Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1988

Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige

notificato il 12 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 17 agosto

successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1983, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del D.M. 9 maggio 1983, n.

6983 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico

interregionale per la prevenzione incendi presso l'Ufficio

dell'Ispettore interregionale per il Trentino Alto Adige e per il

Veneto;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Trentino Alto Adige e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Regione Trentino Alto Adige ha promosso conflitto di

attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4

n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno

9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato

tecnico interregionale per la prevenzione incendi.

Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza

legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi

antincendi".

L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la

reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel

territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede

che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il

decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3

settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non

applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente. Considerato in diritto Poiché un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n.

7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato

la dizione "Comitato tecnico interregionale per la prevenzione

incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione

incendi per la regione Veneto", non è più possibile avere il minimo

dubbio sulla non applicabilità dello stesso nei confronti della

Regione Trentino Alto Adige. Conseguentemente, va dichiarata cessata

la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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