Regione perché non potrebbero essere dettate che con legge dello

Stato.

Deve anzitutto osservarsi che per la decisione della questione in

esame non può farsi riferimento all'art. 117 della Costituzione,

perché questo riguarda le Regioni ad autonomia normale, mentre la

Regione Trentino - Alto Adige ha uno statuto speciale; per cui ad esso

bisogna riportarsi, e precisamente all'art. 4, che attribuisce alla

Regione per le materie in esso indicate, e quindi anche per "il turismo

e le industrie alberghiere" (n. 17), una potestà legislativa più

ampia di quella contemplata nell'art. 117 della Costituzione, sia pur

entro i limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e

del rispetto dell'interesse nazionale.

Ora, nel caso in esame il legislatore regionale non ha in alcun

modo oltrepassato quei limiti.

Le norme dell'art. 8 relative al vincolo alberghiero per 25 anni ed

alla sua pubblicità non costituiscono una novità creata dal

legislatore regionale, ma sono norme che varie leggi dello Stato

avevano già dettato allo scopo di incrementare con pubblici

finanziamenti l'industria alberghiera.

Seguendo il principio affermato dopo la prima guerra mondiale con

R.D.L. 16 gennaio 1919, n. 13 (art. 13), il R.D.L. 2 gennaio 1936, n.

274, stabiliva all'art. 1 che gli edifici destinati ad uso di albergo,

pensione o locanda, per destinazione dei proprietari o per concessione

risultante da contratto di affitto, "non possono essere né venduti,

né dati in locazione per un diverso uso da quello alberghiero senza

l'autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda".

Il principio del vincolo fu riaffermato dall'art. 1 del R.D.L. 16

giugno 1938, n. 1280, ed ancora più precisamente, quanto alla durata

del vincolo e all'obbligo della trascrizione nei registri immobiliari,

dal R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, il quale all'art. 16 dispone che

"l'obbligo previsto dall'art. 1 del R. D.L. 16 giugno 1938, n. 1280,

di non mutare la destinazione alberghiera dei fabbricati ricostruiti,

costruiti, migliorati ed ampliati con i contributi statali, deve avere

la durata di venticinque anni, e deve esserne data pubblicità a cura

del competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

mediante trascrizione del vincolo presso il competente Ufficio dei

registri immobiliari, a carico dei beneficiari e con l'applicazione

della imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura di lire 20,

salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri

immobiliari".

Ed infine la legge 4 agosto 1955, n. 691, all'art. 9 dispone che

"gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati

alla destinazione per uso alberghiero. Il vincolo è reso pubblico

mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri

immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto

prescrive il primo comma dell'art. 16 del R.D.L. 29 maggio 1946, n.

452".

L'istituto del vincolo venticinquennale sugli immobili adibiti ad

uso di albergo non è stato adunque creato con l'art. 8 in esame, ma si

trovava nella legislazione statale, che regolava la materia, e che il

legislatore regionale non ha fatto che applicare, e che anzi non poteva

fare a meno di applicare in conseguenza ed in osservanza del decreto

del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1952, n. 354, concernente

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto

Adige, relativamente "al turismo ed alle industrie alberghiere".

L'art. 9, comma primo, di questo decreto dispone: "Le disposizioni

contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo alberghiero si

applicano anche nella Regione".

Non è fuori luogo rilevare che la Regione Trentino - Alto Adige

aveva impugnato questo disposto dell'art. 9 come lesivo della propria

autonomia, ma che questa Corte ritenne invece, con la sentenza n. 15

del 1956, "non potersi considerare viziato da illegittimità

costituzionale".

Da quanto esposto risulta che la norma del primo comma dell'art. 8

non contrasta, comunque possa considerarsi il vincolo venticinquennale

da essa previsto, né con l'art. 4 dello Statuto per la Regione

Trentino - Alto Adige, né con l'art. 42 della Costituzione.

Ugualmente infondata deve ritenersi la questione di legittimità

costituzionale proposta nell'ordinanza in riguardo al secondo comma

dello stesso art. 8, con cui si dispone che "il vincolo è reso

pubblico mediante annotazione nella partita tavolare relativa

all'immobile in parola".

Con questa norma il legislatore regionale non ha creato un istituto

nuovo, ma ha applicato il principio della pubblicità del vincolo

alberghiero, che si trovava nella legislazione statale dianzi

richiamata, nel R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, e nella legge 4 agosto

1955, n. 691, che all'art. 9 esplicitamente prescrive che "... il

vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente

Ufficio dei registri immobiliari...".

Il legislatore regionale ha applicato questo principio adattandolo

al sistema tavolare proprio del Trentino - Alto Adige, e ricorrendo

alla forma della "annotazione", che in questo sistema sostanzialmente

corrisponde a quella della "trascrizione", e che peraltro può

considerarsi prevista nella disposizione dell'art. 20 del R.D. 28 marzo

1929, n. 499, riguardante il sistema tavolare, il quale art. 20, tra le

materie che formano oggetto di annotazione, oltre quelle dell'art. 19,

indica infine alla lettera h) "ogni altro atto o fatto riferentesi a

beni immobili per il quale le leggi estese o quelle anteriori mantenute

in vigore richiedano od ammettano la pubblicità, a meno che questa

debba eseguirsi nelle forme dell'art. 9 della presente legge", cioè

nella forma della "intavolazione" e "prenotazione", che si applicano

soltanto agli istituti in esso art 9 indicati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione proposta dal Giudice tavolare di

Rovereto con ordinanza del 23 febbraio 1957 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino Alto -

Adige del 26 aprile 1956, n. 6, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, all'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Trentino

- Alto Adige e all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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