Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/05/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il

24 dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

nota 4 marzo 1991, n. 2612/IX, dell'Assessore alla sanità

indirizzata ai Presidenti delle UU.SS.LL. dell'Umbria ed al

Presidente del CO.RE.CO.; e della nota 9 ottobre 1991, n. 12255/IX

del medesimo Assessore indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei

ministri ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 18 dicembre 1991, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti della Regione Umbria impugnando due note dell'Assessore

alla sanità di detta Regione concernenti la riorganizzazione dei

servizi amministrativi delle unità sanitarie locali e l'indizione di

concorsi riservati al personale già in servizio: la prima nota, del

4 marzo 1991, n. 2612/IX, è indirizzata ai presidenti delle unità

sanitarie locali e al presidente del comitato regionale di controllo

della Regione Umbria; la seconda, del 9 ottobre 1991, n. 12255/IX, al

dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.

Il ricorrente ricorda come l'art. 11 del decreto-legge 24 novembre

1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, preveda,

per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche dei ruoli

del personale del servizio sanitario nazionale, una riserva fino al

50 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale in

servizio di ruolo. Il citato art. 11 rimanda peraltro la

determinazione della percentuale dei posti riservati per i singoli

concorsi, nonché dei requisiti richiesti al personale in servizio

per accedervi, ad un decreto del Ministro della sanità di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del

tesoro.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, l'Assessore

alla sanità dell'Umbria, con la nota del 4 marzo 1991, ha invitato i

presidenti delle unità sanitarie locali a bandire i concorsi

riservati, stabilendo anche i requisiti necessari per accedere a

quattro posizioni funzionali.

Tale nota non è stata sottoposta al vaglio della commissione di

controllo sugli atti amministrativi della Regione, né è stata

inviata al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio che, avutane notizia a seguito di un esposto, ne ha chiesto

la revoca con nota del 12 settembre 1991. L'Assessore regionale, con

la nota del 9 ottobre 1991 (pervenuta al dipartimento per la funzione

pubblica il 23 ottobre), ne ha confermato però contenuti ed

obiettivi.

Chiede il ricorrente l'annullamento delle due note perché

invasive delle competenze statali: l'Assessore regionale ha dettato

indirizzi che la legge rimette al decreto interministeriale, violando

così l'art. 117 della Costituzione, come risulterebbe "integrato"

dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale), dalle disposizioni contenute nei decreti

delegati emanati in forza di detto art. 47, terzo comma, nonché dal

citato art. 11 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito nella

legge n. 21 del 1991. Di tali note il ricorrente chiede che sia

sospesa, in via cautelare, l'esecuzione.

2. - La Regione Umbria ha presentato una memoria di costituzione

il 3 febbraio 1992, vale a dire oltre il termine di venti giorni

dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 26, quarto comma,

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Umbria in

relazione alle due note dell'Assessore alla sanità impugnate con il

ricorso notificato il 18 dicembre 1991.

La prima nota, che risale al 4 marzo 1991, detta indirizzi per la

riorganizzazione dei servizi amministrativi nelle unità sanitarie

locali e, soprattutto, dà impulso ad indire i bandi di concorso

riservati al personale in servizio di ruolo, secondo quanto previsto

dall'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito

nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, ma in assenza delle prescrizioni

attuative demandate al decreto del Ministro della sanità (si veda

ora il decreto 21 ottobre 1991, n. 458, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 30 marzo 1992).

Di tale nota assessorile il dipartimento per la funzione pubblica

della Presidenza del Consiglio ha acquisito certa conoscenza quanto

meno dal 12 settembre 1991. In tale data, infatti, il Ministro per la

funzione pubblica ha chiesto all'Assessore regionale alla sanità

dell'Umbria la revoca delle direttive emanate il 4 marzo 1991.

Negativa è stata la risposta dell'Assessore regionale, il quale,

con la nota del 9 ottobre 1991 (pervenuta al dipartimento per la

funzione pubblica il 23 ottobre successivo), ha confermato "contenuti

ed obiettivi" della precedente determinazione.

Il Presidente del Consiglio ha impugnato entrambe le note; ma per

la prima il ricorso è manifestamente tardivo, mentre per la seconda

è evidente il suo carattere meramente confermativo. È infatti la

nota del 4 marzo 1991 che avrebbe determinato l'asserita invasione

delle attribuzioni dello Stato ed integrato la situazione di

conflitto (v. le sentenze di questa Corte 29 ottobre 1985, n. 245; 12

maggio 1977, n. 75; 14 aprile 1976, n. 84; 19 giugno 1973, n. 87; 18

maggio 1972, n. 94); la Presidenza del Consiglio ne ha avuto piena

conoscenza dal 12 settembre 1991; la decorrenza del termine per

ricorrere previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, va dunque riportata a tale data, rispetto alla quale il

ricorso, notificato il 18 dicembre 1991, risulta tardivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle

due note emanate dall'Assessore alla sanità della Regione Umbria il

4 marzo (n. 2612/IX) e il 9 ottobre 1991 (n. 12255/IX), concernenti

la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie

locali di detta Regione e l'indizione di concorsi riservati al

personale già in servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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