Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1998

Altra decisione · depositata il 23/06/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

  • art. 3legge 549/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione Sardegna notificato

il 14 dicembre 1996, depositato in cancelleria il 20 successivo per

conflitto d'attribuzione sorto a seguito: a) dei telex del Ministero

delle finanze - Dipartimento dogane e imposte dirette - Direzione

centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi n.

2281 del 15 maggio 1996 e n. 2629 del 14 giugno 1996, recanti "art.

3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa

sulla benzina da destinare alle regioni"; b) della nota del Ministero

del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale

per la finanza del settore pubblico allargato n. 166383 del settembre

1996, recante "Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una

quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12, della legge 28

dicembre 1995, n. 549); c) delle note della ragioneria provinciale

dello Stato di Cagliari n. 25944 del 29 ottobre 1996 e n. 27230 del

19 novembre 1996 e degli allegati prospetti di liquidazione delle

quote di spettanza della regione Sardegna dell'accisa sulla benzina

super e senza piombo, accertate per la provincia di Cagliari per i

periodi gennaio-giugno 1996 e luglio-agosto 1996, ed iscritto al n.

31 del registro conflitti 1996.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la regione Sardegna e

l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 12 dicembre 1996, la regione Sardegna ha

sollevato conflitto d'attribuzione nei confronti della Stato in

relazione:

1) al telex del Ministero delle finanze - Dipartimento delle

dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale della

imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi in data 15

maggio 1996, prot. n. 2281, avente ad oggetto "Art. 3, comma 12,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa sulla

benzina da destinare alle regioni";

2) al successivo telex ministeriale, del medesimo ufficio ed

avente il medesimo oggetto, in data 14 giugno 1996, prot. n.

2629/I/P/C;

3) alla nota del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello

Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico

allargato, in data non conosciuta (ma del settembre 1996), prot. n.

166383, avente ad oggetto "attribuzione alle regioni a statuto

ordinario di una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12,

della legge 29 dicembre 1995, n. 549)";

4) alla nota della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari

in data 29 ottobre 1996, prot. n. 25944, ed agli allegati prospetti

di riliquidazione delle quote di accisa di spettanza della regione

Sardegna, accertate per la provincia di Cagliari da gennaio a giugno

1996;

5) alla successiva nota della medesima Ragioneria provinciale

dello Stato di Cagliari in data 19 novembre 1996, prot. n. 27230, ed

allegato prospetto di liquidazione relativo al periodo luglio-agosto

1996.

2. - Premette la ricorrente che - in base agli artt. 7 ed 8 del

proprio Statuto speciale, alle relative norme di attuazione ed agli

artt. 116 e 119 della Costituzione - la sua autonomia finanziaria,

imprescindibile presupposto dell'esercizio delle funzioni ad essa

costituzionalmente attribuite, si fonda sulla partecipazione al

gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale.

In particolare, l'art. 8, lettera e) dello statuto riserva alla

regione i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i

prodotti che ne siano gravati, percetta nel suo territorio.

Nell'osservare, altresì, che l'autonomia regionale trova la sua

garanzia, da un lato, nella impossibilità per lo Stato di procedere

unilateralmente alla modificazione della quota di spettanza

regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o,

comunque, basate su intese fra Stato e regione e, dall'altro,

nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante

dal tributo erariale, si sostiene che tale autonomia sarebbe stata

violata a seguito della erronea interpretazione, da parte dello

Stato, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ritenuta applicabile

anche alla regione Sardegna.

Rammenta il ricorso che, in base all'art. 3, comma 12, di detta

legge: 1) a decorrere dal 1 gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla

benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla

benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32)

per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita, a

titolo di tributo proprio, alla regione a statuto ordinario nel cui

territorio avviene il consumo; 2) l'ammontare della predetta quota,

versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita

contabilità speciale di girofondi, aperta presso la sezione della

Tesoreria provinciale dello Stato, viene trasferito mensilmente in

apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello

Stato; 3) la ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei

quantitativi erogati, nell'anno precedente, nelle varie regioni,

dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal

registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del d.-l. 5 maggio

1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio

1957, n. 474 e successive modificazioni.

3. - Secondo la ricorrente, la menzionata disposizione non avrebbe

dovuto comportare alcuna variazione nella percentuale della accisa

percetta in Sardegna e ad essa spettante, dovendosi calcolare (e

prelevare) la quota da attribuire alle regioni a statuto ordinario

sulla accisa percetta nel territorio delle sole stesse regioni che ne

beneficiano.

Ed invero l'amministrazione statale aveva, in una prima fase,

interpretato e correttamente applicato in tal senso la suddetta

disciplina normativa, come da note della Ragioneria provinciale dello

Stato di Cagliari del 23 maggio, 8 luglio e 4 settembre 1996.

Senonché, successivamente, la stessa ragioneria, con la menzionata

nota 29 ottobre 1996, prot. 25944, ha trasmesso alla regione

Sardegna tre prospetti di riliquidazione (relativi ai primi tre

bimestri del 1996), con cui sono stati nuovamente calcolati, in

misura assai inferiore alla precedente, gli importi dovuti alla

regione.

A seguito di specifica richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha

appreso che la riduzione è dipesa dal fatto che l'amministrazione

statale ha applicato la disciplina dell'art. 3 della legge n. 549 del

1995, nel senso che essa imponga di effettuare il pagamento della

quota di accisa, da destinare alle regioni a statuto ordinario, anche

nelle regioni a statuto speciale, con la conseguente sua detrazione

dal gettito complessivo sul quale va calcolata la quota d'accisa

(9/10) attribuita alla regione Sardegna.

Successivamente, la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza degli

altri atti indicati in epigrafe e cioè:

- il telex del Ministero delle finanze in data 15 maggio 1996

(prot. n. 2281), con il quale, nel dichiarato intento di risolvere le

perplessità che si sarebbero manifestate in ordine all'esatta

applicazione degli obblighi di pagamento di cui al predetto art. 3,

comma 12, della legge n. 549 del 1995, si comunica, alle direzioni

compartimentali in indirizzo, tra cui quella di Cagliari, che "...

poiché al momento dell'immissione in consumo non è possibile

stabilire il luogo di destinazione finale del prodotto, tale

pagamento deve essere effettuato in tutte le regioni comprese quelle

a statuto speciale" e, al tempo stesso, che "la ripartizione delle

somme da versare alle regioni a statuto ordinario sarà effettuata

sulla base delle quote percentuali dell'erogato annuale calcolato su

tutti i quantitativi distribuiti dagli impianti ubicati in tutto il

territorio nazionale";

- il successivo telex ministeriale del 14 giugno 1996 (prot. n.

2629) del medesimo ufficio, con il quale si ribadisce che il

pagamento della quota di accisa di cui all'art. 3, comma 12, della

legge n. 549 del 1995 "... deve essere effettuato all'atto della

immissione in consumo delle benzine estratte dai depositi fiscali

ubicati in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale ...";

- la nota della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 166383)

del settembre 1996, indirizzata alle ragionerie provinciali ubicate

nel territorio delle regioni a statuto speciale, con la quale, nel

trasmettere il citato telex del Ministero delle finanze in data 15

maggio 1996, si rileva che, a seguito dell'afflusso della quota

spettante alle regioni su apposita contabilità speciale aperta

presso le Tesorerie provinciali dello Stato, "la rimanente quota di

spettanza erariale, che affluisce al capitolo 1409 dell'entrata del

bilancio statale, subisce, per conseguenza, una contrazione che

potrà anche essere sensibile nei casi in cui i soggetti obbligati

non avessero eseguito i versamenti dall'inizio del corrente anno".

Sarebbe, così, risultato confermato e chiarito che la

"riliquidazione" delle quote dell'accisa sulle benzine, effettuata

dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con i prospetti

inviati con la nota del 29 ottobre 1996, è dipesa dalla

determinazione della amministrazione dello Stato di modificare i

criteri già impiegati per il calcolo della parte di spettanza

regionale.

Questo più recente ed errato indirizzo applicativo dell'art. 3,

comma 12, della legge n. 549 del 1995 avrebbe trovato ulteriore

conferma nella nota del 19 novembre 1996, con la quale la Ragioneria

provinciale dello Stato di Cagliari ha inviato alla regione Sardegna

il prospetto di riparto delle quote di accisa di spettanza regionale

relative al quarto bimestre 1996.

4. - Tanto premesso, la ricorrente si duole del fatto che l'erronea

interpretazione della legge n. 549 del 1995 comporti un'ingente

riduzione della quota regionale dell'imposta di fabbricazione, alla

quale consegue la menomazione delle attribuzioni costituzionali e

della sfera di autonomia della regione, non solo dal punto di vista

finanziario e di bilancio, ma anche da quello amministrativo e

programmatorio.

La ricorrente, nell'osservare che, dalla legge n. 549 del 1995, si

evince che la quota attribuita alle regioni a statuto ordinario deve

essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel solo

territorio delle regioni che ne beneficiano, richiama il canone

secondo il quale, fra le varie possibili interpretazioni di una

disposizione, occorre sempre privilegiare quella conforme a

Costituzione, rilevando, altresì, che una diversa interpretazione,

avendo per effetto la riduzione dell'importo dell'accisa percetta nel

territorio della regione sarda su cui si deve effettuare il calcolo

della quota spettante a quest'ultima, comporterebbe violazione

dell'art. 8, lettera e) dello statuto sardo, nonché dell'art. 54,

quarto comma, del medesimo, che consente di modificare la disciplina

del precedente art. 8 con legge ordinaria, ma solo sentita la

regione. Onde la Corte dovrebbe sollevare innanzi a sé la relativa

questione di costituzionalità.

Nel far presente, infine, di essersi resa conto del nuovo indirizzo

interpretativo solo dal confronto tra i nuovi prospetti di

liquidazione del tributo ad essa accreditato e quelli precedenti, la

regione lamenta che lo Stato abbia adottato un mutamento di indirizzo

tanto rilevante per le finanze regionali, senza consultare e nemmeno

informare previamente la parte interessata e senza neppure un

chiarimento successivo, così violando il principio di leale

collaborazione.

Conclusivamente la regione chiede che la Corte voglia dichiarare

che non spetta al Ministero delle finanze, né al Ministero del

tesoro, imporre il pagamento anche nella regione Sardegna della quota

dell'accisa sulle benzine destinata alle regioni a statuto ordinario

di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995; né,

conseguentemente, gli spetta di ridurre la quota dell'accisa di

spettanza della regione Sardegna sottraendo dall'importo complessivo

dell'accisa percetta nel territorio regionale - su cui si deve

applicare l'aliquota stabilita dall'art. 8, lettera e) dello statuto

sardo - la quota asseritamente destinata alle regioni a statuto

ordinario; in subordine, che comunque non spetta allo Stato di

adottare le determinazioni suddette senza prima aver consultato la

regione ricorrente.

5. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale, nel chiedere che il ricorso venga rigettato, propone

una diversa lettura degli atti impugnati.

Secondo la difesa erariale, le direttive impartite dal Ministero

delle finanze non si tradurrebbero in lesione della quota (9/10)

riservata alla regione autonoma, posto che le 350 lire al litro,

sebbene versate in una distinta contabilità speciale, non

cesserebbero di rappresentare parte del tributo percetto in Sardegna,

così concorrendo a formare il gettito complessivo cui commisurare

l'entrata regionale.

In realtà, alla distinzione contabile predisposta per ciascun

pagamento dell'accisa, da versarsi, cioè, in parte, su speciale

contabilità e, in parte, sull'ordinario capitolo d'entrata, non

corrisponderebbe anche una giuridica separazione del gettito

complessivo del tributo percetto in Sardegna. Secondo l'Avvocatura,

ove le benzine siano assoggettate all'accisa al momento

dell'estrazione dal deposito fiscale in Sardegna le stesse dovrebbero

intendersi giuridicamente consumate in detta regione. Quest'ultima

continuerebbe, perciò, a ricevere quanto di sua spettanza,

ancorché in tempi diversi ed in relazione agli opportuni, eventuali,

conguagli, da operarsi in relazione ai separati capitoli di afflusso

dell'accisa percetta sul territorio regionale.

6. - In prossimità dell'udienza, la regione Sardegna ha depositato

una memoria, in cui si manifesta la sostanziale concordanza con

l'interpretazione data dall'Avvocatura dello Stato che, sebbene

diversa da quella privilegiata nel ricorso introduttivo (per cui

neppure contabilmente sarebbe possibile la separazione della quota di

lire 350 al litro), riconosce tuttavia la spettanza alla regione

Sardegna dei 9/10 di tutta l'accisa. Nel rilevare che, tuttavia,

nessuna ragione giustifica la mancata immediata comunicazione, da

parte degli uffici statali, dell'importo presunto di spettanza

regionale, né modalità e tempi differenziati nella effettiva

erogazione delle somme alla regione, si osserva che lo Stato,

attraverso il capitolo 1409, è sempre pienamente in grado di

trasferire contestualmente alla regione tutta l'accisa ad essa

spettante. Il meccanismo di applicazione della disciplina stabilita

dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, ipotizzato dalla

difesa della Presidenza del Consiglio, costituisce, perciò, una

complicazione contabile inutile e dannosa, perché determina ritardi

ed incertezze.

In ogni caso, secondo la regione, le considerazioni svolte

confermano anche la piena ammissibilità del ricorso, dal momento

che, diversamente dal caso esaminato dalla sentenza n. 467 del 1997,

il contrasto fra le parti non attiene, nella specie, alla

interpretazione della legge applicabile, ma esclusivamente ad atti e

comportamenti di organi dello Stato che, non essendo meramente

esecutivi della disciplina legislativa, hanno, come tali, un'autonoma

attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.

Nel merito, la ricorrente, rilevato che gli atti statali impugnati

non corrispondono affatto alla tesi conciliativa dell'Avvocatura, si

riporta all'ulteriore documentazione che viene allegata (prospetti

dell'Ufficio tecnico di finanza di Cagliari a partire dalla nota 3

marzo 1997 e prospetti della Ragioneria provinciale dello Stato di

Sassari, a partire dalla nota 6 febbraio 1997) dalla quale risulta

che l'amministrazione dello Stato sta applicando la legge in modo

diverso da quanto ipotizzato dalla difesa erariale la quale, del

resto, non è stata in grado di depositare neppure un documento che

valga a confermare la sua tesi.

Nel ribadire le doglianze già prospettate e nell'osservare che

l'autonomia e le attribuzioni regionali risultano, comunque, lese per

il fatto che la regione non può più avere certezza di quali siano

le sue entrate finanziarie, si rileva che, nonostante reiterate

richieste, l'amministrazione dello Stato non ha mai dichiarato in

modo esauriente, definitivo e soprattutto chiaro, come essa ritenga

di dovere continuare a calcolare l'accisa di spettanza della regione;

atteggiamento questo protratto anche in epoca successiva alla

proposizione del ricorso all'esame della Corte, tanto è vero che non

è stato trasmesso alla ricorrente il prospetto del fabbisogno

relativo al 1996, e cioè il documento da cui potere desumere

l'entità dell'accisa sulle benzine percetta nel 1996 e della quota

che, secondo lo Stato, è dovuta alla regione Sardegna. Considerato in diritto

1. - Il conflitto in esame, sollevato dalla Regione Sardegna, trae

origine dalle lettere con cui il Ministero delle finanze (prot. 2281

del 15 maggio 1996 e prot. 2629 del 14 giugno 1996) ed il Ministero

del tesoro (prot. 166383 del settembre 1996) hanno impartito agli

uffici dipendenti le direttive per l'applicazione dell'art. 3, comma

12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale riserva alle

regioni a statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo,

una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per

autotrazione nella misura di lire 350 al litro.

Secondo la ricorrente, tali direttive, fondandosi sull'errato

presupposto che la quota destinata alle regioni a statuto ordinario

debba essere calcolata e prelevata anche nelle regioni a statuto

speciale, ne avrebbero comportato la detrazione dal gettito

complessivo dell'imposta, sul quale va computata la parte spettante

per statuto (9/10) alla regione Sardegna. Detto censurabile indirizzo

risulterebbe recepito nelle note del 29 ottobre 1996 (prot. 25944) e

del 19 novembre 1996 (prot. 27230), con le quali la Ragioneria

provinciale dello Stato di Cagliari, dopo avere, in un primo momento,

correttamente interpretato e applicato la suddetta disciplina

normativa, ha trasmesso alla regione stessa nuovi prospetti di

"riliquidazione" della quota di pertinenza regionale accertata per la

provincia di Cagliari, relativamente ai periodi gennaio-giugno e

luglio-agosto 1996.

2. - La regione Sardegna, nel sollevare, perciò, conflitto in

relazione agli atti sopra menzionati, lamenta che essi ( in

violazione degli artt. 3, 4, 7, 8, lettera e), 54 dello Statuto

speciale, nonché degli artt. 116 e 119 della Costituzione -

comportino un'ingente riduzione della quota regionale dell'imposta di

fabbricazione, che si traduce in menomazione delle sue attribuzioni,

per il pregiudizio che ne deriva alla sua sfera di autonomia. Questa

risulterebbe pregiudicata non solo dal punto di vista finanziario e

di bilancio, ma anche dal punto di vista delle funzioni

amministrative e programmatorie; e ciò, sia in prospettiva, in

ragione della futura rilevante contrazione delle entrate finanziarie

e patrimoniali, sia attualmente, in ragione dello sconvolgimento dei

bilanci regionali relativi all'anno 1996, già approvati od in corso

di approvazione, come pure dei programmi di intervento regionale.

Nel rilevare, poi, che la tesi, secondo la quale la quota

attribuita alle regioni a statuto ordinario va calcolata sulla (e

prelevata dalla) accisa percetta nel solo territorio delle regioni

che ne beneficiano, risponde all'esigenza, che, fra le varie

possibili interpretazioni di una disposizione, venga privilegiata

quella conforme a Costituzione, la ricorrente osserva che,

diversamente, dovrebbe assumersi il contrasto dell'art. 3 della legge

n. 549 del 1995 con gli artt. 8, lettera e), e 54 dello Statuto

sardo. Onde la Corte non potrebbe non sollevare innanzi a sé la

relativa questione di costituzionalità.

Ci si duole, al tempo stesso, della violazione del principio di

leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le regioni, che,

nella specie, risulterebbe disatteso da un mutamento di indirizzo,

tanto rilevante, per le finanze regionali, da comportare addirittura

una riduzione degli importi delle quote di accisa già liquidati;

indirizzo assunto, tuttavia, senza consultare od almeno informare

previamente la parte interessata e senza neppure fornire i

chiarimenti successivamente richiesti, tanto che la ricorrente ne

avrebbe avuto cognizione solo attraverso le già citate note della

Ragioneria provinciale di Cagliari del 29 ottobre e del 19 novembre

1996, salva l'ulteriore conferma, a seguito dei chiarimenti richiesti

e dell'acquisizione degli altri atti nei cui confronti viene

sollevato il conflitto.

3. - Va dichiarata, anzitutto, concordemente con quanto assunto

dalla ricorrente, l'ammissibilità del presente ricorso, non

riscontrandosi negli atti impugnati quei caratteri di mera esecuzione

della legge che la Corte, in altra recente occasione (sentenza n. 467

del 1997), ha ritenuto ostativi per la proposizione del conflitto di

attribuzione. Infatti, il dettato legislativo, sul quale essi si

fondano, esige la soluzione del problema interpretativo, di per sé

non privo, come si vedrà, di difficoltà, del raccordo fra la

disposizione di cui alla legge n. 549 del 1995, che prevede

l'attribuzione di una quota dell'accisa sulla benzina in favore delle

regioni a statuto ordinario,

e la previsione statutaria che riserva alla regione Sardegna i 9/10

delle imposte di fabbricazione percette nel suo territorio.

4. - Nel merito il ricorso è fondato.

Onde definire il quadro normativo nell'ambito del quale si colloca

il presente conflitto, va rammentato che l'art. 8, lettera e), dello

statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 3, e alle successive modificazioni ed integrazioni)

annovera, fra le varie entrate spettanti alla regione, i "nove decimi

dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano

gravati, percetta nel territorio della regione".

In virtù di tale disposizione, rientra, fra le entrate di

quest'ultima, anche una parte dell'accisa (o imposta di

fabbricazione) sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710

00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29

e 2710 00 32) per autotrazione, prevista a favore dell'erario dalle

varie disposizioni fiscali succedutesi nel tempo e, da ultimo,

dall'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

(recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative). In vigenza di tale assetto dei rapporti finanziari

fra lo Stato e la regione, è intervenuto l'art. 3, comma 12, della

legge n. 549 del 1995, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1

gennaio 1996, una quota dell'accisa sulle predette benzine, "nella

misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto

ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo

proprio". La cennata disposizione stabilisce, altresì, che

l'ammontare della predetta quota sia versata dai soggetti obbligati

al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di

girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello

Stato, prevedendo, nel contempo, che le relative somme vengano

trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la

Tesoreria centrale, in vista della successiva ripartizione fra le

regioni a statuto ordinario, in base ai quantitativi erogati,

nell'anno precedente, dagli impianti di distribuzione di carburante

esistenti nel territorio di ciascuna di esse.

5. - Come è dato rilevare, il descritto quadro normativo appare

caratterizzato dalla divaricazione tra il momento in cui sorge il

diritto della regione Sardegna alla propria quota di gettito - in

corrispondenza temporale con l'estrazione del prodotto dai depositi

fiscali, evento che realizza, per definizione, anche il presupposto

dell'imposizione dell'accisa - ed il momento in cui viene ad

esistenza il diritto di ciascuna regione a statuto ordinario a

vedersi riconosciuta "a titolo di tributo proprio" la quota

spettante, legata al quantitativo erogato dagli impianti di

distribuzione di carburante esistenti nel suo territorio.

In relazione a tale disciplina, la ricorrente, muovendo

evidentemente dal presupposto che una diminuzione della quota di

pertinenza erariale comporti la riduzione della base di

commisurazione dell'introito ad essa dovuto, interpreta l'art. 3,

comma 12, della legge n. 549 del 1995 nel senso che la parte di

accisa spettante alle regioni a statuto ordinario debba essere

calcolata sulla (e prelevata dalla) imposta percetta nel solo

territorio delle regioni che ne beneficiano. Tale tesi, tuttavia,

non trova riscontro nel disposto legislativo, ove si consideri che lo

stesso, da un canto, non distingue, nell'individuare il presupposto

del pagamento, fra i depositi situati nelle regioni a statuto

ordinario e quelli situati nelle regioni a statuto speciale; e,

dall'altro, commisura l'entrata di spettanza di ciascuna regione a

statuto ordinario al quantitativo di carburante nella medesima

erogato; quantitativo che può non corrispondere (per eccesso ovvero

per difetto) al quantitativo estratto dai depositi in essa esistenti.

Ciò non significa, però, che dal predetto art. 3 della legge n.

549 del 1995 possa farsi discendere una decurtazione del gettito

statutariamente riservato alla ricorrente. Come rileva anche

quest'ultima, tra varie possibili interpretazioni di una

disposizione, occorre sempre privilegiare quella conforme a

Costituzione. Proprio per questo, si deve ritenere che né le

modalità di acquisizione della quota di spettanza delle regioni a

statuto ordinario, né la qualificazione di "tributo proprio", che lo

stesso articolo riserva a detta quota, possano incidere sulla base di

riferimento cui va commisurata l'entrata di spettanza della regione

Sardegna.

Quanto al primo elemento, occorre osservare che il versamento ad

opera del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa nell'apposita

contabilità speciale, con il suo successivo trasferimento alla

Tesoreria centrale, rappresenta una modalità di accantonamento

dell'introito genericamente destinato alle regioni a statuto

ordinario, da considerare oltretutto di carattere provvisorio,

giacché non essendo possibile stabilire, come rileva lo stesso

Ministero delle finanze (nella già citata lettera del 15 maggio

1996, prot. n. 2281), al momento dell'immissione in consumo, il luogo

di destinazione finale del carburante, non è dato nemmeno

determinare, a priori, l'entità dell'ammontare complessivo da

corrispondere alle regioni a statuto ordinario.

Quanto al secondo elemento, occorre rilevare che l'art. 8, lettera

e), dello statuto, commisura testualmente la quota di spettanza della

ricorrente ai "nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i

prodotti che ne siano gravati percetta nel territorio della regione".

La stessa Avvocatura dello Stato, nelle sue difese, afferma, del

resto, che le 350 lire al litro, sebbene versate in una distinta

contabilità speciale, non cessano di rappresentare parte del tributo

percetto in Sardegna, così concorrendo a formare il gettito

complessivo cui commisurare i 9/10 di imposta: la regione autonoma

continuerebbe dunque a ricevere integralmente quanto di sua

spettanza, ancorché in tempi diversi ed in relazione agli opportuni,

eventuali, conguagli da operarsi in relazione ai separati capitoli di

afflusso dell'accisa percetta nel territorio regionale. Al riguardo

può, peraltro, obiettarsi che, essendo il gettito spettante alla

Sardegna suscettibile di calcolo immediato sulla base delle

complessive riscossioni, la prospettata eventualità del conguaglio

non vale a giustificare né il diniego, né la moratoria; e, ancor

meno, vale a giustificare l'indugio nella comunicazione delle

spettanze, del quale la ricorrente parimenti si duole, quale fatto in

sé pregiudizievole, per le difficoltà che ne conseguono ai fini

della conoscenza delle risorse su cui fare affidamento.

6. - Occorre, perciò, concludere che gli atti in relazione ai

quali è stato sollevato il conflitto - ed in particolare le lettere

del Ministero delle finanze 15 maggio e 14 giugno 1996 nonché la

lettera del Ministero del tesoro del settembre 1996 - sono da

considerare illegittimi, non tanto per la direttiva in sé di

disporre il prelievo della quota di lire 350 anche nelle regioni a

statuto speciale, quanto per il significato che essi assumono nel

contesto degli atti, anche successivi, che è complessivamente tale

da dare fondamento alla doglianza della regione, secondo la quale

viene negato quanto ad essa dovuto. Diniego, come nota la ricorrente,

ormai suffragato da vari elementi desumibili, oltre che dagli atti

impugnati, da quelli ulteriormente prodotti nel corso del giudizio,

tra cui i prospetti dell'ufficio tecnico di finanza di Cagliari (a

partire dalla nota 3 marzo 1997) e i prospetti della Ragioneria

provinciale dello Stato di Sassari (a partire dalle note 6 febbraio

1997), dai quali le spettanze della regione Sardegna risultano

conteggiate secondo i criteri di cui si duole la ricorrente.

L'Avvocatura dello Stato, per avvalorare la sua tesi che

l'integrale corresponsione di quanto dovuto avverrebbe comunque in un

secondo momento, ha depositato una lettera del Ministero del tesoro

(prot. n. 26561 del 16 aprile 1997), dalla quale risulta che,

nell'ambito del "meccanismo di acconti per l'esercizio in corso e di

saldi conteggiati a consuntivo sull'effettivo gettito riscosso nel

territorio", si "terrà conto anche della quota di accisa ...

conteggiata separatamente e affluita sull'apposita contabilità

speciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 12, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549". Ora, a parte il non

incontrovertibile significato di tale lettera, sta di fatto che la

stessa, anche a volerla intendere in senso favorevole alla

ricorrente, non espone, salvo l'accenno al futuro conguaglio, alcun

plausibile motivo atto a validamente giustificare il ritardo nella

corresponsione di quanto dovuto alla regione Sardegna. Ben più

significativa appare, invece, la documentazione prodotta in udienza

da quest'ultima (e cioè la nota della Direzione regionale delle

entrate per la Sardegna - sezione staccata di Sassari, prot. n. 2206

del 4 marzo 1998), dalla quale risultano i dati relativi al

"fabbisogno definitivo" della quota di imposta di fabbricazione per

il 1996; dati calcolati, per l'appunto, con lo scomputo e il

recupero, a carico della regione stessa, dell'importo derivante dalla

legge n. 549 del 1995.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato negare alla regione Sardegna la

corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel

territorio della stessa regione sulla benzina (codice NC 2710 00 26,

2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710

00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione e, conseguentemente,

annulla gli atti che hanno dato luogo a conflitto, nella parte in cui

comportano detto diniego.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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