Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1966 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 giugno 1965,

recante: "Adeguamento dei termini previsti dalle leggi regionali 28

aprile 1954, n. 11, 18 ottobre 1954, n. 37, 11 gennaio 1963, n. 4, e 6

maggio 1965, n. 12, ai termini previsti dal D.L. 15 marzo 1965, n. 124,

convertito, con modifiche, nella legge 13 maggio 1965, n. 431",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 23 giugno 1965, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 2 luglio successivo ed iscritto al n. 14

del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 2 febbraio 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Pietro Peronaci,

per il Commissario dello Stato, e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per

la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto del 23 giugno 1965 il Commissario dello Stato per la

Regione siciliana ha impugnato la legge regionale siciliana approvata

nella seduta del 15 giugno 1965 recante adeguamento di precedenti leggi

regionali ai termini previsti dal D.L. 15 marzo 1965, n. 124,

convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Afferma il Commissario dello Stato che la legge sarebbe illegittima

per contrasto con gli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano, innanzi

tutto perché, pur uniformandosi al termine di scadenza fissato in quel

D.L., se ne discosta concedendo esenzioni totali di imposte o

tassazioni in misura fissa invece che riduzioni di aliquote; in secondo

luogo perché, con l'art. 2, riducendo del l'85 per cento per il 1967 e

dell'80 per cento per il 1968 la aliquota dell'imposta comunale di

consumo dei materiali da costruzione, ha prorogato fino al 1968 la

legge regionale 6 maggio 1965, n. 12, su cui pende denuncia di

incostituzionalità; infine perché tutte le agevolazioni si

applicherebbero anche agli alberghi, mentre di tale applicabilità è

stata contestata, presso questa Corte, la legittimità costituzionale.

Sarebbe da vedere, inoltre, se il contributo di 900 milioni (art. 4),

insieme col precedente stanziamento, di cui i Comuni beneficieranno a

compenso della diminuzione d'entrate tributarie causata dalla legge,

basti ad escludere che, con la riduzione dell'imposta di consumo, sia

stata violata anche l'autonomia comunale (art. 15 dello Statuto

siciliano).

2. - La Regione siciliana, con deduzioni depositate il 20 luglio

1965, risponde che: 1) l'esenzione venticinquennale dell'imposta e

sovrimposta sui fabbricati, prorogata con la legge impugnata, è

identica a quella ripristinata sul piano nazionale dall'art. 43 del

citato D.L. 1965; n. 124; che la misura fissa della sottoposizione

all'imposta di registro, di trascrizione e di iscrizione sulle

alienazioni ecc. e l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sugli

interessi dei mutui corrispondono a tipi di agevolazioni tributarie

che, pur essendo estranei al predetto D.L. statale, esistevano già

nelle leggi dello Stato fino al 1960: dimodoché sarebbe inesatto

sostenere che non corrispondano ai principi ai quali si ispira la

legislazione statale in materia; 2) la riduzione dell'85 per cento e

dell'80 per cento dell'aliquota dell'imposta di consumo è legittima

per i motivi già dedotti in replica al ricorso promosso dallo Stato

contro la legge regionale approvata il 24 marzo 1965 (divenuta, poi,

legge 6 maggio 1965, n. 12) e perché col predetto D.L. del 1965, n.

124 modificato dalla legge 1965, n. 431 lo Stato ha introdotto analoga

riduzione anche se in misura minore (20 per cento), nonché l'esenzione

totale nel campo dell'edilizia economica e popolare; 3) la legge

impugnata non si estende agli alberghi poiché la Corte costituzionale

su questo punto ha già dichiarato la illegittimità delle leggi di

proroga.

Quanto all'art. 15 dello Statuto siciliano, la difesa regionale

asserisce che esso non risulta violato poiché la Regione ha preso a

proprio carico gli oneri, derivanti dalle minori entrate comunali,

proprio in ossequio alla sentenza 1965, n. 2 della Corte

costituzionale.

3. - Il Commissario dello Stato ha depositato il 20 gennaio 1966

una breve memoria: in essa si ricorda che recenti sentenze di questa

Corte hanno dichiarato l'incostituzionalità di leggi regionali di cui

quella denunciata costituisce una proroga; inoltre si rileva, con

richiamo alla sentenza n. 90 del 1965, l'inadeguatezza del sistema,

scelto dalla Regione, di concedere soltanto, a compenso delle minori

entrate comunali, riduzioni d'eventuali debiti dei comuni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1 della legge impugnata proroga al 1968 le agevolazioni

tributarie introdotte in materia di edilizia non di lusso dalle leggi

regionali del 1954, nn. 11 e 37, e successive proroghe e modifiche.

Queste leggi, uniformandosi alla legislazione dello Stato, avevano

esonerato per 25 anni i contribuenti della Regione dal pagamento

dell'imposta e delle sovrimposte sui fabbricati e ridotto a misura

fissa il tasso, normalmente variabile, di alcune imposte erariali (di

registro, ipotecarie, ecc.) e di ricchezza mobile.

La denuncia, rivolta genericamente contro l'art. 1, si riferisce

sia a quell'esonero sia a questa riduzione.

Tuttavia, quanto all'esonero venticinquennale, prorogato dall'art.

1 col rinvio all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 1954,

l'impugnazione non è fondata rispetto agli edifici non destinati ad

albergo: la legislazione dello Stato contiene una norma analoga (art.

43 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124; art. 1 della legge del 1965, n. 431)

dimodoché non può vedersi violazione dell'art. 36 dello Statuto

siciliano.

La riduzione delle altre imposte alla misura fissa contrasta invece

col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato, cioè nel

predetto D.L. del 1965, n. 124, e nella legge del 1965, n. 431: queste

leggi infatti non prevedono agevolazioni relativamente ad alcune delle

imposte, a cui si riferisce la legge regionale, o prevedono semplici

riduzioni di aliquote (imposte sui trasferimenti e sui conferimenti in

società). Poiché il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato

dalla legge regionale, risponde a un tipo di tassazione diverso da

quello tuttora vigente nelle leggi dello Stato, il contrasto con l'art.

36 dello Statuto siciliano risulta evidente.

Questa Corte ha da tempo fissato il principio che la competenza

legislativa in materia tributaria appartenga alla Regione solo nei

limiti del rispetto, per ogni singolo tributo, del tipo di tassazione

vigente nell'ordinamento dello Stato all'epoca dell'applicazione della

legge regionale.

2. - L'art. 2 della legge impugnata riduce l'imposta comunale di

consumo sui materiali da costruzione dell'85 per cento per il 1967 e

dell'80 per cento per il 1968, mentre la riduzione prevista dal

legislatore statale (art. 45 del D.L. del 1965, n. 124, e 1 della legge

1965, n. 431) è limitata al 20 per cento. Anche questa norma regionale

contrasta con l'art. 36 dello Statuto siciliano. La Regione infatti

può discostarsi, nella misura delle riduzioni d'imposta, dalla

legislazione dello Stato, ma la differenza quantitativa tra le due

legislazioni, quando è sensibile come è avvenuto in questo caso, si

traduce in differenza qualitativa e pertanto in manifesto privilegio

dei contribuenti d'una Regione rispetto a tutti gli altri.

Dato ciò, nella presente occasione non occorre esaminare, benché

il problema meriti particolare attenzione, se una potestà legislativa

regionale, in materia di tributi locali, sia in generale compatibile

con l'autonomia finanziaria e amministrativa attribuita ai Comuni e ai

Consorzi dall'art. 15 dello Statuto siciliano.

3. - La illegittimità dell'art. 2 trascina con sé l'art. 4 che vi

è strettamente collegato.

4. - La denuncia di incostituzionalità non colpisce, invece,

l'art. 3 della legge regionale né l'art. 1 nella parte in cui proroga

e modifica gli artt. 1 e 2 della legge regionale del 1963, n. 4:

infatti tali norme, stabilendo una certa proporzione fra i locali

destinati a negozi o ad altri usi e l'intera superficie

dell'imponibile, si discostano dalla legislazione dello Stato solo

relativamente agli stabili situati in Comuni con popolazione fino a

30.000 abitanti; e per di più non se ne discostano in maniera

sensibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

regionale siciliana approvata il 15 giugno 1965 (contenente proroga di

agevolazioni tributarie in materia edilizia) salve le parti in cui

proroga per gli edifici non destinati ad albergo le norme contenute

nell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, e negli artt.

1 e 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 4;

dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4

della predetta legge regionale approvata il 15 giugno 1965.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 3 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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