Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione: del r.d. 9 agosto 1943, n.

718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle

corporazioni", del d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento

dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio", della

legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della

Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio

e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale

delle miniere presso il Ministero stesso", della legge 7 giugno 1951,

n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del d.lgs. 8 maggio 1948, n.

867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione

centrale del Ministero dell'industria e commercio", della legge 15

dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale

e riordinamento dei ruoli organici del personale della

Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del

commercio", della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della

denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli

Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e

agricoltura", dell'articolo 39 (Riordinamento della Direzione

generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n.

317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole

imprese", della legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione

dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni", dell'art. 28

della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle

assicurazioni", del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo

1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle

assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione

dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma

della vigilanza sulle assicurazioni", dell'art. 22 concernente la

riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e

delle industrie di base, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme

per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia", iscritto al n. 91 del registro

referendum;

Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei

Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle

d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e

successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum

popolare presentata il 30 settembre 1996 dai Consigli regionali delle

regioni Piemonte (delibera del 25 settembre 1996), Veneto (delibera

del 26 settembre 1996), Valle d'Aosta (delibera del 26 settembre

1996), Lombardia (delibera del 24 settembre 1996), Calabria (delibera

del 28 settembre 1996) e Toscana (delibera del 28 settembre 1996),

concernente l'abrogazione dei seguenti testi normativi:

1) r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del

Ministero delle corporazioni";

2) d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi

del Ministero dell'industria e del commercio";

3) legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della

Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio

e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale

delle miniere presso il Ministero stesso";

4) legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del

decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del

ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero

dell'industria e commercio";

5) legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova

Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale

della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del

commercio";

6) legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della

denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli

Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e

agricoltura";

7) art. 39 (Riordinamento della Direzione generale della

produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317,

"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";

8) legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto

nazionale per l'esame delle invenzioni";

9) art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della

vigilanza sulle assicurazioni";

10) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.

315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni

private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge

12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle

assicurazioni".

2. - Con ordinanza in data 26 novembre 1996, l'Ufficio centrale per

il referendum, verificata la regolarità della richiesta abrogativa,

l'ha dichiarata legittima, modificando il testo del quesito

referendario alla luce dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.

10, relativo alla riorganizzazione della Direzione generale delle

fonti di energia e delle industrie di base, già istituita dalla

legge 15 dicembre 1960, n. 1483, oggetto del quesito.

3. - I Consigli regionali promotori del referendum hanno, in

memoria, concluso per l'ammissibilità del referendum, sottolineando

come il quesito abbia ad oggetto l'esistenza dell'attuale organismo

ministeriale, e non la pluralità delle competenze discrezionalmente

attribuite dal legislatore. Lungi dall'essere soppresse, esse

andrebbero redistribuite secondo il principio costituzionale di

sussidiarietà - ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, 5 e

114 della Costituzione - riconoscendo in tal modo una più ampia

autonomia alle Regioni e agli enti locali.

È dunque evidente - ad avviso dei promotori - la matrice

razionalmente unitaria dell'oggetto della richiesta referendaria, che

è quella di far venire meno l'attuale organizzazione unitaria. Di

conseguenza, dopo l'eventuale abrogazione referendaria non sarebbe

legittima la ricostituzione di una struttura ministeriale

sostanzialmente invariata per la cura delle competenze di interesse

nazionale. Si richiama al riguardo la sentenza n. 35 del 1993 con la

quale la Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di referendum

popolare di soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo

senza sollevare alcun dubbio di disomogeneità del quesito per la

molteplicità settoriale delle competenze ad esso spettanti. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum popolare investe i seguenti testi

normativi:

1) r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del

Ministero delle corporazioni";

2) d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi

del Ministero dell'industria e del commercio";

3) legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della

Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio

e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale

delle miniere presso il Ministero stesso";

4) legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del

decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del

ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero

dell'industria e commercio";

5) legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova

Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale

della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del

commercio";

6) legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della

denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli

Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e

agricoltura";

7) art. 39 (Riordinamento della Direzione generale della

produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317,

"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";

8) legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto

nazionale per l'esame delle invenzioni";

9) art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della

vigilanza sulle assicurazioni";

10) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.

315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni

private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge

12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle

assicurazioni";

11) art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme per

l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia".

2. - Il quesito referendario mira alla soppressione del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Analoga richiesta di iniziativa regionale venne formulata, com'è

noto, nel 1992. In quella occasione la Corte (sent. n. 36 del 1993)

osservò che l'operazione referendaria, nell'ipotesi di eventuale

esito positivo, avrebbe potuto soltanto parzialmente mutilare, non

certo sopprimere, il complesso organizzatorio rispondente al nome di

Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Questo, infatti,

si presenta come il risultato di una stratificazione normativa non

riducibile alle parziali indicazioni legislative fornite attraverso

quel quesito. Ragion per cui la Corte sanzionò con

l'inammissibilità la richiesta per mancanza di chiarezza del quesito

e dell'intera operazione referendaria, concludendo che l'abrogazione

delle norme sottoposte a referendum sarebbe incoerente e

contraddittoria con la permanenza di altre alle prime strettamente

connesse (con esplicito richiamo alla sentenza n. 29 del 1981).

3. - Le Regioni hanno sì incluso nel nuovo quesito tutte le

disposizioni concernenti l'organizzazione ministeriale, ma non le

altre alle prime strettamente connesse, cioè quelle che attengono

alle funzioni dell'apparato.

Una consapevole espressione di voto non può non vedere connessi

gli aspetti organizzativi e funzionali del dicastero, affinché colui

che manifesta la sua volontà nell'ambito della consultazione

referendaria sia posto in grado di conoscere quali funzioni verranno

private dell'attuale centro d'imputazione. Diversamente, si

determinerebbe una mancanza di chiarezza della domanda tale da

rendere inammissibile il quesito. Che è propriamente quanto si

verifica nel caso di specie, dove vi è una palese incongruità del

quesito rispetto all'oggetto reale del referendum, il quale -

riguardando, come s'è detto, la soppressione del Ministero

dell'industria - non può non coinvolgere nella domanda l'esame delle

molteplici funzioni che ad esso sono attribuite dalla complessa

stratificazione normativa di cui si è fatta testé menzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della

denominazione del Ministero delle corporazioni"; del d.lgt. 23

febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero

dell'industria e del commercio"; della legge 4 gennaio 1951, n. 2,

"Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del

Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e

istituzione della Direzione generale delle miniere presso il

Ministero stesso"; della legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con

modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867,

concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione

centrale del Ministero dell'industria e commercio"; della legge 15

dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale

e riordinamento dei ruoli organici del personale della

Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del

commercio"; della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della

denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli

Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e

agricoltura" e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 5

ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo

delle piccole imprese"; della legge 12 ottobre 1966, n. 842,

"Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni";

e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 12 agosto 1982, n.

576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; del decreto del

Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione

della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse

collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto

1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni";

e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 9 gennaio 1991, n.

10, "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia

di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia", richiesta dichiarata legittima,

con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per

il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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