Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1,

del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE nn.

80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di

qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di

inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.

15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), promosso con ordinanza emessa

il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a

carico di Florioli Guido, iscritta al n. 1047 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del

reato di cui all'art. 24, comma 1, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

(Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360, 85/203

concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a

specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli

impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile

1987, n. 183) - norma che punisce "chi inizia la costruzione di un

nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio

con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine

di chiusura dell'impianto", comminando la "pena dell'arresto da due

mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due

milioni" - il pretore di Brescia, con ordinanza del 16 aprile 1996,

pervenuta a questa Corte il 2 settembre 1996, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale della norma incriminatrice, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per violazione dei

criteri della delega fissati dall'art. 16, lettera c della legge 16

aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento

dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

Il remittente osserva che la legge di delega, sulla cui base è

stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del

1988, nel consentire la previsione di sanzioni penali per le

violazioni della normativa recata dai provvedimenti delegati,

stabiliva espressamente il limite della "ammenda da lire

duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre

anni" (art. 16, comma 1, lettera c, della legge n. 183 del 1987),

contemplando così la sola pena alternativa dell'arresto o

dell'ammenda; laddove l'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 203 del 1988 prevede la pena congiunta

dell'arresto e dell'ammenda, e dunque un trattamento sanzionatorio

più grave di quello consentito, violando così i limiti della

delega. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata, avente ad oggetto l'eccesso di delega

in cui è incorso il decreto del Presidente della Repubblica n. 203

del 1988, per avere, all'art. 24, comma 1, previsto la pena congiunta

dell'arresto e dell'ammenda, è fondata.

L'art. 16 della legge n. 183 del 1987 detta i principi e i criteri

cui doveva informarsi l'esercizio della delega legislativa conferita

dall'art. 15 della stessa legge, concernente l'emanazione delle norme

necessarie per dare attuazione a direttive della Comunità economica

europea, indicate fra l'altro nell'elenco C allegato alla legge, fra

le quali sono comprese le direttive nn. 80/779, 82/884, 84/360,

85/203, attuate con il decreto del Presidente della Repubblica n.

203 del 1988 in materia di qualità dell'aria e di inquinamento

prodotto da impianti industriali.

Fra tali criteri figura quello enunciato nella lettera c di detto

art. 16, a tenore del quale "saranno previste, quando sia necessario

per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti

delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni

amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali

infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi nei limiti,

rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire

cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire

due milioni o dell'arresto fino a tre anni".

Le sanzioni penali consentite sono dunque, alternativamente,

l'arresto o l'ammenda, nel limite quantitativo indicato dalla legge

di delega per ciascuna specie di pena. Né si può intendere

diversamente la norma della legge di delega, dato che, nel linguaggio

del legislatore penalistico, l'impiego della disgiuntiva "o" indica

la previsione alternativa delle due pene, laddove la congiunzione "e"

indica la previsione delle pene congiunte.

Il legislatore delegato, negli artt. 24, 25 e 26, ha previsto, in

relazione ad una molteplicità di fattispecie diverse, pene graduate

in relazione, evidentemente, alla maggiore o minore ritenuta gravità

della violazione sanzionata; e in quest'ambito, in particolare, ha

inteso riservare il trattamento più severo all'ipotesi,

ragionevolmente giudicata più grave, della costruzione o

dell'esercizio di un impianto in assenza di una efficace

autorizzazione o nonostante l'ordine di chiusura (art. 24, comma 1).

Tuttavia, nell'effettuare tale graduazione il legislatore delegato

non solo doveva restare, come in effetti è restato, entro i limiti

quantitativi previsti per ciascuna specie di pena dalla legge di

delega (tre anni per l'arresto e due milioni di lire per l'ammenda),

ma doveva altresì, nel caso di previsione tanto dell'arresto che

dell'ammenda, attenersi al criterio dell'alternatività fra le due

pene. La norma impugnata prevede invece le due pene congiuntamente, e

in tal modo, se fissa il massimo della pena detentiva ad un livello

inferiore a quello ammesso dalla legge di delega (due anni anziché

tre), impone in ogni caso l'irrogazione di entrambe le pene, in

contrasto con il criterio dell'alternatività prescritto dalla legge

di delega medesima.

Nemmeno è sostenibile che tali limiti potessero essere superati

trattandosi di violazioni già sanzionate penalmente nella

legislazione preesistente. Vero è, infatti, che la legge di delega

faceva salve espressamente "le norme penali vigenti". Ma la

fattispecie penale sanzionata dall'art. 24, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è di nuova creazione,

in relazione alla introduzione, effettuata per la prima volta proprio

con tale decreto delegato, dell'istituto dell'autorizzazione alle

emissioni; e comunque la fattispecie che, nella legislazione

preesistente, più si avvicinava a quella ora delineata dal

legislatore delegato, vale a dire la violazione dell'obbligo di

eliminare gli inconvenienti riscontrati negli stabilimenti

industriali di cui si fosse accertata la non conformità alle volute

caratteristiche in relazione all'obbligo di possedere impianti e

dispositivi atti a contenerele emissioni (art. 20, quarto comma,

ultimo periodo, della legge 13 luglio 1966, n. 615), era assoggettata

alla sola pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire tre milioni;

e anche l'art. 674 del codice penale, che vieta le emissioni

pericolose o moleste nei casi non consentiti dalla legge, commina la

pena alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a

lire quattrocentomila: onde in nessun caso il criterio della pena

congiunta adottato dal legislatore delegato potrebbe giustificarsi a

titolo di conservazione di previsioni sanzionatorie previgenti.

2. - Avendo previsto congiuntamente la pena detentiva e quella

pecuniaria, il legislatore delegato è incorso nella violazione dei

criteri della delega, e dunque dell'art. 76 della Costituzione. La

norma denunciata va pertanto dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui commina le pene congiunte dell'arresto

e dell'ammenda anziché la pena alternativa dell'arresto o

dell'ammenda.

3. - Poiché identica norma sanzionatoria, parimenti eccedente i

limiti della delega, è dettata dall'art. 25, comma 5, dello stesso

decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, in relazione

all'ipotesi - parallela a quella di cui all'art. 24, comma 1, ed

evidentemente giudicata dal legislatore della medesima gravità - di

chi "continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione

sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura

dell'impianto", anche tale disposizione va dichiarata

costituzionalmente illegittima negli stessi limiti, in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE nn.

80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di

qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di

inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.

15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui

stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena

dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire

cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la pena dell'arresto da

due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due

milioni";

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 5, del d.P.R. 24

maggio 1988, n. 203, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni

ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e

dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la

pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire

cinquecentomila a lire due milioni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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