Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d.l. 10 gennaio

1926, n. 16 (revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione

della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad

opzione), convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e del d.l. 2

febbraio 1948, n. 23 (revisione delle opzioni degli alto atesini),

promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il

29 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per i

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 19 febbraio 1972 il Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe

Guarino, ha proposto ricorso per la dichiarazione di

incostituzionalità dell'articolo unico del r.d.l. 10 gennaio 1926, n.

16 e degli artt. 1 e seguenti del d.l. 2 febbraio 1948, n. 23

(segnatamente gli artt. 2, 3 e 5) per violazione dell'art. 2 dello

Statuto per il Trentino-Alto Adige, degli artt. 2, 26, 50 e 51 della

legge costituzionale n. 1 del 1971 e degli artt. 2 e 6 della

Costituzione.

Le norme impugnate stabiliscono rispettivamente che la concessione

della cittadinanza italiana in seguito ad opzione può essere revocata

in ogni tempo per indegnità politica, e che la revoca della scelta

della cittadinanza germanica, effettuata in base alla legge 21 agosto

1939, n. 1241 ed agli accordi italo-tedeschi del 1939, è subordinata,

anche per coloro che non si siano trasferiti all'estero, a vari

adempimenti formali, essendo inoltre esclusa per una serie di ipotesi

eccezionali.

Osserva la difesa della Provincia che una tutela dei gruppi etnici

minoritari è assicurata in generale dagli artt. 2 e 6 della

Costituzione, secondo cui il singolo è protetto "nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità" e, rispettivamente, "la

Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". L'art.

2 dello Statuto speciale dispone inoltre che "nella Regione è

riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo

linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive

caratteristiche etniche e culturali". Tale norma, ad avviso della

ricorrente, non aveva potuto esplicare tutti i suoi effetti sia per la

difficoltà di intendere se avesse voluto tutelare le caratteristiche

etniche dei gruppi in quanto tali, ovvero soltanto assicurare la

parità di trattamento a tutti i cittadini appartenenti ai gruppi; sia

per l'interpretazione invalsa di garantire quella protezione che fosse

desumibile da specifiche disposizioni contenute nello Statuto.

La Provincia di Bolzano osserva che la legge costituzionale n. 1

del 1971 ha introdotto in proposito profonde innovazioni, configurando

il principio di tutela delle minoranze linguistiche quale istituto

autonomo rispetto ai singoli precetti statutari, come risulta dall'art.

51 che prevede l'impugnativa delle leggi dello Stato "per violazione

del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina";

dall'art. 2 che definisce la tutela delle minoranze locali quale

interesse nazionale alla cui osservanza la Regione è vincolata

nell'emanazione della propria legislazione; dall'art. 26 che menziona

distintamente, tra i limiti delle leggi regionali, le caratteristiche

etniche e culturali dei gruppi accanto alla parità dei diritti tra i

cittadini appartenenti ai diversi gruppi; dall'art. 50 che prevede come

causa autonoma di impugnazione della legge regionale e provinciale la

violazione del principio di parità tra i gruppi linguistici.

La ricorrente deduce da quanto precede che il sistema vigente

intende non solo tutelare la parità formale tra i cittadini

appartenenti ai vari gruppi linguistici, ma altresì consentire ai

gruppi minoritari di prosperare e svilupparsi. Da questa conclusione

deriverebbe ulteriormente che le norme impugnate, in quanto

attribuiscono poteri ampiamente discrezionali in materia di

cittadinanza e disciplinano la perdita della stessa sulle basi di

presupposti formali in contrasto con i dati effettivi della convivenza,

incidono direttamente sulla composizione del gruppo etnico minoritario,

e costituirebbero una violazione del principio più volte menzionato.

In particolare l'articolo unico del r.d.l. n. 16 del 1926

contrasterebbe direttamente con l'art. 22 della Costituzione. Gli artt.

2, 3 e 5 del d.l. n. 23 del 1948, configurando come ipotesi di

riacquisto della cittadinanza casi che avrebbero dovuto essere

considerati come improduttivi di effetti per mancato trasferimento

all'estero, o introducendo ipotesi eccezionali di esclusione dal

riacquisto, diversi da quelli previsti dalla legge sulla cittadinanza,

violerebbero il menzionato principio di tutela delle minoranze.

Si e costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 9 marzo 1972, chiedendo dichiararsi

inammissibile, o respingersi nel merito, il ricorso della Provincia.

Osserva la difesa dello Stato, riprendendo argomentazioni già

altre volte formulate, che il problema dei rapporti tra preesistente

disciplina legislativa dello Stato e sopravvenuta modifica dello

Statuto speciale, con ampliamento dell'autonomia delle due Province del

Trentino-Alto Adige, può essere affrontato in due modi tra loro

alternativi. O si ritiene che le nuove disposizioni statutarie siano

direttamente ed immediatamente applicabili nei rapporti intersoggettivi

privati, anche in relazione al tenore della loro formulazione, ed

allora si avrebbe caducazione del disposto normativo impugnato dalla

ricorrente, non sussistendo conflitto di leggi ma successione e

abrogazione di norme, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Oppure si ritiene che l'entrata in vigore del nuovo Statuto debba aver

luogo garantendo la continuità dell'ordinamento giuridico senza

produrre vere e proprie lacune nella preesistente disciplina

legislativa. Ad avviso della difesa dello Stato l'interpretazione

sistematica e le norme transitorie della legge costituzionale n. 1 del

1971, dimostrano che la seconda soluzione è quella seguita dal

legislatore costituzionale. Conseguentemente il nuovo Statuto regionale

non determinerebbe immediatamente l'illegittimità costituzionale delle

preesistenti leggi dello Stato con esso confliggenti, dovendosi invece

attendere l'emanazione delle necessarie norme di attuazione che

provvedono, entro limiti temporali prefissati, e con le procedure

appositamente previste, ad armonizzare le leggi preesistenti con il

nuovo Statuto.

Più in particolare l'Avvocatura generale rileva l'inammissibilità

della prospettata censura relativa all'art. 22 della Costituzione,

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale che ammette la

Regione e la Provincia ad impugnare leggi dello Stato soltanto per la

violazione della sfera di competenza costituzionale loro garantita.

Nel merito le norme impugnate non inciderebbero sul principio di

tutela delle minoranze linguistiche in quanto sembrerebbero aver ad

oggetto situazioni soggettive di singoli cittadini, ed inoltre molte di

esse avrebbero da tempo esaurito i loro effetti.

In una memoria successiva la difesa della Provincia ha richiamato

la più recente giurisprudenza della Corte, contraria alle eccezioni

sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le questioni proposte dalla Provincia di Bolzano possono

essere così riassunte: a) se contrasti o meno con l'articolo 22 della

Costituzione, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi

politici, l'articolo unico del r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16, secondo

cui è revocabile per indegnità politica la concessione della

cittadinanza italiana in seguito ad opzione effettuata a norma dei

trattati di pace conseguenti la prima guerra mondiale; b) se

contrastino o meno con il principio di tutela delle minoranze

linguistiche (nel significato risultante dall'art. 51 della legge

costituzionale n. 1 del 1971, in relazione agli artt. 2, 26 e 50 della

stessa legge, all'art. 2 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e

agli artt. 2 e 6 della Costituzione) gli artt. 1 e seguenti

(segnatamente 2, 3 e 5) del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23,

che subordinano a termini di decadenza l'istanza degli alto atesini

diretta ad ottenere la revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca

(art. 1) o il riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che

avessero acquistata quella germanica (art. 2), ed escludono dal

riacquisto (art. 5 in relazione all'art. 2) coloro che, tra l'altro,

abbiano appartenuto alle SS o alla Gestapo, abbiano ricoperto cariche

in altri organismi della Germania nazista o dimostrato fanatismo od

odiosità antitaliana o siano stati condannati come criminali di guerra

o per collaborazionismo, per il dubbio che le norme impugnate,

derogando al regime generale stabilito dalla legge sulla cittadinanza

del 1912, comprimano il gruppo etnico di lingua tedesca.

L'Avvocatura dello Stato solleva eccezioni d'inammissibilità

osservando che dovrebbe trovare applicazione il principio di

continuità o, alternativamente, ritenersi che il principio di tutela

delle minoranze linguistiche operi immediatamente in tutti i rapporti

giuridici, con caducazione del disposto normativo con esso

confliggente. Le eccezioni sono infondate. Risulta, infatti, che nella

specie la ricorrente non ha denunciato invasione da parte di leggi

statali anteriori di competenze legislative rivendicate oggi come

proprie sulla base della legge costituzionale n. 1 del 1971 (sentenza

n. 86 del 1975). Né il principio giuridico dedotto dall'art. 51 di

detta legge, può dar luogo, attesa la sua formulazione,

all'abrogazione delle norme impugnate, le quali quindi, nel caso in

esame, sono suscettibili di giudizio di legittimità costituzionale.

2. - La prima questione, tuttavia, è per altri motivi

inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le

Regioni o le Provincie autonome possono dedurre in ricorso violazioni

di norme costituzionali sempreché si concretino in una lesione della

sfera di competenza costituzionale loro garantita.

L'impugnata norma del 1926 opera in un ambito che trascende gli

interessi della popolazione alto atesina di lingua tedesca, riferendosi

agli allogeni dei territori già facenti parte del Regno

austro-ungarico che avessero ottenuto la cittadinanza italiana in

seguito all'opzione prevista dai trattati di pace conseguenti alla

prima guerra mondiale (cfr. articoli 71 e seguenti legge 26 settembre

1920, n. 1321; art. 7 legge 19 dicembre 1920, n. 1778; art. 47 legge 21

febbraio 1923, n. 281). Il denunciato contrasto con l'art. 22 della

Costituzione non può quindi essere oggi prospettato come censura

autonoma dalla Provincia di Bolzano, e potrebbe venir legittimamente

sollevato, in via incidentale, da parte di un giudice che fosse

chiamato ad applicare il r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16.

3. - Né appare fondata la seconda questione.

L'impugnato d.l. 2 febbraio 1948, n. 23, emanato a seguito di

consultazioni diplomatiche con l'Austria, ed apprezzato dalle autorità

austriache come contenente "norme eque e liberali" nei confronti degli

optanti naturalizzati, ha preso atto della situazione giuridica e di

fatto conseguente alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed ai successivi

accordi italo-tedeschi, consentendo a coloro che avessero a suo tempo

volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana ed acquistato

quella germanica, di riacquistare la cittadinanza italiana, malgrado le

scelte precedenti.

Il legislatore del 1948 ha tuttavia stabilito che le dichiarazioni

dirette al riacquisto della cittadinanza italiana, dovessero essere

presentate entro termini di decadenza, e che le categorie di persone,

sopra sinteticamente descritte, indicate nell'art. 5 della normativa in

esame, fossero escluse dal riacquisto.

È principalmente contro tali disposizioni che sono dirette le

denunce della ricorrente, assumendosi che il sistema normativo

applicabile al riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli

alto atesini derogherebbe ingiustificatamente alla disciplina generale

stabilita dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza,

mediante disposizioni speciali che pregiudicano il gruppo minoritario

di lingua tedesca.

Per quanto concerne il regime di coloro che, avendo soltanto optato

per la cittadinanza germanica, non l'abbiano tuttavia acquistata,

l'impugnato d.l. n. 23 del 1948 consente che essi conservino la

cittadinanza italiana sol che dichiarino di revocare l'opzione nei

termini di decadenza stabiliti dall'art. 3. Questo ne determina

variamente la durata, da un minimo di 90 giorni ad un massimo di un

anno con possibilità di remissione in termini, in maniera adeguata

alle varie ipotesi considerate e non diversa dalla predisposizione di

altri termini di decadenza previsti dall'ordinamento giuridico

italiano.

L'art. 5 della normativa denunciata risulta disposizione specifica

e limitatrice dei poteri governativi rispetto all'art. 9 della legge

generale del 1912, secondo cui il Governo può rendere inefficace il

riacquisto della cittadinanza "per gravi motivi e su conforme parere

del Consiglio di Stato". Nel caso degli alto atesini i motivi sono

assai più circoscritti: occorre che le persone indicate nell'art. 2

del d.l. del 1948 abbiano ricoperto importanti incarichi nella SOD,

nella ADEURST, nella ADO, abbiano fatto parte della Gestapo, siano

stati ufficiali o sottufficiali delle SS; siano stati condannati come

criminali di guerra o per collaborazionismo, si siano resi colpevoli di

atti di crudeltà o di grave persecuzione in danno di cittadini

italiani; abbiano dimostrato faziosità nazista, fanatismo o odiosità

antitaliana nella propaganda per le opzioni tra il 23 giugno 1939 e il

5 maggio 1945 (art. 5 citato d.l. del 1948).

La previsione di ipotesi specifiche in raffronto all'ampio tenore

della legge generale sulla cittadinanza, dimostra che la normativa

impugnata non lede il principio di tutela del gruppo etnico

minoritario. Le norme procedimentali in esame assicurano infatti ogni

garanzia già nella fase amministrativa, prevedendo che il parere in

ordine all'esclusione dal riacquisto sia emesso, dopo apposita

istruttoria in contraddittorio con l'interessato, da una commissione

presieduta da un magistrato e composta, su base paritetica, da membri

facenti parte dei due gruppi linguistici, nel rispetto del principio

costituzionale invocato.

Ferma restando la distinzione tra revoca della concessione della

cittadinanza ed esclusione dal riacquisto di chi, acquistando una

cittadinanza straniera, abbia volontariamente rinunciato a quella

italiana, può ancora aggiungersi che i casi di esclusione previsti per

gli alto atesini rispondono in generale agli stessi criteri che

legittimano la perdita della cittadinanza secondo la legge italiana del

1912 ed i testi normativi corrispondenti di molti paesi europei.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 22 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16 (convertito in legge 24 maggio

1926, n. 898), per difetto di legittimazione a proporla da parte della

Provincia ricorrente;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 (contenente revisione

delle opzioni degli alto atesini), sollevata, con il ricorso in

epigrafe indicato, dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli

artt. 51,2,26 e 50 della legge costituzionale n. 1 del 1971,2 dello

Statuto per il Trentino-Alto Adige, 2 e 6 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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