Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1986

Altra decisione · depositata il 18/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti

norme: dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 23 novembre 1978; dell'art. 1, comma secondo, della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 febbraio 1979;

dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto, del disegno di legge

approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 31 luglio 1979;

dell'art. 8, lett. b, e dell'art. 10 del disegno di legge approvato

dall'Assemblea regionale siciliana il 31 luglio 1979; dell'art. 2,

ultimo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 15 aprile 1981; dell'art. 20, limitatamente all'inciso dell'ultimo

comma, e dell'art. 21 del disegno di legge approvato dall'Assemblea

regionale siciliana il 15 aprile 1981; degli artt. 1, 2, 3 e 5 del

disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22

aprile 1981; degli artt. 1, ultimo comma, e 2 della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 22 aprile 1981; degli artt. 1, 2,

3, 4 e 5 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale

siciliana il 22 aprile 1981, promossi con ricorsi del Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, notificato rispettivamente l'1 dicembre

1978, il 9 febbraio 1979 e l'8 agosto 1979, il 23 e 30 aprile 1981,

depositati in cancelleria il 9 dicembre 1978, il 19 febbraio 1979 e il

13 agosto 1979, il 30 aprile 1981 e l'8 maggio 1981 ed iscritti al n.

34 del registro ricorsi 1978, ai nn. 4, 18 e 19 del registro ricorsi

1979, e ai nn. 7, 8, 10, 11 e 12 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso notificato il 1 dicembre 1978 e depositato il

successivo 9 (pubblicato nella G.U. n. 354 del 20 dicembre 1978 e nella

G.U.R.S. n. 2 del 13 gennaio 1979 e iscritto al n. 34 Reg. ric. 1978)

il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò l'art. 1

della legge recante: "Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 28

aprile 1972, n. 29, 6 giugno 1975, n. 42 e 16 agosto 1975, n. 59,

riguardanti il settore zolfifero, approvata nella seduta del 23

novembre 1978, limitatamente all'inciso" per far fronte alle esigenze

connesse al pagamento di oneri nascenti da giudicati e privilegiando le

sentenze emanate dal Magistrato del lavoro" per violazione degli artt.

14 lett. d) e 17 dello Statuto speciale e dell'art. 3 della

Costituzione.

Con memoria depositata il 21 dicembre 1978, con la quale chiese

respingersi il ricorso del Commissario, si costituì la Regione

Siciliana in persona del Presidente avv. Santi Mattarella,

rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando Cascio giusta

procura speciale con firma autenticata il 12 dicembre 1978 per not. C.

Di Giovanni chiedendo dichiararsi legittima la norma impugnata e quindi

respingersi il ricorso.

Con deduzioni depositate fuori termine il 20 ottobre 1983, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha comunicato che il

Presidente della Regione Siciliana depositò, in data 4 dicembre 1978,

con il n. 59 la legge in questione omettendo l'impugnata disposizione

dell'art. 1 (legge poi pubblicata nella G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n.

72).

2. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1979 e depositato il

successivo 19 (pubblicato nella G.U. n. 59 del 28 febbraio 1979 e nella

G.U.R.S. n. 12 del 17 marzo 1979 e iscritto al n. 4 Reg. Ric. 1979) il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò l'art. 1

comma secondo del disegno di legge n. 487 recante "Integrazioni alla

legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, concernente provvedimenti a

favore della Cooperativa Tintori siciliani di Palermo" limitatamente

alle parole "e da ipoteca e da privilegio sugli impianti per i

finanziamenti relativi a rilevamenti, alle riconversioni ed ai nuovi

impianti" per violazione degli artt. 14 lett. d) e 17 dello Statuto

speciale.

Con memoria depositata il 27 febbraio 1979, con la quale chiese

respingersi il ricorso, si costituì la Regione Siciliana, in persona

del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso dall'avv.

prof. Salvatore Orlando Cascio giusta procura speciale con firma

autenticata il 14 febbraio 1979 per not. C. Di Giovanni.

Con deduzioni depositate il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale

dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

segnalato che il Presidente della Regione Siciliana promulgò in data

16 febbraio 1979 con il n. 9 la legge in questione omettendo la

impugnata disposizione dell'art. 1 comma secondo (legge poi pubblicata

nella G.U.R.S. del 17 febbraio 1979, n. 7).

3. - Con ricorso notificato l'8 agosto 1979 e depositato il

successivo 13 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 22 agosto 1979 e nella

G.U.R.S. n. 40 dell'8 settembre 1979 e iscritto al n. 18 Reg. Ric.

1979) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il

terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 21 del disegno n. 51-501

recante: "Disciplina degli asili nido nella Regione Siciliana" ,

approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 luglio

1979, per violazione degli artt. 14 lett. c) e 15 dello Statuto

speciale.

Con deduzioni depositate il 23 agosto 1979 la Regione Siciliana in

persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso

dall'avv. Gianni Aula giusta procura speciale con firma autenticata il

9 agosto 1979 per notar C. Di Giovanni, chiese dichiararsi legittime le

norme impugnate e quindi respingersi il ricorso.

Con deduzioni depositate il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale

dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

segnalato che il Presidente della Regione Siciliana promulgò in data

16 febbraio 1979 con il n. 9 la legge in questione omettendo

l'impugnata disposizione del secondo comma dell'art. 1 (legge

pubblicata nella G.U.R.S. 17 febbraio 1979, n. 7).

4. - Con ricorso notificato l'8 agosto 1979 e depositato il

successivo 13 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 22 agosto 1979 e nella

G.U.R.S. n. 40 dell'8 settembre 1979 e iscritto al n. 19 Reg. Ric.

1979) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnò

l'art. 8 lett. b) e l'art. 18 del disegno di legge, recante"

Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione

Siciliana" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta

del 31 luglio 1979 per violazione dell'art. 17 lett. b) e c) dello

Statuto speciale.

Con deduzioni depositate il 23 agosto 1979, la Regione Siciliana in

persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso

dall'avv. Guido Aula in virtù di procura speciale con firma

autenticata il 9 agosto 1979 per not. C. Di Giovanni, chiese, ritenendo

legittima la norma impugnata, respingersi siccome infondato il ricorso.

L'art. 8 lett. b) e l'art. 18 non sono riprodotti nella l. 14

settembre 1979, n. 215 (G.U.R.S. 15 settembre 1979, n. 41).

5. - Con ricorso notificato il 23 aprile 1981 e depositato il 30

successivo (pubblicato nella G.U. n. 130 del 13 agosto 1981 e nella

G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 7 Reg. Ric. 1981) il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò la legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 aprile

1981, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e

giovanile in Sicilia" , limitatamente alla norma contenuta nell'ultimo

comma dell'art. 2 che esula dalla competenza legislativa primaria e

concorrente della stessa, in riferimento alle materie indicate negli

artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

Con deduzioni depositate il 15 maggio 1981, la Regione Siciliana,

in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto rappresentato e difeso

giusta procura speciale con firma autenticata il 5 maggio 1981 per not.

C. Di Giovanni dagli avv.ti Armando De Marco e prof. Giuseppe Fazio,

chiese respingersi il ricorso.

Nella l. 28 aprile 1981, n. 78 (G.U.R.S. 2 maggio 1981 pag. 421) è

omesso l'impugnato ultimo comma dell'art. 2.

Con ricorso notificato il 23 aprile 1981 e depositato il successivo

30 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 13 maggio 1981 e nella G.U.R.S. n.

26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 8 Reg. Ric. 1981) il Commissario

dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il disegno di legge

recante "Norme per l'istituzione del ruolo normativo del personale

addetto alle unità sanitarie locali" , approvato dall'Assemblea

regionale siciliana nella seduta del 15 aprile 1981, limitatamente

all'inciso dell'ultimo comma dell'art. 20 "ed è comandato

all'Assessorato regionale della Sanità" e l'art. 21 (intero) per

violazione dell'art. 21 Cost..

Con deduzioni depositate il 15 maggio 1981, la Regione Siciliana in

persona del Presidente Mario D'Acquisto, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Guido Aula e prof. Giuseppe Fazio giusta procura con firma

autenticata il 5 maggio 1981 per not. C. Di Giovanni, chiese

respingersi il ricorso.

Con deduzioni datate 21 ottobre 1986, l'Avvocatura generale dello

Stato per il Commissario dello Stato ha informato che in sede di

promulgazione della l. 28 aprile 1981 n. 78 sono omessi gli impugnati

ultimo comma dell'art. 20 e art. 21.

7. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8

maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e

nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 10 Reg. Ric.

1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il

disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 22 aprile 1981 dal titolo "Interventi per favorire la

diffusione di documentazione di interesse regionale e di libri di case

editrici siciliane "limitatamente agli artt. 1, 2, 3 e l'articolo 5,

l'inciso compreso tra il secondo e quarto rigo "la spesa di lire 1.300

milioni, di cui lire l.000 milioni per le finalità dell'art. 1" ,

aventi per oggetto materia non rientrante in alcuna di quelle elencate

negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

Con deduzioni depositate il 22 maggio 1981, la Regione Siciliana,

in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto rappresentato e difeso

dagli avv.ti Antonio Sansone e Salvatore Greco giusta procura speciale

con firma autenticata per not. C. Di Giovanni il 15 maggio 1981, chiese

respingersi in ogni sua parte il ricorso.

Con memoria depositata il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale

dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

segnalato che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la

legge oggetto del giudizio nella G.U.R.S. n. 41 del 29 agosto 1981

omettendo le disposizioni impugnate.

8. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8

maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e

nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 11 Reg. Ric.

1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò la

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22

aprile 1981 dal titolo "Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto

- legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 9 luglio 1980, n.

299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli

enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni

lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso gli

enti pubblici" , limitatamente all'art. 1, ultimo comma, in quanto

viola gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale con riferimento alle

norme di principio contenute nel d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito

con modifiche nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e l'art. 81 della

Costituzione, nonché l'art. 2 (intero) per violazione dell'art. 17

lett. f) dello Statuto speciale e degli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Con deduzioni depositate il 27 maggio 1981, la Regione Siciliana in

persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto, rappresentato e

assistito, giusta procura speciale con firma autenticata il 15 maggio

1981 per notar C. Di Giovanni, dagli avv.ti Filippo Bongiorno Pincitore

e Francesco Timaglia, chiese, definendo legittime le norme impugnate,

respingere, perché infondato, il ricorso.

Nella G.U.R.S. 9 maggio 1981, pag. 524 la l. 6 maggio 1981, n. 88

(Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto legge 7 maggio 1980,

n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme

per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti

presso la pubblica amministrazione e presso enti pubblici) non

riproduce l'ultimo comma dell'art. 1 e l'art. 2.

9. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8

maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e

nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 12 Reg. Ric.

1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il

disegno di legge approvato dalla Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 22 aprile 1981 dal titolo "Provvedimenti intesi a favorire

lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche

nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario" limitatamente

alle seguenti parti: art. 1, rigo quarto, l'inciso "e della lingua

delle minoranze etniche esistenti in Sicilia" , rigo 12, l'inciso "o

delle lingue delle minoranze etniche"; art. 3 lett. a)" per l'acquisto

di sussidi didattici e di testi da utilizzare per la sperimentazione";

art. 5, rigo nove, l'inciso "nonché delle lingue di cui all'art. 2

della presente legge", rigo decimo, l'inciso "ai fini dell'attuazione

della sperimentazione" avendo per oggetto materia non rientrante in

alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e

per violazione dell'art. 6 della Costituzione.

Nelle deduzioni depositate il 22 maggio 1981, la Regione Siciliana

in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale con firma autenticata il 15 maggio 1981

per not. C. Di Giovanni, dall'avv. Luigi Maniscalco Basile, chiese

dichiararsi inammissibile e subordinatamente rigettare il ricorso

ritenendo e dichiarando giudizialmente legittime le norme impugnate.

Con memoria depositata il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale

dello Stato per il Commissario dello Stato ha segnalato che il

Presidente della Regione Siciliana promulgò la legge oggetto del

giudizio sulla G.U.R.S. n. 25 del 9 maggio 1981 (parte I, pag. 507)

omettendo le disposizioni impugnate. Considerato in diritto :

10. - Posto che le leggi della Regione Siciliana sono state

promulgate omettendo gli articoli e le parti di articolo che avevano

formato oggetto d'impugnazioni del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, altro non rimane alla Corte che dichiarare cessata

la materia del contendere confermando l'orientamento di cui ultima

espressione è la sent. 8 marzo 1983, n. 54.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi

proposti dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la

Regione Siciliana, iscritti ai nn. 34 Reg. Ric. 1978,4,18 e 19 Reg.

Ric. 1979 e 7,8,10,11 e 12 Reg. Ric. 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FBRRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI

- FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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