Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/10/1975 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 13d.l. 59/1968
  • art. 16legge 224/1968

applicata al caso

  • art. 15d.l. 947/1969
  • art. 34d.l. 947/1969

citata

  • art. 15legge 224/1968
  • art. 16d.l. 947/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,

secondo e terzo comma, del d.l. 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in

legge 18 marzo 1968, n. 224; degli artt. 15, 16 e 34 del d.l. 19

dicembre 1969, n. 947, convertito in legge 11 febbraio 1970, n. 23,

recanti norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori dei

cereali, carni suine, uova, pollame, riso ed altro, promossi con

ordinanze emesse il 31 ottobre 1974 dalla Corte suprema di cassazione -

sezioni unite civili - e il 10 aprile 1975 dalla Corte d'appello di

Roma in quattro procedimenti civili vertenti tra la società Industrie

chimiche Italia centrale (I.c.I.c.) e il Ministero del commercio con

l'estero, iscritte ai nn. 50, 296, 297 e 298 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.77 del 20

marzo 1975 e n.202 del 30 luglio 1975.

Visti gli atti di costituzione della società I.c.I.c. e del

Ministero del commercio con l'estero;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, Leopoldo Elia e Nicola

Catalano, per la società I.c.I.c., ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Michele Savarese, per il Ministero del commercio con

l'estero.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile vertente tra la società Industrie

chimiche dell'Italia centrale ed il Ministero del commercio con

l'estero, le sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione,

accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa della società I.c.I.c.,

hanno sollevato, in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 11

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

13, commi secondo e terzo, del decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59,

convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224.

Si rileva, preliminarmente, nell'ordinanza di rinvio, che la

controversia ha avuto origine a seguito dell'incameramento parziale

della cauzione versata dalla società I.c.I.c. all'atto del rilascio in

suo favore di un titolo di importazione nella Comunità economica

europea di 6.000 tonnellate di granturco, importazione poi non

verificatasi. Secondo la società I.c.I.c. la misura dell'incameramento

sarebbe stata eccessiva in relazione a quanto disposto dai regolamenti

C.e.e. 120/1967 e 473/ 1967, sostanzialmente riprodotti nel d.l. 20

febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e

nel d.m. 28 maggio 1968. Tale tesi era stata disattesa nei primi due

gradi di giurisdizione in base al rilievo che nella fattispecie,

esistendo delle norme nazionali regolanti la materia, successive ai

regolamenti, dovevano trovare applicazione le sole norme interne,

interpretate dai giudici nazionali, con esclusione di ogni intervento

della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sezioni unite

della Corte suprema di cassazione osservano che la mera riproduzione

delle disposizioni dei regolamenti C.e.e. in norme interne viola l'art.

189, comma secondo, del Trattato di Roma, ed inoltre che, pur essendo

stata in più sedi ribadita la prevalenza del diritto comunitario sul

diritto statale, non sono stati precisati i mezzi giuridici offerti

dall'ordinamento interno per realizzare tale prevalenza. In proposito,

andrebbe esclusa l'ipotesi di una nullità delle norme interne

contrarie ai regolamenti C.e.e., sembrando difficile ammettere che la

adesione al Trattato di Roma renda priva di effetto la volontà sovrana

degli organi legislativi, con ciò introducendo un vizio della legge

più grave dell'incostituzionalità. Viceversa, la violazione del

Trattato a seguito della emanazione di leggi interne in contrasto con

la normativa comunitaria, si porrebbe in urto con il principio di cui

all'art. 10 della Costituzione, il quale avrebbe recepito il principio

di diritto internazionale "pacta sunt servanda", o con l'art. 11 della

Costituzione medesima, che conferirebbe valore costituzionale ai

trattati stipulati per perseguire la pace e la giustizia tra le

Nazioni.

Identica questione di legittimità costituzionale, estesa anche

agli artt. 15,16 e 34 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito

nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, è stata sollevata dalla Corte di

appello di Roma in altre tre controversie vertenti tra la società

Industrie chimiche Italia centrale ed il Ministero del commercio con

l'estero, e sempre relative all'incameramento di canzioni versate

all'atto del rilascio di titoli di importazione poi non utilizzati.

Nei giudizi di legittimità costituzionale si è costituita la

società I.c.I.c., chiedendo l'accoglimento, se ed in quanto

necessario, delle eccezioni proposte.

Si è, altresì, costituito, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Ministro per il commercio con l'estero, deducendo

l'infondatezza delle questioni sollevate. Considerato in diritto :

1. - Il regolamento del Consiglio C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120,

sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dispone

all'art. 12 che il rilascio dei titoli di importazione o esportazione

è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia

dell'impegno di compiere l'operazione durante il periodo di validità

del titolo, deposito che resta acquisito in tutto o in parte se

l'operazione non è realizzata entro tale termine, o se è realizzata

solo parzialmente. Lo stesso regolamento attribuisce alla Commissione

l'adozione delle misure di immediata applicazione (art. 26);

conseguentemente, il regolamento della Commissione C.e.e. 21 agosto

1967, n. 473, ha tra l'altro determinato all'art. 8, n. 3 lett. b,

l'importo da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione o

della parte di essa da incamerare, quando trattisi di titoli

d'importazione o esportazione "per i quali il prelievo è stato fissato

in anticipo".

Con decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59, "ritenuta la

straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento

della vigente legislazione" in conformità del regolamento n. 120/67 e

di altri regolamenti comunitari, è stata riprodotta, tra l'altro, la

disposizione dell'art. 12 di quel regolamento (art. 13, secondo comma),

autorizzandosi inoltre il Ministro per il commercio con l'estero a

determinare, con decreto, previo concerto, "la misura della cauzione e

le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di

fideiussione, nonché per lo svincolo o incameramento, totale o

parziale" (art. 13, terzo comma). E con decreto ministeriale 28 maggio

1968 è stata, tra l'altro, riprodotta all'art. 3, lett. b, la

disposizione dell'art. 8, n. 3 lett. b, del regolamento della

Commissione C.e.e. n. 473/67, sopra ricordata.

Deve qui essere precisato che il testo dell'art. 8, n. 3 lett. b,

del regolamento C.e.e. n. 473/67 è stato sostituito con l'art. 1 del

regolamento della Commissione del 7 aprile 1970, n. 638. La nuova

disposizione non deve peraltro essere presa in considerazione in questa

sede perché, come disposto dall'art. 2, essa è entrata in vigore l'11

aprile 1970 ed è applicabile solo "ai titoli di importazione

rilasciati a decorrere da tale giorno". Tutti i titoli o certificati di

importazione cui si riferiscono i giudizi a quibus sono anteriori alla

data suindicata.

2. - Nelle cause che hanno dato origine al presente giudizio si è

discusso se ai fini del parziale incameramento delle cauzioni prestate

da privati operatori, in relazione a titoli o certificati di

importazione non interamente utilizzati nei termini di validità,

dovessero applicarsi le richiamate disposizioni dei regolamenti C.e.e.

n. 120/67 e 473/67, ovvero le successive disposizioni, di legge o

regolamento, con le quali le prime erano state riprodotte e recepite

nel nostro ordinamento interno. La questione assumeva rilevanza

decisiva, in quanto trattavasi di stabilire se a base del calcolo della

somma soggetta ad incameramento dovesse essere assunto, come richiesto

dalla parte privata, secondo l'interpretazione data dalla Corte di

giustizia delle Comunità all'art. 8, n. 3 lett. b, del regolamento

C.e.e. n. 473/67, il prelievo in vigore nel mese per il quale

l'importazione era stata prevista, ovvero, come preteso dalla pubblica

amministrazione, il prelievo in vigore nell'ultimo mese di validità

del titolo, giusta l'interpretazione che il giudice di merito aveva

ritenuto di dare all'art. 3, lett. b, del decreto ministeriale 28

maggio 1968, dichiarando che dovevano applicarsi non le norme dei

regolamenti comunitari ma le successive norme nazionali regolanti la

materia, e che pertanto non poteva tenersi conto dell'interpretazione

data alle prime dalla Corte di giustizia.

3. - Le sezioni unite della Corte di cassazione, nell'ordinanza di

rimessione, prospettano l'alternativa se il giudice italiano abbia il

potere di procedere alla diretta disapplicazione delle norme interne,

riproduttive dei regolamenti C.e.e., e in specie di quella del decreto

ministeriale 28 maggio 1968, ovvero debba sollevare questione di

legittimità costituzionale delle norme di legge che hanno riprodotto

le norme comunitarie, e autorizzato l'emanazione della norma

regolamentare dianzi ricordata.

Respingendo la prima soluzione, l'ordinanza solleva, in riferimento

agli artt. 10, primo comma, e 11 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e terzo comma, del

d.l. 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968,

n.224.

Le tre ordinanze della Corte di appello di Roma, di identico

contenuto, sollevano la medesima questione di costituzionalità,

denunziando inoltre gli artt. 15, 16 e 34 del d.l. 19 dicembre 1969, n.

947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

L'ordinanza della Corte di cassazione contiene esauriente

motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità ai fini

della decisione della causa. Deve riconoscersi la rilevanza della

medesima questione anche rispetto all'art. 16 del successivo d.l. 19

dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23,

che nei suoi due commi riproduce le disposizioni dell'art. 13, secondo

e terzo comma, del precedente decreto legge, abrogate con l'art. 34

dello stesso decreto. Appare invece non rilevante la questione per

quanto concerne le disposizioni dell'art. 15 e dell'art. 34, che non

debbono essere applicate per la decisione delle cause di merito

pendenti davanti alla Corte di appello di Roma.

Avendo per oggetto la medesima questione, i giudizi possono essere

riuniti e definiti con unica sentenza.

4. - Ai fini della decisione sembra anzitutto opportuno ricordare

che sui rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno

questa Corte ha già avuto occasione di enunciare i seguenti principi

(sentenza 27 dicembre 1973, n. 183):

a) l'attribuzione di potestà normativa agli organi delle Comunità

europee, con la corrispondente limitazione di quella propria dei

singoli Stati membri, ha, quanto all'Italia, sicuro fondamento

nell'art. 11 della Costituzione, che legittima le limitazioni dei

poteri dello Stato a favore delle Comunità in ordine all'esercizio

delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale;

b) i regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunità

europee (Consiglio e Commissione), ai sensi dell'art. 189 del Trattato

di Roma, appartengono all'ordinamento proprio delle Comunità: il

diritto di queste e il diritto interno dei singoli Stati membri possono

configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché

coordinati secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita

dai trattati istitutivi delle Comunità e successivi;

c) esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica

postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di

diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto

interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria

e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità

di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di

legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque

contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed

uniforme nei confronti di tutti i destinatari;

d) risponde altresì alla logica del sistema comunitario che i

regolamenti delle Comunità, - sempreché abbiano completezza di

contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme

intersoggettive -, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per

gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunità,

non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere

riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possono comunque differirne

o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi,

derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. ciò, beninteso, salva la

necessità per gli Stati membri di emanare norme esecutive di

organizzazione e concernenti modalità di applicazione, richieste dagli

stessi regolamenti comunitari o comunque indispensabili, ovvero di

provvedere alla copertura finanziaria di nuove o maggiori spese

mediante variazioni di bilancio; fermo rimanendo peraltro che

l'eventuale adempimento di simili obblighi da parte dello Stato non

potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione

dell'applicabilità della normativa comunitaria.

5. - Posti questi principi, che la Corte conferma, si deve

preliminarmente rilevare che i regolamenti comunitari n. 120/67 e

473/67 recano entrambi la clausola finale "il presente regolamento è

obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri"; e che, in particolare, le disposizioni

del primo come del secondo, che impongono la cauzione per

l'importazione dei cereali e determinano la misura in cui essa deve

essere incamerata, hanno, come già riconosciuto anche dalla Corte di

cassazione, evidente completezza di contenuto dispositivo. Non

sussisteva dunque motivo alcuno per recepire e riprodurre dette

disposizioni del regolamento C.e.e. n. 120/67 nei decreti legge 20

febbraio 1968, n. 59, e 19 dicembre 1969, n. 947, né quelle del

regolamento C.e.e. n. 473/67 nel regolamento ministeriale 28 maggio

1968. L'emanazione delle corrispondenti norme italiane, non dettata

né giustificabile dalla esigenza di dare alle norme comunitarie

attuazione nello Stato, ma dovuta - come ha notato la Corte di

cassazione - al disconoscimento dell'efficacia immediata e diretta

delle norme comunitarie in Italia, contrasta con i principi sanciti dal

Trattato di Roma, la cui piena legittimità costituzionale è già

stata da questa Corte riconosciuta con la ricordata decisione n. 183

del 1973.

6. - Di fronte a questo contrasto, che indubbiamente sussiste non

solo nell'ipotesi di norme interne successive incompatibili con quelle

emanate dai competenti organi delle Comunità europee, ma anche

nell'ipotesi di norme interne, legislative o regolamentari, di

contenuto puramente riproduttivo, si pone il problema della loro

eventuale disapplicazione, prospettato e risolto negativamente dalla

Corte di cassazione, e qui riproposto, sia pure in via alternativa, e

con diverse impostazioni e motivazioni, da entrambe le parti costituite

in giudizio.

Per quanto concerne le norme interne successive, emanate con legge

o con atti aventi valore di legge ordinaria, questa Corte ritiene che

il vigente ordinamento non conferisca al giudice italiano il potere di

disapplicarle, nel presupposto d'una generale prevalenza del diritto

comunitario sul diritto dello Stato. Certamente non può accogliersi la

soluzione, prospettata e respinta dalla Corte di cassazione, di una

declaratoria di nullità della legge successiva interna, dovendosi

escludere che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere

di emanare norme giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di

ripartizione di competenze per determinate materie, "per l'assolvimento

dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati" (cfr. art.

189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale

privazione di efficacia della volontà sovrana degli organi legislativi

degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai

trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere,

invece, il diverso problema della legittimità costituzionale dei

singoli atti legislativi.

Non sembra nemmeno possibile configurare la possibilità della

disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e

norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla

base di una valutazione della rispettiva resistenza. In tale ipotesi,

dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non già la facoltà di

scegliere tra più norme applicabili, bensì quella di individuare la

sola norma validamente applicabile, ciò che equivarrebbe ad ammettere

il suo' potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del

nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere

che nel vigente ordinamento sicuramente non gli è attribuito.

Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla

emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e

trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente

applicabili, il giudice è tenuto a sollevare la questione della loro

legittimità costituzionale.

7. - Anche per quanto concerne le norme regolamentari interne,

riproduttive di norme comunitarie, il riconoscimento della diretta ed

immediata efficacia dei regolamenti C.e.e., allorché fra questi e le

norme interne si frapponga una legge dello Stato non autorizza il

giudice a disapplicare tali norme, in virtù dei principi sanciti dagli

artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che concernono

i rapporti tra leggi e provvedimenti amministrativi appartenenti

all'ordinamento interno. Come ha osservato la Corte di cassazione,

nella specie la norma regolamentare dell'art. 3, lett. b, del decreto

ministeriale 28 maggio 1968, che ha riprodotto e sostituito l'art. 8,

n. 3 lett. b, del regolamento C.e.e n. 473/67 è stata emanata in base

alla disposizione dell'art. 13, secondo comma, del d.l. n. 59 del 1968,

e la sua disapplicazione, che da ciò tragga motivo, significherebbe

disapplicare la norma primaria che ne costituisce la fonte normativa.

Pertanto, solo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità

dell'art. 13, secondo comma, del d.l. n. 59 del 1968, - nei limiti che

saranno precisati qui appresso -, potrà il giudice disapplicare la

disposizione regolamentare interna dianzi ricordata.

8. - Dopo queste considerazioni, che eliminano ogni dubbio circa la

rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale,

appare forse superflua l'indicazione dei motivi per cui essa deve

riconoscersi pienamente fondata. Per vero, la successiva emanazione di

norme legislative interne, anche se aventi lo stesso contenuto

sostanziale dei regolamenti comunitari, comporta non soltanto la

possibilità di differirne, in tutto o in parte, l'applicazione, in

aperto contrasto con l'articolo 189, secondo comma, del Trattato di

Roma, ma anche una ben più grave conseguenza, in quanto la

trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne sottrae

l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle

Comunità, con palese violazione del regime stabilito dall'art. 177

dello stesso Trattato quale necessaria e fondamentale garanzia di

uniformità di applicazione in tutti gli Stati membri.

Entrambi questi effetti si sono verificati nel caso di specie.

L'art. 29 del d.l. 20 febbraio 1968, n. 59, e l'art. 36 del d.l. 19

dicembre 1969, n. 947, pur prevedendo che alcuni articoli (diversi da

quelli qui denunciati) avessero effetto dalla data di applicazione dei

regolamenti comunitari ivi indicati, contengono l'ordine di entrata in

vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

D'altra parte, i giudici di merito hanno ritenuto che la

espressione "prelievo fissato in anticipo", contenuta nell'art. 8, n. 3

lett. b, del regolamento C.e.e. n. 473/67, e riprodotta nell'art.3,

lett. b del decreto ministeriale 28 maggio 1968, dovesse essere

interpretata in senso difforme dall'interpretazione già fornita in

terminis dalla Corte di giustizia delle Comunità con sentenze 10 marzo

1971 in cause 38/70 e 58/70; e ciò precisamente con la motivazione che

dovevano essere applicate non le norme dei regolamenti comunitari, ma

le successive norme nazionali regolanti la materia, e che pertanto non

v'era nemmeno ragione di chiedere o seguire la pronuncia della Corte di

giustizia a'sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma.

È dunque evidente il contrasto con i principi enunciati dagli

artt. 189 e 177 del Trattato istitutivo della C.e.e., che comporta

violazione dell'art. 11 della nostra Costituzione, in base al quale

l'Italia ha aderito alla Comunità consentendo, in condizioni di

parità con gli altri Stati, le limitazioni di sovranità richieste per

la sua istituzione e per il conseguimento dei suoi fini di

integrazione, solidarietà e comune sviluppo economico e sociale degli

Stati europei, e quindi anche di pace e giustizia fra le Nazioni. La

violazione dello specifico disposto dell'art. 11 rende superfluo

accertare se sussista anche violazione del principio enunciato nel

primo comma dell'art. 10.

9. - Occorre qui precisare che la declaratoria di illegittimità

della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 13 del d.l. n.

59 del 1968, e ripetuta nel secondo comma dell'art. 16 del successivo

d.l. n. 947 del 1969, deve essere limitata alla parte in cui essa è

stata assunta a fondamento dell'emanazione di norme regolamentari

interne non indispensabili per l'applicazione in Italia dei regolamenti

C.e.e. Infatti, le disposizioni con le quali è stata autorizzata la

emanazione del decreto ministeriale 28 maggio 1968, e del successivo

decreto ministeriale 8 aprile 1971 (che lo ha sostituito ed abrogato),

non sono illegittime in toto, perché lo Stato ben poteva e doveva,

mediante legge o regolamento, dettare le norme esecutive che fossero

necessarie per l'applicazione in Italia dei regolamenti comunitari in

questione. Tali sono, ad esempio, quelle concernenti le modalità di

deposito delle cauzioni presso le tesorerie provinciali, le aziende di

credito abilitate a prestare le fideiussioni bancarie sostitutive,

ovvero gli organi ministeriali competenti a ricevere le cauzioni, ed a

disporre la loro restituzione o l'eventuale incameramento.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.l.

n. 59 del 1968, e dell'art. 16, secondo comma del d.l. n. 947 del 1969

(che ha sostituito l'abrogato art. 13 del precedente decreto, senza

peraltro travolgere il decreto ministeriale 28 maggio 1968, abrogato

solo dall'art. 6 del successivo decreto ministeriale 8 aprile 1971),

deve pertanto essere dichiarata solo nei limiti in cui il legislatore

ha reso possibile al Governo di emanare norme non strettamente

necessarie per l'applicazione dei regolamenti comunitari da parte delle

autorità amministrative e degli operatori nel nostro Paese.

Spetterà poi all'autorità giudiziaria di accertare quali norme

regolamentari interne abbiano contenuto riproduttivo, e debbano quindi

essere disapplicate ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n.

2248, all. E, in quanto illegittimamente autorizzate, e quali invece

continuino ad avere piena validità ed efficacia, in quanto

effettivamente necessarie per l'applicazione dei regolamenti C.e.e.

10. - La parte privata, nelle sue difese, ha sottolineato gli

inconvenienti connessi alla necessità di sollevare la questione di

costituzionalità delle norme legislative interne che riproducano o

contrastino con quelle dei regolamenti comunitari direttamente

applicabili, sia perché le decisioni di questa Corte non determinano

cessazione di efficacia delle norme illegittime ex tunc, sia perché,

potendosi adire questa Corte solo nel corso delle liti via via

insorgenti, risulta tardiva quella certezza giuridica che è

indispensabile per l'amministrazione come per gli operatori. E pertanto

ha chiesto che, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, sia dichiarata, come conseguenza dell'adottata decisione, la

illegittimità costituzionale derivata di una serie di disposizioni

legislative, contenute anche in altri provvedimenti, aventi carattere

riproduttivo sostitutivo, ovvero derogativo o abrogativo, di

disposizioni dei regolamenti comunitari.

Gli effetti delle decisioni di questa Corte sono stabiliti

dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, e sarebbe quindi fuori

luogo discuterne. D'altra parte, la richiesta di una declaratoria di

illegittimità costituzionale derivata non può essere accolta, sia

perché tale pronunzia non deriverebbe dalla declaratoria di

illegittimità delle disposizioni oggi impugnate ma troverebbe

spiegazione solo nell'identità dei vizi di legittimità, sia perché

essa comporterebbe da parte di questa Corte un analitico ed integrale

esame comparativo dei regolamenti comunitari e dei successivi

provvedimenti interni, che presentano una normativa complessa e

variamente articolata, di interpretazione spesso dubbia e non sorretta

da decisioni della Corte di giustizia delle Comunità. Una

declaratoria ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 appare

pertanto inammissibile, dal momento che essa dovrebbe essere

giustificata, con analitica motivazione, per ciascuna delle

disposizioni denunciate.

Questa Corte, può, piuttosto, auspicare che il Parlamento e il

Governo italiano provvedano, per quanto possibile, ad eliminare i

provvedimenti interni che riproducono norme dei regolamenti comunitari

direttamente applicabili, o con essi contrastano, ed evitino per

l'avvenire di procedere all'emanazione di provvedimenti non

strettamente necessari per l'applicazione dei regolamenti stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo

comma, del decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella

legge 18 marzo 1968, n. 224, e dell'art. 16, primo comma, del decreto

legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio

1970, n. 23;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,

del decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18

marzo 1968, n. 224, e dell'art. 16, secondo comma, del decreto legge

19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n.

23, limitatamente alla parte in cui hanno reso possibile al Governo di

emanare norme regolamentari non necessarie per l'applicazione dei

regolamenti C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120, e 21 agosto 1967, n. 473;

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15 e 34 del decreto legge 19

dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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