Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.P.R. 639/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, n. 1, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicità e

diritti sulle pubbliche affissioni) promosso con ordinanza emessa il 21

aprile 1977 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente

tra Standa S.p.A. e VIDE s.a.s., iscritta al n. 356 del registro

ordinanze dell'anno 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272

del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 21 aprile 1977, il Tribunale di

Perugia ha sollevato - in riferimento all'art. 77 Cost. - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 n. 1 del d.P.R. 22 ottobre

1972, n. 633, per asserito contrasto con l'art. 12 n. 1 della legge di

delegazione 9 ottobre 1971, n. 825.

Secondo il giudice a quo, la norma legislativa delegata, non

escludendo del tutto i "locali di somministrazione e adibiti alla

vendita di prodotti al dettaglio" dall'applicazione dell'imposta

comunale sulla pubblicità, violerebbe il chiaro ed univoco disposto

della norma legislativa delegante: in vista del quale non sarebbe dato

distinguere la pubblicità effettuata all'interno dei locali predetti

da quella realizzata attraverso mezzi pubblicitari esposti nelle

vetrine e sulle porte d'ingresso (come nella specie all'esame del

giudice stesso).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

L'Avvocatura dello Stato sostiene, infatti, che l'art. 12 n. 1

della legge n. 825, facendo espressamente propri "i criteri della legge

5 luglio 1961, n. 641", avrebbe per ciò solo mantenuta ferma la

contrapposizione fra la "pubblicità interna" e quella "esterna" ai

locali in questione: nei termini già fissati dall'art. 3 del decreto

legislativo 8 novembre 1947, n. 1417, cui la legge n. 641 operava a sua

volta un testuale richiamo. Considerato in diritto :

1. - Per temperare il rigore del testo unico sulla finanza locale,

che aveva sottoposto alla "tassa sulle insegne, entro il perimetro

dell'abitato, le iscrizioni, avvisi, richiami di pubblicità od

indirizzi,... tanto se collocati su porte o vetrate di accesso agli

esercizi, sulle facciate dei fabbricati, nelle finestre o nei balconi

ove gli esercizi stessi hanno sede, quanto se posti in località

diverse" (cfr. l'art. 201, primo comma, del r.d. 14 settembre 1931, n.

1175), l'art. 3, primo comma, del d. leg. 8 novembre 1947, n. 1417, ha

stabilito che "non sono assoggettabili al pagamento dei diritti di

pubblicità gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti

nelle vetrine dei locali di commercio... o collocati sulle tariffe o

negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio

esercitato nei locali stessi" ovvero "a prodotti fabbricati dagli

esercenti...": sia pure nei limiti contestualmente fissati dal secondo

comma, ai sensi del quale si sono eccettuati i mezzi che "superino la

superficie di 50 decimetri quadrati", consentendo che per essi fosse

imposto il pagamento dei "diritti della rispettiva tariffa con una

riduzione non inferiore al 50 per cento". E questi criteri informano

tuttora, fondamentalmente, l'art. 20 n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 639, in tema di applicazione dell'imposta sulla pubblicità, che

esenta fra l'altro dall'imposta stessa "i mezzi pubblicitari, escluse

le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali

(di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio),

purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino,

nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna

vetrina o ingresso".

Senonché il Tribunale di Perugia prospetta il dubbio che tale

disciplina sia viziata da un eccesso di delega legislativa, in

violazione del primo comma dell'art. 77 Cost.. Rileva infatti il

giudice a quo che l'art. 12, secondo comma n. 1, della legge delegante

9 ottobre 1971, n. 825, ha previsto "l'istituzione... di una imposta

comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e

dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri

della legge 5 luglio 1961, n. 641", ed escludendo comunque "i locali di

somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio";

laddove la norma impugnata (erroneamente individuata con riguardo

all'art. 20 n. 1 di un inesistente d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633)

avrebbe reintrodotto i locali medesimi nell'ambito di applicazione

dell'imposta in esame, relativamente ai mezzi pubblicitari di certe

dimensioni.

2. - La questione non è fondata.

Per fissare l'effettiva portata della delega di cui si controverte,

va considerato l'intero contesto dell'art. 12, secondo comma n. 1,

della legge n. 825, nel quale assume un centrale rilievo il riferimento

alla legge 5 luglio 1961, n. 641 (contenente "Disposizioni sulle

pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine"): senza di che,

d'altra parte, si potrebbe dubitare che il legislatore delegante abbia

determinato con la necessaria precisione i principi e i criteri

direttivi atti a condizionare, sul punto, l'esercizio della funzione

legislativa delegata. Ora, è ben vero che l'art. 1 della legge n. 641,

nel comprendere "sotto la denominazione di pubbliche affissioni" ogni

"esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi

pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta od altro

materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o

dalle piazze pubbliche", lasciava espressamente salvi i "disposti di

cui ai commi primo e terzo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417" (cfr. il primo ed il

quarto comma dell'articolo stesso); ma non faceva menzione del secondo

comma, concernente appunto la tassabilità dei mezzi pubblicitari

superiori a 50 decimetri quadrati, esposti nelle vetrine o negli

ingressi dei locali di commercio. Giustamente, però, l'Avvocatura

dello Stato osserva che un tale silenzio non implicava affatto

l'abrogazione e la conseguente inapplicabilità del secondo comma

(anche ai fini della delega disposta dall'art. 12, secondo comma n. 1,

della legge n. 825 del 1971). Al contrario, il richiamo del terzo comma

del citato art. 3, che testualmente dichiarava "esenti dai diritti di

pubblicità, qualunque sia la loro superficie, i cartelli e gli altri

mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica esposti nelle

vetrine od all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle

associazioni d'interesse turistico", non avrebbe avuto un senso

compiuto, se non fosse rimasta in vigore la regola stabilita dal comma

precedente, quanto alla superficie minima tassabile e quanto alla

misura della relativa tassa.

Una sicura riprova si desume, del resto, dal seguito della legge n.

641 e, in particolare, dal comma finale dell'art. 8, là dove si

precisa che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947,

n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti publici

spettacoli": il che sta indubbiamente a significare che il detto

secondo comma non era divenuto incompatibile con la disciplina del

1961, malgrado la mancata menzione da parte dell'art. 1 l. cit.. E, non

a caso, fra le norme abrogate dal decreto presidenziale n. 639 del

1972, l'art. 58 del decreto stesso ricomprende ancora - senza operare

distinzioni di sorta - il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1417,

al pari della legge 5 luglio 1961, n. 641.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni"), in

riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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