Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e

settimanale) promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal

Pretore di Messina, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Lembo

Giuseppe ed altri e Tourist Ferry Boat S.p.a., iscritta al n. 589 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 28 ottobre 1975 il Pretore di Messina ha

sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 36, terzo comma, Cost., dell'art.

1, secondo comma, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 "nella

parte in cui consente che il riposo settimanale possa essere concesso

al personale navigante in ventiquattro ore non consecutive".

Tale disposizione - secondo il giudice a quo - viola il principio

sancito dal citato ultimo comma dell'art. 36 Cost., il quale garantisce

al lavoratore il diritto al riposo settimanale di ventiquattro ore

consecutive, che devono essere tenute distinte dalle normali ore di

riposo giornaliero (non potendosi cumulare con esse) e non possono

frazionarsi in più periodi.

Nel giudizio a quo il sig. Giuseppe Lembo ed altri, tutti

dipendenti della "Tourist Ferry Boat" S.p.a., avevano chiesto al

pretore di Messina di dichiarare l'illegittimità del sistema dei turni

adottato dall'azienda, che non permetteva ai marittimi di usufruire del

riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive e conseguentemente

di dichiarare il loro diritto ad un intero giorno settimanale di

riposo, con condanna dell'azienda alla corresponsione per il passato di

una indennità relativa alla mancata concessione di tale riposo.

La società convenuta, nel contestare la domanda, aveva rilevato

che i ricorrenti, come tutti i dipendenti dell'azienda, avevano

osservato, ogni sei giorni, i seguenti turni di lavoro: 1 e 2 giorno:

dalle ore 6 alle 14; 3 e 4 giorno: dalle 14 alle 22; 5 e 6 giorno:

dalle 22 alle 6, cosicché ad ogni lavoratore erano state assicurate

ventiquattro ore di riposo settimanale in tre ratei di otto ore

ciascuno, aggiunte alle sedici ore di riposo giornaliero, nonché, per

tre giorni la settimana, un periodo di riposo di ventiquattro ore

continuative. Inoltre, per compensare il frazionamento del riposo

settimanale, ai ricorrenti veniva corrisposta una somma forfettaria

mensile. Comunque - aveva aggiunto l'impresa - quel sistema era stato

determinato in sede di contrattazione collettiva per tutti i marittimi

impiegati nei servizi di traghetto dello Stretto di Messina.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

la quale, richiamandosi alle precedenti decisioni emesse dalla Corte

costituzionale in materia di riposo settimanale (n. 76/1962; n.

146/1971; n. 101/1975), ha concluso per l'infondatezza della questione

sollevata.

La norma impugnata, infatti, non avrebbe avuto - secondo

l'Avvocatura - l'effetto di escludere del tutto il personale navigante

dal diritto al riposo settimanale e da ogni disciplina, legislativa o

collettiva, di esso, tanto che nel caso di specie simile disciplina è

stata posta con la contrattazione collettiva. Perciò, anche in

considerazione dell'applicazione concreta che la norma ha avuto nel

nostro ordinamento, può dirsi che l'impugnato art. 1, secondo comma,

della legge n. 370 del 1934 non vuole privare e non ha privato il

lavoratore appartenente alla categoria del personale navigante del

diritto al riposo settimanale. Non vi sarebbe, quindi, alcun contrasto

tra la norma impugnata e quella costituzionale di raffronto che non

pone alcuna riserva di legge.

Se il giudice a quo - argomenta la difesa dello Stato - ha dubitato

della conformità al precetto costituzionale della disciplina concreta

del riposo settimanale del personale navigante, stabilita dal

particolare contratto collettivo, la verifica di tale conformità

dovrà compiersi non già in questa sede, bensì direttamente dal

giudice, trattandosi di una disciplina posta con atti normativi che non

hanno forza di legge. Considerato in diritto :

1. - La questione, sollevata dal pretore di Messina, sulla quale la

Corte è chiamata a decidere è se contrasti o meno con l'art. 36,

ultimo comma, Cost., l'art. 1, secondo comma, n. 5, della legge 22

febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo

settimanale possa essere concesso al personale navigante in

ventiquattro ore non consecutive, per il dubbio che tale norma violi il

diritto del lavoratore al riposo settimanale, il quale per essere tale

deve rimanere distinto dal riposo giornaliero.

La questione è fondata.

L'art. 1 della legge n. 370 del 1934, infatti, statuisce al primo

comma che "al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui

è dovuto ogni settimana un riposo di ventiquattro ore consecutive,

salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge". Il secondo comma

dell'articolo sopra indicato prevede, poi, diverse ipotesi alle quali

non si applicano le disposizioni della legge. Fra queste ipotesi vi è

il n. 5 che si riferisce al personale navigante. Risulta, pertanto,

evidente che la norma impugnata esonera il datore di lavoro

dall'obbligo previsto dal primo comma dell'art. 1 di concedere al

personale navigante un riposo settimanale di ventiquattro ore

consecutive.

Occorre, quindi, esaminare se tale esonero contrasti con il diritto

al riposo settimanale sancito dal terzo comma dell'art. 36 Cost.

Come questa Corte ha più volte affermato, la consecutività delle

ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in

quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo

giornaliero e a quello annuale (sentt. n. 150 del 1967 e n. 102 del

1976). Affinché l'interruzione del lavoro una volta alla settimana

sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie

fisiche e psichiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da

destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia - che è lo

scopo umano e sociale del precetto costituzionale - è necessario che

il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo

giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo

settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da

sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa,

infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente.

Né con l'affermata consecutività del riposo settimanale di

ventiquattro ore può dirsi incompatibile la particolare condizione del

personale di navigazione per il quale possono essere predisposti

adeguati turni di riposo.

La norma impugnata, pertanto, consentendo sia pure in via

eccezionale la non consecutività delle ventiquattro ore di riposo

settimanale, è viziata di illegittimità costituzionale.

2. - Dalla dichiarazione di incostituzionalità del n. 5 del

secondo comma dell'art. 1 della legge n. 370 del 1934 deriva, come

logica conseguenza, l'illegittimità costituzionale di tutte le altre

ipotesi previste dallo stesso secondo comma, nella parte in cui,

prevedendo eccezioni al precetto contenuto nel primo comma, consentono

che il riposo settimanale possa essere concesso in modo frazionato

anziché in modo continuativo.

Ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione

di illegittimità costituzionale va quindi estesa all'intero secondo

comma del citato art. 1, ad eccezione del n. 6, già dichiarato

illegittimo con sentenza di questa Corte n. 76 del 1962.

Né la presente pronuncia entra in contraddizione con altre

precedenti decisioni della stessa Corte relative all'art. 1, secondo

comma, della legge del 1934, che avevano dichiarato la non fondatezza

delle questioni proposte, in quanto tali decisioni non avevano ad

oggetto la necessaria consecutività delle ventiquattro ore di riposo

settimanale, ma si erano limitate al profilo della necessità della

scadenza festiva e della periodicità del riposo ogni sette giorni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui

consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante,

corrisponda a ventiquattro ore non consecutive; questione sollevata dal

Pretore di Messina con ordinanza del 28 ottobre 1975 in riferimento

all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

b) dichiara a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2,

3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n.

370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al

personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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