Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo

comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed

economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1972 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di

Quiereste Domenico contro il Ministero della difesa. iscritta al n. 287

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Visto l'atto di costituzione degli eredi di Quiereste Domenico;

udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Domenico Quiereste, pensionato dell'Amministrazione della Marina

militare, assunto con la qualifica di avventizio presso la direzione

dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, con istanza del 23 gennaio

1964, chiedeva all'Amministrazione di conoscere il trattamento che gli

sarebbe spettato all'atto della (prossima) cessazione dal nuovo

impiego.

Avendogli l'Amministrazione comunicato che a sensi dell'art. 9,

ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nessuna indennità

di licenziamento era a lui dovuta in quanto già pensionato, proponeva

ricorso davanti al Consiglio di Stato deducendo l'illegittimità

costituzionale dell'indicata norma per contrasto con gli artt. 35,36 e

38 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1972,

sollevava la questione di legittimità costituzionale del detto art. 9,

ultimo comma, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

osservando, richiamata la sentenza n. 75 del 1968 di questa Corte

nonché la disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, che

l'indennità di anzianità in ogni sua forma ha natura retributiva e

non può quindi essere esclusa in alcun caso, e giudicando tali

principi applicabili rettamente anche al personale non di ruolo delle

Amministrazioni statali.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Davanti a questa Corte si costituivano Maria Presta vedova

Quiereste e Anna e Maria Quiereste, quali eredi di Domenico Quiereste

(deceduto prima dell'emissione dell'ordinanza da parte del Consiglio di

Stato), chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale

della norma de qua, con le inerenti conseguenze di legge.

Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con ordinanza

del 22 febbraio 1972, solleva la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947,

n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di

ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), in riferimento

all'art. 36 della Costituzione.

2. - La questione è anzitutto rilevante: alla specie è, in fatti,

applicabile la norma denunciata, dato che la cessazione dal servizio

del dipendente pubblico non di ruolo ha avuto luogo in data anteriore a

quella di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1966, n. 1077

(Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni

dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza

vigenti per i dipendenti di ruolo) ed espressamente solo con l'art.

254, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione

del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato), la ripetuta norma è stata

abrogata.

E sussiste il dedotto contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

L'indennità per cessazione dal servizio, in forza dell'art. 9 del

citato d.l.C.P.S. n. 207 del 1947, spetta al personale civile non di

ruolo delle Amministrazioni dello Stato, assunto con una qualsiasi

delle qualifiche previste dal r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100 (ed anche

con quella di avventizio, come nella specie), ed avente almeno un anno

di servizio continuativo, ed è commisurata ad una mensilità della

sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun

anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Essa trova un riscontro, anche se non del tutto puntuale, oltre che

nell'indennità di licenziamento di cui all'art. 10 del r.d.l. 13

novembre 1924, n. 1825, a proposito dell'impiego privato,

nell'indennità di anzianità in tema di lavoro subordinato di cui

all'art. 2120 del codice civile, nel testo risultante dalle sentenze

nn. 75 del 1968 e 204 del 1971, e all'art. 9 della legge 15 luglio

1966, n. 604.

Rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua

funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante

al dipendente non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato all'atto

della cessazione dal servizio. E come l'indennità di anzianità, non

può essere negata in toto, senza che sia violato il diritto

costituzionalmente garantito alla giusta retribuzione, al dipendente

per il servizio prestato, anche se la cessazione del rapporto sia

avvenuta a seguito di licenziamento per motivi disciplinari o di

dimissioni volontarie Poi, ed è questo il profilo che qui soprattutto

interessa, non può costituire valida giustificazione del differente

trattamento oggetto della presente denuncia, la circostanza che sia

pensionato il personale di cui si tratta. Con l'assunzione in servizio

civile non di ruolo, il pensionato dello Stato diviene soggetto di un

nuovo rapporto di impiego, dalla cui attuazione non possono non

derivare in suo favore i diritti essenzialmente spettanti ad ogni altro

dipendente e tra questi il diritto all'indennità per cessazione dal

servizio.

La norma denunciata secondo cui l'indennità in oggetto non è

dovuta "al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non

di ruolo", risulta quindi in contrasto con l'art. 36 della

Costituzione, e se ne deve per ciò dichiarare l'illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma,

del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed

economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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